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LA REVISIONE DELL’EUDR: PUBBLICATO IL REGOLAMENTO (UE) 2025/2650

La revisione dell’EUDR: pubblicato il Regolamento (UE) 2025/2650

Rinvio degli obblighi, rimodulazione della due diligence ed esclusione dei prodotti editoriali

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Con il Regolamento (UE) 2025/2650, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 23 dicembre 2025, il legislatore europeo interviene in modo mirato ma tutt’altro che marginale sul Regolamento (UE) 2023/1115, noto come EUDR. Accanto al rinvio dell’entrata in applicazione, emergono modifiche strutturali che incidono sull’ambito oggettivo del regolamento, sulla distribuzione degli obblighi lungo la filiera e sulla configurazione della due diligence. L’esclusione dei prodotti editoriali finiti dall’Allegato I e l’introduzione di nuove categorie di operatori segnano un passaggio da un modello uniforme a un sistema più selettivo e proporzionato, destinato ad avere ricadute operative significative.

1) Dall’impianto originario alla revisione: le ragioni di un intervento correttivo

Il Regolamento (UE) 2023/1115 è stato concepito come uno degli strumenti più ambiziosi del Green Deal europeo, con l’obiettivo di interrompere il legame tra consumo dell’Unione e deforestazione globale. L’idea di fondo era chiara, consentire l’immissione sul mercato europeo solo di prodotti a “deforestazione zero”, imponendo agli operatori un obbligo di dovuta diligenza esteso e dettagliato.

Nella sua formulazione originaria, l’EUDR si caratterizzava per un approccio fortemente uniforme. Gli obblighi di raccolta delle informazioni, valutazione del rischio e mitigazione si applicavano, con poche differenze, a tutti i soggetti della filiera, indipendentemente dalla loro dimensione, dal ruolo effettivamente svolto e dalla capacità concreta di incidere sulle scelte produttive a monte. Questo assetto, se coerente sul piano teorico, ha tuttavia mostrato rapidamente i suoi limiti nella fase di attuazione.

Da un lato, la complessità tecnica del sistema informatico per la presentazione delle dichiarazioni di dovuta diligenza e l’elevato volume di dati richiesti hanno sollevato preoccupazioni diffuse tra gli operatori economici. Dall’altro, è emersa con chiarezza la difficoltà, soprattutto per gli operatori a valle e per le micro e piccole imprese, di adempiere a obblighi concepiti per soggetti dotati di un controllo diretto sulle fasi iniziali della filiera.

Accanto alle modifiche strutturali, il Regolamento (UE) 2025/2650 interviene in modo esplicito anche sul calendario di applicazione dell’EUDR. La data di entrata in vigore degli obblighi sostanziali previsti dal Regolamento (UE) 2023/1115 viene infatti posticipata di dodici mesi, con una scansione differenziata in base alla dimensione degli operatori.

In particolare, l’applicazione degli obblighi è fissata:

  • al 30 dicembre 2026 per gli operatori e i commercianti che non rientrano nella categoria delle micro e piccole imprese;
  • al 30 giugno 2027 per le micro e piccole imprese.

In sostanza, il legislatore europeo prende atto del rischio che un impianto eccessivamente rigido possa tradursi in un aggravio burocratico sproporzionato, senza un corrispondente beneficio ambientale. Ne deriva un intervento che non mette in discussione gli obiettivi dell’EUDR, ma ne ricalibra i meccanismi applicativi, nel segno della proporzionalità e dell’effettività.

2) La nuova architettura soggettiva e la trasformazione della due diligence

Uno degli aspetti più innovativi del Regolamento (UE) 2025/2650 è la ridefinizione delle categorie di soggetti rilevanti e, conseguentemente, degli obblighi che su di essi incombono. L’introduzione delle figure dell’“operatore a valle” e del “micro o piccolo operatore primario” segna un cambiamento di prospettiva significativo rispetto al testo originario.

Con questa distinzione, il legislatore riconosce che non tutti gli attori della filiera sono nella medesima posizione per quanto riguarda il controllo del rischio di deforestazione. L’operatore a valle, che immette sul mercato prodotti già fabbricati utilizzando materie prime o prodotti oggetto di una precedente dichiarazione di dovuta diligenza, non è più chiamato a replicare integralmente le verifiche svolte a monte. Il suo obbligo si concentra piuttosto sulla tracciabilità documentale, attraverso la raccolta e la conservazione dei riferimenti delle dichiarazioni esistenti.

Parallelamente, per i micro o piccoli operatori primari – spesso agricoltori o produttori locali operanti in paesi a basso rischio – viene introdotto un regime semplificato, che consente di adempiere agli obblighi mediante una dichiarazione ridotta e, in alcuni casi, di sostituire la geolocalizzazione dettagliata con l’indicazione dell’indirizzo postale dell’appezzamento o dello stabilimento produttivo.

