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CIGS AREE DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA 2026: STOP AL RIPARTO

CIGS aree di crisi industriale complessa 2026: stop al riparto

Le istruzioni ministeriali sulla nuova gestione accentrata delle risorse dopo la legge di bilancio 2026: domande entro 30 giorni dall’accordo e accoglimento in ordine crolologico

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Con la nuova circolare della Direzione generale degli ammortizzatori sociali, il Ministero del Lavoro fornisce le istruzioni operative aggiornate per l’accesso al trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS) destinato ai lavoratori dipendenti di aziende operanti in aree di crisi industriale complessa, ai sensi dell’articolo 44, comma 11-bis, del D.lgs. n. 148/2015 

Il documento tiene conto delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199), che ha rifinanziato la misura con ulteriori risorse e ha modificato il procedimento di gestione dei fondi eliminando il riparto regionale.

 Le indicazioni ministeriali sono rivolte alle imprese interessate e ai consulenti del lavoro chiamati a predisporre istanze complete e coerenti con il quadro normativo vigente.

1) CIGS aree di crisi : le regole aggiornate

L’articolo 44, comma 11-bis, del D.lgs. n. 148/2015 ha introdotto la possibilità, in deroga ai limiti ordinari, di concedere un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria alle imprese operanti in aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell’articolo 27 del D.L. n. 83/2012 mlps-circ-3-26 .

 La norma generale  prevede che: 

  • l’intervento sia concesso previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro, con la presenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e della Regione interessata  
  •   l’impresa presenti un piano di recupero occupazionale con percorsi di politiche attive concordati con la Regione ; 
  • sia dichiarata l’impossibilità di ricorrere ad altri trattamenti di CIGS previsti dal D.lgs. n. 148/2015

 Il trattamento può essere riconosciuto sino a un massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento.

La legge di Bilancio 2026 ha stanziato ulteriori 100 milioni di euro per l’anno 2026, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione mlps-circ-3-26 .

AnnualitàRisorse stanziateRiferimento normativo
2016216 milioni di euroArt. 44, c. 11-bis, D.lgs. 148/2015
2017117 milioni di euroArt. 44, c. 11-bis, D.lgs. 148/2015
2026100 milioni di euroArt. 1, c. 165, L. 199/2025

Il monitoraggio dei flussi di spesa è affidato all’INPS, che trasmette riscontro al Ministero almeno semestralmente mlps-circ-3-26 . 

La principale innovazione introdotta dalla legge di Bilancio 2026 riguarda l’eliminazione del decreto interministeriale di riparto delle risorse tra le Region

 La gestione dello stanziamento diventa accentrata: ai fini dell’autorizzazione non è più necessario verificare la disponibilità di risorse residue in capo alle singole Regioni, ma esclusivamente la capienza della dotazione finanziaria complessiva prevista dalla legge di Bilancio

La circolare chiarisce inoltre che: 

  • l’accordo governativo deve quantificare l’onere finanziario necessario alla copertura del trattamento, sulla base dei parametri annualmente indicati dall’INPS
  • l’autorizzazione avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze;
  •  per gli accordi con decorrenza iniziale nel 2025, le autorizzazioni sono imputate alle risorse stanziate per tale annualità, indipendentemente dalla data del decreto di autorizzazione  La circolare sostituisce integralmente le precedenti n. 30/2016, n. 35/2016 e n. 7/2017

NOVITA': E' disponibile il tool di simulazione delle nuove detassazioni previste per il 2026 con aggiornamenti gratuiti fino alla approvazione definitiva della nuova legge di bilancio

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2) Le istruzioni per le domande

Per accedere al trattamento, l’impresa deve stipulare uno specifico accordo in sede governativa con la partecipazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, della Regione e delle Parti sociali 

L’oggetto dell’accordo deve includere la quantificazione dell’onere finanziario, calcolata dall’impresa secondo i parametri INPS 

Coe detto, l’istanza deve essere presentata alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali – Divisione III entro 30 giorni dalla stipula dell’accordo ministeriale e deveessere corredata dai seguenti allegati  

  1. Relazione tecnica, con: dichiarazione espressa di impossibilità di accesso ad altri trattamenti di CIGS; motivazioni riferite alle causali di cui all’art. 21 del D.lgs. 148/2015; quantificazione dettagliata dei costi, parametrata a lavoratori e durata, considerando rotazioni e periodi di ordinaria operatività.
  2. Piano di recupero occupazionale, con percorsi di politiche attive concordati con la Regione, tempistiche e strumenti di monitoraggio 
  3. Verbale di accordo governativo.
  4. Verbale di accordo regionale, con dettaglio delle misure di politica attiva 
  5. Elenco nominativo dei lavoratori in formato Excel, con indicazione della percentuale oraria di sospensione 
  6. Informativa privacy e consenso al trattamento dei dati.

In caso di richiesta di pagamento diretto da parte dell’INPS per documentate difficoltà finanziarie, l’istanza deve essere trasmessa anche all’Ispettorato territoriale del lavoro competente, ai fini della verifica prevista dall’articolo 7 del D.lgs. n. 148/2015 

La Direzione generale procede all’istruttoria verificando i requisiti normativi e autorizza secondo l’ordine cronologico di presentazione  mentre l’INPS effettua il monitoraggio semestrale dei flussi di spesa 

Per quanto non espressamente disciplinato, restano applicabili le disposizioni generali in materia di CIGS previste dalla normativa vigente

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Fonte immagine: OPEN AI
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