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ADEGUAMENTO MAGAZZINO - Versamento prima rata AFFITTI - Registrazione contratti di locazione e versamento imposta di registro Scadenze 01/07/2024ADEGUAMENTO MAGAZZINO - Versamento prima rata AFFITTI - Registrazione contratti di locazione e versamento imposta di registro ASD E SSD - Nomina responsabile Safeguarding tutela minori CASSA INTEGRAZIONE - richieste per eventi non evitabili (EONE) CEDOLARE SECCA - Versamento saldo e primo acconto CONSOLIDATO FISCALE - Versamento imposta sostitutiva DICHIARAZIONE DEI REDDITI - Presentazione cartacea DICHIARAZIONE DEI REDDITI - Versamento primo acconto 2024 e saldo 2023 DICHIARAZIONE DEI REDDITI DECEDUTI - Presentazione eredi DICHIARAZIONE IMU/IMPi e IMU ENC - Presentazione DIGITAL TAX - Invio Dichiarazione DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO - Versamento ENTI NON COMMERCIALI - Presentazione Dichiarazione IMU ENC ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI - Presentazione dichiarazione mensile modello INTRA 12 ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI - Versamento Iva intracomunitaria ESTROMISSIONE AGEVOLATA BENI IMPRESA INDIVIDUALE - Versamento imposta sostitutiva IVA - Versamento rata saldo Iva 2023 IVIE E IVAFE - Versamento saldo e primo acconto LEZIONI PRIVATE - Versamento imposta sostitutiva LIBRO UNICO compilazione e/o stampa dati del mese precedente NOLEGGIO OCCASIONALE IMBARCAZIONI - Versamento imposta sostitutiva NUOVI RESIDENTI - Versamento imposta sostitutiva OPERATORI FINANZIARI - Comunicazione mensile all'Anagrafe Tributaria OPERAZIONI STRAORDINARIE - Versamento imposta sostitutiva REGIME OPZIONALE DELLE SIIQ - Versamento imposta sostitutiva SOSTITUTI MINIMI - Versamento ritenute SOSTITUTI MINIMI - Versamento ritenute TREGUA FISCALE - Ravvedimento speciale versamento rata UNIEMENS Invio dati retributivi e contributivi mese precedente 01/07/2024 ADEGUAMENTO MAGAZZINO - Versamento prima rataGli esercenti attività di impresa che non adottano i principi contabili internazionali possono adeguare ai fini fiscali le rimanenze iniziali di magazzino, per il solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, con metodi diversi che possono portare al pagamento di imposte di tipologia diversa ma, in ogni caso, con irrilevanza a fini sanzionatori. Le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo:
01/07/2024 AFFITTI - Registrazione contratti di locazione e versamento imposta di registroLe parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" devono versare l'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/06/2024 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/06/2024, con Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE). 01/07/2024 ASD E SSD - Nomina responsabile Safeguarding tutela minoriTermine ultimo per le associazioni sportive dilettantistiche nonché le SSD per la nomina del responsabile della protezione dei minori e del responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nei confronti dei minori. ATTENZIONE: Il CONI, con delibera presidenziale n. 159/89 del 28 giugno 2024, ha comunicato che il termine per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nelle Associazioni e Società sportive affiliate al Centro Sportivo Italiano è stato prorogato al 31 dicembre 2024. 01/07/2024 BOLLO AUTO - VersamentoI proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente a maggio 2024 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto) da pagare tra il 1° e il 30 giugno 2024. Il pagamento per il rinnovo della tassa automobilistica deve essere effettuato di regola nel corso del mese successivo alla scadenza dell’ultima tassa dovuta. e può essere effettuato tramite:
01/07/2024 CASSA INTEGRAZIONE - richieste per eventi non evitabili (EONE)SOGGETTI: Imprese industriali e dell' Edilizia ADEMPIMENTO: Presentazione all'INPS delle domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente (v. Art. 15, D.Lgs. 14.09.2015, n. 148 D.Lgs. 24.09.2016, n. 185). Ricordiamo che la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l'attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato. Dal 1 .1 .2022 Sono destinatari della CIGO i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio), con la sola esclusione dei dirigenti . MODALITA': procedura telematica sul portale INPS . Nella domanda di concessione devono essere indicati :