Questa rimodulazione incide direttamente sull’applicazione degli articoli 9, 10 e 11 del Regolamento (UE) 2023/1115. La due diligence non viene abrogata né svuotata di contenuto, ma assume una fisionomia più flessibile. La raccolta delle informazioni, la valutazione del rischio e le misure di attenuazione diventano strumenti da calibrare in funzione del ruolo dell’operatore e del rischio effettivo, anziché obblighi standardizzati da adempiere in modo indistinto.

In questo senso, il rafforzamento dell’approccio basato sul rischio rappresenta uno degli elementi centrali della riforma. L’obiettivo non è più quello di accumulare dati in modo indiscriminato, ma di concentrare gli sforzi di controllo laddove il rischio di deforestazione è più elevato, evitando duplicazioni e adempimenti meramente formali.

3) L’ambito oggettivo dopo la riforma: l’esclusione dei prodotti editoriali e le conseguenze operative

Accanto alle modifiche soggettive, il Regolamento (UE) 2025/2650 interviene in modo netto sull’ambito oggettivo di applicazione dell’EUDR, attraverso la soppressione di una specifica voce dell’Allegato I. In particolare, viene eliminata la riga relativa ai prodotti del capitolo “ex 49” della nomenclatura combinata, comprendente libri stampati, giornali e altri prodotti della stampa.

Questa scelta ha un significato giuridico preciso. L’Allegato I individua infatti i prodotti che, ai fini del regolamento, sono qualificati come “prodotti interessati”. La rimozione della voce “ex 49” comporta che i prodotti editoriali finiti cessano di rientrare nel perimetro dell’EUDR, con la conseguente esclusione di ogni obbligo di dovuta diligenza, dichiarazione e tracciabilità.

È importante sottolineare che non si tratta di una semplificazione procedurale né di una deroga temporanea, ma di una vera e propria modifica dell’ambito di applicazione del regolamento. La scelta appare coerente con la ratio complessiva dell’intervento correttivo, il rischio di deforestazione è concentrato nella fase di produzione della materia prima, mentre il prodotto editoriale finito rappresenta un punto terminale della filiera, rispetto al quale l’imposizione di ulteriori obblighi avrebbe prodotto oneri sproporzionati.

Al tempo stesso, l’esclusione dei prodotti del capitolo ex 49 non comporta un arretramento generalizzato. Restano pienamente soggetti all’EUDR i prodotti a monte della filiera, in particolare quelli riconducibili ai capitoli 47 e 48 della nomenclatura combinata, relativi rispettivamente alle paste di legno e alla carta e al cartone, ove inclusi nell’Allegato I. Ne deriva un assetto in cui la regolazione si concentra sulle fasi e sui prodotti maggiormente rilevanti sotto il profilo del rischio ambientale.

Un ulteriore elemento di rilievo introdotto dal Regolamento (UE) 2025/2650 riguarda la fase successiva all’adozione delle modifiche, ossia quella dell’interpretazione e dell’applicazione pratica delle nuove regole. Il regolamento prevede infatti che la Commissione europea proceda, entro il 30 aprile 2026, a un riesame mirato del funzionamento dell’EUDR, con particolare attenzione agli oneri amministrativi e all’impatto sugli operatori economici, soprattutto di minori dimensioni.

Tale riesame dovrà tradursi in una relazione accompagnata, se del caso, da linee guida, orientamenti tecnici e possibili interventi correttivi, anche attraverso atti di esecuzione o atti delegati. L’obiettivo dichiarato è quello di chiarire le modalità applicative delle disposizioni modificate, migliorare il funzionamento del sistema informatico per le dichiarazioni di dovuta diligenza e risolvere le criticità operative emerse nella fase di preparazione all’entrata in applicazione del regolamento.

Questa previsione assume un rilievo particolare perché segna il passaggio da una normativa ancora in larga parte “sulla carta” a un sistema destinato a essere progressivamente costruito anche attraverso prassi, chiarimenti e standard applicativi. In altri termini, l’EUDR non si esaurisce nel testo regolamentare, ma si configura come un quadro dinamico, nel quale le future linee guida della Commissione avranno un ruolo decisivo nel definire l’effettivo perimetro degli obblighi e il livello di diligenza richiesto agli operatori.

In conclusione, il Regolamento (UE) 2025/2650 non rappresenta un arretramento dell’azione europea contro la deforestazione, ma un tentativo di rendere l’EUDR realmente applicabile e sostenibile nel tempo. La revisione introduce una maggiore selettività, sia sul piano soggettivo sia su quello oggettivo, riconoscendo che l’efficacia della regolazione passa anche attraverso la sua proporzionalità.

Per gli operatori economici, la riforma impone una lettura più attenta e meno automatica del regolamento, non basta più verificare se un prodotto rientra astrattamente nell’EUDR, ma occorre analizzare la posizione nella filiera, il ruolo svolto e il rischio effettivo associato. In questa prospettiva, la fase di attuazione dell’EUDR si apre a una stagione di interpretazione e di adeguamento operativo che richiederà competenze giuridiche e tecniche sempre più integrate.

 

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