Il DL 34/2020 (Decreto rilancio) ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese per interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico degli edifici, sostenute dal 01.07.2020 fino al 30.06.2022 (in determinati casi fino al 30.06.2023):
la detrazione ammessa nel limite dell’imposta lorda annua (senza riporto in avanti).
Vediamo in sintesi quali sono gli step da seguire per lo sviluppo dell'intervento coperto dal 110%, che vanno dallo studio di fattibilità, all'avvio dei lavori, al calcolo delle detrazioni e alla fine dei lavori.
L'immagine e l'approfondimento sono tratti dal VideoCorso - Novità superbonus 110%, un webinar gratuito che da diritto a 2 crediti formativi ODCEC, sulle ultime novità del superbonus 110% con lo sviluppo di un caso reale, del Dott. Alessandro Pegoraro e Dott. Luigi Dalla Vecchia.
L'esempio pratico trattato nel webinar, è stato sviluppato utilizzando il "Software in Cloud Superbonus 110 per cento: calcolo del beneficio" per agevolare professionisti e cittadini nella simulazione del calcolo delle detrazioni spettanti per le diverse tipologie di interventi agevolabili al 110%.
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Lo studio di fattibilità, consiste essenzialmente in questi tre passaggi:
Innanzitutto è necessario verificare:
I titolari di reddito di impresa / lavoratori autonomi beneficiano solo per la quota di spese trainanti effettuati dal condominio nelle parti comuni.
Cosa voglio fare in quell'immobile? per poter rispondere a questa domanda, in questa fase:
Una volta determinate le spese ipotizzate e le detrazioni che ne conseguono, è possibile avere in via preliminare una stima del costo netto dell'investimento.
Impostare correttamente tutta questa fase dello studio di fattibilità consente poi di gestire in maniera più ordinata le fasi successive, che ora analizziamo in maniera sintetica.
L'avvio dei lavori, rappresenta sostanzialmente il consuntivo di quello che si era preventivato con lo studio di fattibilità.
A questo punto arriveremo a maturare la detrazione spettante sui lavori eseguiti e pagati.
La detrazione annua spettante è recuperabile nel limite dell’imposta lorda (IRPEF) personale, e non può essere né riportata in avanti né chiesta a rimborso e per poterne usufruire si possono presentare due scenari possibili:
Sconto in fattura:
Cessione del credito:
La cessione (o lo sconto) devono essere comunicati all’Agenzia Entrate mediante apposito modello, esclusivamente in via telematica, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
Il modello deve essere inviato entro il 16/03 dell’anno successivo al sostenimento delle spese, per le spese sostenute nel 2020 la presentazione è stata prorogata al 15 aprile 2021.
Per lavori su parti comuni di condomini, il modello va presentato dall’amministratore di condominio (per i condomini minimi, da uno dei condomini).
Infine ricordiamo che per le opzioni relative a superbonus, il modello va vistato da professionisti abilitati i quali dovranno provvedere anche all’invio.
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