Le domande possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento 01/07/2024 CEDOLARE SECCA - Versamento saldo e primo accontoI locatori, persone fisiche, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliari abitative locate, per finalità abitative, che abbiano esercitato l'opzione per il regime della cedolare secca, devono effettuare il versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, senza alcuna maggiorazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche 01/07/2024 CONSOLIDATO FISCALE - Versamento imposta sostitutivaLe Società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali (art. 1, comma 49, L. 244/2007), devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires sui disallineamenti tra valori civili e valori fiscali derivanti dalla adesione al regime del consolidato e della trasparenza, senza alcuna maggiorazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche. 01/07/2024 DICHIARAZIONE DEI REDDITI - Presentazione cartaceaLe Persone fisiche non obbligate all'invio telematico della dichiarazione dei redditi, devono presentare, in formato cartaceo, la dichiarazione dei redditi modello "REDDITI Persone Fisiche 2024" e della scelta per la destinazione dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell’Irpef presso gli uffici postali. 01/07/2024 DICHIARAZIONE DEI REDDITI - Versamento primo acconto 2024 e saldo 2023I contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali delle persone fisiche e delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 e dichiarazione IRAP 2024), devono effettuare, senza alcuna maggiorazione, il versamento in unica soluzione o come prima rata, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, tramite Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato (il termine ordinario del 30 giugno, cadendo di domenica, fa slittare la scadenza al 1° luglio). I non titolari di partita Iva potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso banche, poste italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore. ATTENZIONE: I soggetti ISA (che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze), tenuti a effettuare entro il 30 giugno 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale, possono effettuare i suddetti versamenti entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione. 01/07/2024 DICHIARAZIONE DEI REDDITI DECEDUTI - Presentazione erediGli eredi delle persone decedute:
devono presentare in formato cartaceo, la dichiarazione dei redditi del contribuente deceduto e la scelta per la destinazione dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef, mediante presentazione presso gli uffici postali. 01/07/2024 DICHIARAZIONE IMU/IMPi e IMU ENC - PresentazionePresentazione al competente Comune della dichiarazione IMU/IMPi, cartacea o telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta (quest'anno cadendo di domenica, il termine slitta a lunedì 1° luglio 2024). La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Entro lo stesso termine, ovvero entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, (per quest’anno entro il 1° luglio) gli enti non commerciali di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che possiedono e utilizzano gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i). devono presentare la dichiarazione IMU ENC. In questo caso la dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Per questo si precisa che il modello dichiarativo oggetto delle presenti istruzioni diventa l’unico modello che deve essere utilizzato da tali soggetti, per tutti gli immobili di cui sono in possesso, non solo quindi per gli immobili in cui si svolge una delle attività cosiddette meritevoli di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992, con modalità commerciali, ma anche per quelli in cui non svolgono attività meritevoli. I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la propria dichiarazione devono utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento. 01/07/2024 DIGITAL TAX - Invio DichiarazioneInvio all’Agenzia delle entrate della dichiarazione contenente i dati relativi all’imposta sui servizi digitali (Digital Services Tax– DST), introdotta dall’art. 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ricordiamo che l’imposta sui servizi digitali colpisce i soggetti esercenti attività d’impresa che forniscono servizi digitali e che, singolarmente o come gruppo, nel corso dell’anno solare precedente a quello di imposizione, abbiano congiuntamente:
