In generale, le agevolazioni per l’acquisto della ‘prima casa’ sono le seguenti:
Tali agevolazioni spettano all’acquirente che alternativamente:
Si ricorda che le agevolazioni “prima casa” non sono ammesse per l’acquisto di immobili appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici).
Anche il contribuente che è già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa può avvalersi del beneficio fiscale, a condizione però che la casa posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto. Se questo non avviene, si perdono le agevolazioni usufruite per l’acquisto del nuovo immobile e, oltre alla maggiori imposte e ai relativi interessi, si dovrà pagare una sanzione del 30%.
Inoltre, chi vende l’abitazione acquistata con le agevolazioni ed entro un anno ne compra un’altra in presenza delle condizioni per usufruire dei benefici “prima casa”, ha diritto a un credito d’imposta pari all’imposta di registro o all’Iva pagata per il primo acquisto agevolato.
Le Entrate specificano che la modifica del termine a due anni per il riacquisto della prima casa non è applicabile se è successiva alla vendita del bene agevolato
La Cassazione con Ordinanza n 29262 del 2025: per la ‘prima casa’, la mera proprietà di un altro immobile nel medesimo Comune non comporta automaticamente la decadenza
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La Cassazione con recente sentenza chiarisce quando non si perde il diritto alla agevolazione prima casa anche se si possiede un altro immobile nello stesso comune
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