Si tratta dunque di soggetti aziendali di dimensioni significative. I soggetti passivi d'imposta applicheranno alla fornitura dei servizi digitali, un'imposta pari al 3% ai ricavi imponibili. A tal fine rilevano i corrispettivi percepiti nel corso dell’anno solare da ciascun soggetto passivo dell’imposta. La dichiarazione deve essere trasmessa annualmente all’Agenzia delle entrate in via telematica, utilizzando il modello DST DIGITAL SERVICES TAX. 01/07/2024 DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO - VersamentoLe imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese, e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) devono provvedere al versamento del diritto annuale 2024 alla Camera di Commercio di appartenenza, in unica soluzione, senza maggiorazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo: 3850 - Diritto camerale, da indicare nella sezione “IMU ed altri tributi locali”. Per le società di capitali la data di scadenza del pagamento varia a seconda della chiusura dell'esercizio e dell'approvazione del bilancio. La regola generale è che il diritto venga pagato entro il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi (art.37 D.L. 223/2006 convertito in L. 248/2006). ATTENZIONE: Con una recente nota del 13.06.2024 n. 003353 il MIMIT ha confermato che la proroga al 31 luglio 2024 senza maggiorazione, del termine di versamento del saldo 2023 e del primo acconto 2024 delle imposte sui redditi a favore dei soggetti ISA, vale anche per il versamento del diritto annuale per l'anno 2024. Per la consultazione degli importi dovuti per il 2024 leggi Diritto camerale 2024: gli importi nella nota del MIMIT 01/07/2024 ENTI NON COMMERCIALI - Presentazione Dichiarazione IMU ENCPresentazione telematica della dichiarazione IMU ENC relativa all'anno 2023. Si ricorda che, a norma dell’art. 1, comma 770 della legge n. 160 del 2019, deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta e che la stessa deve essere presentata ogni anno. I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la propria dichiarazione devono utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell’abilitazione. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti richiamati dalla lett. g) del comma 759 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019, vale a dire:
01/07/2024 ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI - Presentazione dichiarazione mensile modello INTRA 12Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all’invio della Dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel. N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali. 01/07/2024 ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI - Versamento Iva intracomunitariaGli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di maggio, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando il codice Tributo:
N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali. 01/07/2024 ESTROMISSIONE AGEVOLATA BENI IMPRESA INDIVIDUALE - Versamento imposta sostitutivaVersamento della seconda e ultima rata dell'imposta sostitutiva a seguito dell'estromissione agevolata dal patrimonio dell'impresa individuale dell'immobile strumentale relativamente agli immobili posseduti al 31.10.2022 e con effetto dal 1° gennaio 2023. 01/07/2024 FACTA - Comunicazione annualeIn attuazione dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo degli USA finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA, e al fine di ottemperare agli adempimenti di trasmissione dei dati all'IRS (Internal Revenue Service) statunitense, le Reporting Italian Financial Institution c.d. RIFI devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati, relativi all'anno 2023, sul titolare statunitense del conto e sul conto stesso, compresi gli importi dei pagamenti corrisposti a istituzioni finanziarie non partecipanti (NPFI), esclusivamente in via telematica utilizzando l'infrastruttura informatica S.I.D. (Sistema di Interscambio Dati) secondo le modalità indicate nei punti 5 e 5 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 25 marzo 2013 n. 37561 intitolato "Modalità per la comunicazione integrativa annuale all'archivio dei rapporti finanziari". 01/07/2024 IVA - Versamento rata saldo Iva 2023I contribuenti IVA che hanno presentato il modello Dichiarazione IVA 2024 e hanno scelto di pagare il saldo dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2023 entro il 30 giugno 2024 (1° luglio 2024 in quanto il 30 giugno cade di domenica), devono versare in unica soluzione o come prima rata il saldo IVA relativo al 2023 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese intercorso tra il 19.03.2024 e la data di versamento (quindi con interessi dell'1,60% se il pagamento avviene il 1° luglio 2024), tramite modello F24 con modalità telematiche, indicando nella Sezione “Erario” il seguente codice tributo: 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale. ATTENZIONE: Per soggetti ISA e forfetari il termine per il versamento è differito al 31.07.2024 senza l’ulteriore maggiorazione dello 0,40% (secondo quanto disposto dall’art. 37 del D.lgs. 13/2024). 01/07/2024 IVIE E IVAFE - Versamento saldo e primo accontoLe persone fisiche residenti in Italia che siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, devono versare, in unica soluzione o come prima rata, l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, senza alcuna maggiorazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche. 01/07/2024 LEZIONI PRIVATE - Versamento imposta sostitutivaI docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado che effettuano lezioni private e ripetizioni che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari, devono provvedere al versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, senza alcuna maggiorazione, tramite modello F24 con modalità telematiche. 01/07/2024 LIBRO UNICO compilazione e/o stampa dati del mese precedenteSOGGETTI OBBLIGATI: tutti i Datori di lavoro privati , con alcune eccezioni: datori di lavoro domestici, aziende individuali artigiane senza dipendenti, società cooperative, e ogni altro tipo di società purché senza lavoratori subordinati, imprese familiari che si avvalgono solo di coniugi, figli e altri parenti e affini. ADEMPIMENTO: Obbligo di registrazione dei dati e stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente. MODALITÀ: elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, preventivamente numerati in ogni pagina e vidimati dall’Inail o da soggetti abilitati (tipografie)a stampa laser, con autorizzazione preventiva dell’Inail alla stampa e alla generazione della numerazione automatica; l’autorizzazione consente di vidimare il libro unico con stampa laser, utilizzando sia un tracciato pre-autorizzato dall’Inail alla casa di software che lo produce sia un tracciato elaborato dal datore di lavoro stesso su supporti magnetici o a elaborazione automatica dei dati, che garantiscano la consultabilità, la inalterabilità, la integrità dei dati, la sequenzialità cronologica. Questa modalità di tenuta è sottratta agli obblighi di vidimazione e autorizzazione dell’Inail. Bisogna dare invece comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro prima della messa in uso, con indicazioni dettagliate delle caratteristiche tecniche del sistema adottato. Le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro devono avvenire entro la fine del mese successivo a quello di riferimento. 01/07/2024 NOLEGGIO OCCASIONALE IMBARCAZIONI - Versamento imposta sostitutivaI proprietari persone fisiche o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione ovvero gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di imbarcazioni e navi da diporto di cui all'art. 3, comma 1, del D.lgs. N. 171/2005, iscritte nei registri nazionali, che, previa comunicazione effettuata ai sensi del D.M. 26 febbraio 2013, svolgono in forma occasionale attività di noleggio delle predette unità, devono versare in unica soluzione, l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20%, sui proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, senza alcuna maggiorazione, con modello F24 con modalità telematiche. 01/07/2024 NUOVI RESIDENTI - Versamento imposta sostitutivaLe persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 24-bis del D.P.R. n. 917/1986 e che intendono esercitare l'opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero prevista dallo stesso art. 24-bis, devono effettuare il versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef calcolata forfettariamente nella misura di 100.000 euro per ogni anno d'imposta in cui è valida l'opzione, a prescindere dalla tipologia e dalla quantificazione dei redditi prodotti all'estero. Nel caso, invece, di estensione ai familiari di cui all'art. 433 c.c., il pagamento dell'imposta sostitutiva forfettaria sui redditi esteri prodotti da ciascuno di essi ammonta a 25.000 euro. N.B. Non si applica la disciplina del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.lgs. 18/12/1997, n. 472; non sarà, quindi, possibile versare l'imposta sostitutiva oltre il termine ordinariamente previsto per il saldo delle imposte sui redditi, attualmente fissato al 30 giugno di ciascun anno. Il versamento deve essere effettuato tramite Modello F24-ELIDE con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il codice Tributo: NRPP - Imposta sostitutiva dell'IRPEF - NUOVI RESIDENTI - art. 24-bis, comma 2, del TUIR. 01/07/2024 OPERATORI FINANZIARI - Comunicazione mensile all'Anagrafe TributariaGli operatori finanziari indicati all'art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (quali Banche, società, Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario), devono inviare in via telematica utilizzando il software SID - Gestione Flussi Anagrafe Rapporti, la Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente (mese di maggio), relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. Il termine cadendo di domenica slitta al primo giorno non festivo successivo, quindi lunedì 1° luglio 2024. 01/07/2024 OPERAZIONI STRAORDINARIE - Versamento imposta sostitutivaLe Società che hanno posto in essere operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende, ramo o complesso aziendale) e che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 176, comma 2-ter, del D.P.R. n. 917/1986 (introdotto dall'art. 1, commi 46-47, della Legge n. 244/2007), devono provvedere al versamento della rata dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap sui maggiori valori iscritti in bilancio in occasione di tali operazioni, tramite Modello F24 con modalità telematiche. I Soggetti esercenti attività d'impresa con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che pongono in essere operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende, ramo o complesso aziendale) che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 15, commi 10-11-12, del D. L. n. 185/2008, devono provvedere al versamento della rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap, nella misura del 16%, sui maggiori valori attribuiti all'avviamento, ai marchi d'impresa e ad altre attività immateriali e nella misura del 20% sui maggiori valori attribuiti ai crediti, senza alcuna maggiorazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche 01/07/2024 REGIME OPZIONALE DELLE SIIQ - Versamento imposta sostitutivaLe società per azioni residenti fiscalmente nel territorio dello stato svolgenti in via prevalente attività di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano negoziati in mercati regolamentati, con esercizio coincidente con l'anno solare, che si avvalgono del regime speciale opzionale civile e fiscale previsto per le SIIQ (Società Investimento Immobiliare), devono versare la rata dell'imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap sulle plusvalenze realizzate su immobili destinati a locazione. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale, da versare contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate. Il versamento è effettuato con modello F24 con modalità telematiche. 01/07/2024 SOSTITUTI MINIMI - Versamento ritenuteI sostituti d'imposta che durante l'anno corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed effettuano ritenute inferiori ad euro 1.032,91, devono versare, tramite Modello F24 con modalità telematiche:
01/07/2024 SOSTITUTI MINIMI - Versamento ritenuteI sostituti d'imposta che durante l'anno corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed effettuano ritenute inferiori ad euro 1.032,91, devono versare, tramite Modello F24 con modalità telematiche:
01/07/2024 SUPERBOLLO AUTO - VersamentoI soggetti che risultano al PRA proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw e con scadenza del bollo auto a maggio 2024 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono provvedere al pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione. Il pagamento deve essere effettuato mediante modello F24 - Versamenti con elementi identificativi, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva, utilizzando il codice tributo: 3364 - Addizionale Erariale alla tassa automobilistica. 01/07/2024 TREGUA FISCALE - Ravvedimento speciale versamento rataVersamento della sesta rata della sanzione ridotta a 1/18 del minimo a seguito di ravvedimento speciale previsto dalla Legge di Bilancio 2023, articolo 1, commi da 174 a 178, per chi ha scelto il versamento rateale. Le violazioni (purché diverse da quelle derivanti dal controllo automatizzato e di quelle formali di cui ai commi da 153 a 159 e da 166 a 173) relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e a quelli precedenti possono essere oggetto di regolarizzazione pagando 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti. Il beneficio è limitato ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate. Il versamento andava eseguito entro il 02.10.2023 (il 30 settembre cade di sabato. Ricordiamo che il termine è stato prorogato a seguito della conversione in legge del decreto bollette n. 34/2023, in luogo del 31.03.2023), ma può essere frazionato in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata entro il 02.10.2023. Si ricorda che sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo. N.B. Il decreto legge 39/2024 ha riscritto il calendario della regolarizzazione, fissandone al 31 maggio 2024 il termine ultimo per il perfezionamento:
01/07/2024 UNIEMENS Invio dati retributivi e contributivi mese precedenteSOGGETTI: Tutti i datori di lavoro aziende private e pubbliche ADEMPIMENTO: invio della Comunicazione dei dati retributivi e contributivi UniEmens dei lavoratori dipendenti , nonché delle informazioni necessarie per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni, relativi al mese precedente.. L’invio deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza. ATTENZIONE: Se il giorno della scadenza è festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo del mese successivo. MODALITA': Via telematica sul sito dell'Inps. |
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09/07/2024 AUTOTRASPORTATORI - Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2024Gli autotrasportatori devono presentare la dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall’art. 24-ter del D.lgs. n.504/95 entro il 31 luglio 2024, relativamente ai consumi di carburante effettuati nel secondo trimestre 2024 (periodo compreso tra il 1° aprile ed il 30 giugno 2024), tramite il software reperibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane all’indirizzo www.adm.gov.it (Accise – Prodotti energetici - Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2024) aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al secondo trimestre 2024. Con Nota del 24.06.2024 n. 388521 l'Agenzia delle Dogane fornisce tutti i chiarimenti. |
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15/07/2024 IVA - Associazioni senza scopo di lucro in regime agevolato Registrazione corrispettiviLe Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere all’annotazione, anche con unica registrazione, dell’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato. 15/07/2024 IVA - Fatturazione differita mese precedenteI soggetti IVA devono procedere all’emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa. |
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CONDOMINI SOSTITUTI D’IMPOSTA - Versamento ritenute DICHIARAZIONE DEI REDDITI - Versamento imposte per chi ha scelto il pagamento rateale Scadenze 16/07/2024CONDOMINI SOSTITUTI D’IMPOSTA - Versamento ritenute DICHIARAZIONE DEI REDDITI - Versamento imposte per chi ha scelto il pagamento rateale DICHIARAZIONE REDDITI SOGGETTI IRES - Versamento imposte per chi ha scelto il pagamento rateale IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - Versamento mensile INPS Contributi gestione separata collaboratori INPS CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE - versamenti mese precedente IVA - Liquidazione e versamento Iva mensile IVA - Liquidazione e versamento Iva mensile soggetti che facilitano vendite a distanza IVA - Versamento seconda rata saldo Iva 2023 LOCAZIONI BREVI - Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati OICR - Versamento ritenute su proventi SOSTITUTI D’IMPOSTA - Versamento imposta sostitutiva incrementi produttività SOSTITUTI D’IMPOSTA - Versamento ritenute SPLIT PAYMENT - Versamento Iva derivante da scissione dei pagamenti TOBIN TAX - Versamento mensile imposta sulle transazioni finanziarie 16/07/2024 CONDOMINI SOSTITUTI D’IMPOSTA - Versamento ritenuteI Condomini, in qualità di sostituti d'imposta che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, devono versarle con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando i codici Tributo:
16/07/2024 DICHIARAZIONE DEI REDDITI - Versamento imposte per chi ha scelto il pagamento ratealeI contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 e dichiarazione IRAP 2024), che hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il primo versamento entro il 1° luglio 2024, devono versare la 2° rata con applicazione degli interessi nella misura dello 0,17%:
Il versamento va effettuato con Modello F24 con modalità telematiche. 16/07/2024 DICHIARAZIONE REDDITI SOGGETTI IRES - Versamento imposte per chi ha scelto il pagamento ratealeI soggetti IRES, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2024 e modello ENC 2024), con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1° luglio 2024, devono effettuare il versamento della 2° rata, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,17%:
Il versamento va effettuato con Modello F24 con modalità telematica. 16/07/2024 IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - Versamento mensileI soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo 6728 (Imposta sugli intrattenimenti). 16/07/2024 INPS Contributi gestione separata collaboratoriSOGGETTI OBBLIGATI: Tutti i committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi per
ADEMPIMENTO: Versamento dei contributi previdenziali sui compensi per i collaboratori corrisposti nel mese precedente. Nelle collaborazioni coordinate e continuative e figure assimilate, il contributo è per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore. L'obbligo di versamento compete tuttavia al committente anche per la quota a carico del lavoratore, che viene pertanto trattenuta all'atto della corresponsione del compenso. MODALITA': il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 telematico. CAUSALE CONTRIBUTO: CXX - Contributi dovuti per soggetti non titolari di pensione (diretta o indiretta), e non titolari di ulteriori contemporanei rapporti assicurativi. C10 - Contributi dovuti per soggetti titolari di pensione (diretta o indiretta) e/o di ulteriori contemporanei rapporti assicurativi. 16/07/2024 INPS CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE - versamenti mese precedenteSOGGETTI OBBLIGATI: datori di lavoro agricoli e non agricoli (compresi ex INPDAP , ex ENPALS, ex INPGI ) ADEMPIMENTO: Versamento all'INPS dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente. MODALITA': Tramite il Modello di pagamento unificato F24 16/07/2024 IVA - Liquidazione e versamento Iva mensileI contribuenti Iva mensili devono versare l’imposta dovuta per il mese di giugno (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell’imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e il codice tributo: 6006 - Versamento Iva mensile giugno. 16/07/2024 IVA - Liquidazione e versamento Iva mensile soggetti che facilitano vendite a distanzaI soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e utilizzando il codice tributo: 6006 - Versamento Iva mensile giugno. 16/07/2024 IVA - Versamento seconda rata saldo Iva 2023I Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo IVA 2023 relativo al periodo d'imposta 2023 risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno effettuato il versamento della prima rata il 16.03.2024 (18 marzo in quanto il 16 cadeva di sabato), devono versare la 5° rata maggiorata dell'interesse dello 0,33% mensile (l'importo della presente rata dovrà quindi essere maggiorato dello 1,32%), tramite modello F24 con modalità telematiche, indicando nella Sezione “Erario” i seguenti dati:
16/07/2024 LOCAZIONI BREVI - Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagatiI soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativi a contratti di locazione breve, tramite modello F24 con modalità telematiche 16/07/2024 OICR - Versamento ritenute su proventiI soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i seguenti codici tributo:
16/07/2024 SOSTITUTI D’IMPOSTA - Versamento imposta sostitutiva incrementi produttivitàI sostituti d'imposta devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i Codici Tributo:
16/07/2024 SOSTITUTI D’IMPOSTA - Versamento ritenuteI sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese precedente, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando i seguenti codici tributo: Per le ritenute alla fonte operate su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto, su rendite AVS:
Per le ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia, su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale, su redditi di lavoro autonomo, su provvigioni (per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza):
Per le ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente:
Per le ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati:
Per le ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente:
Per le ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi:
Per le ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente:
Per ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente:
Per le ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati:
Per l’addizionale comunale e regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro:
Per l’addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto d'imposta:
16/07/2024 SPLIT PAYMENT - Versamento Iva derivante da scissione dei pagamentiGli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti relativa al mese precedente, con:
Invece, le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015), versano l'imposta dovuta in applicazione della "scissione dei pagamenti" con Modello F24 EP o F24 ordinario in modalità telematica, utilizzando i codici tributo:
16/07/2024 TOBIN TAX - Versamento mensile imposta sulle transazioni finanziarieBanche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell’esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell’autentica di atti riferiti alle medesime operazioni devono versare la “Tobin Tax” relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati nel mese precedente, tramite modello F24 con modalità telematiche. I codici tributo da utilizzare:
L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l’intervento di intermediari né di notai. 16/07/2024 UTILI DISTRIBUITI - Versamento ritenuteVersamento delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre precedente, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo, da parte delle società di capitali, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. |
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Scadenze 22/07/202422/07/2024 FASC versamento contributi mensiliFASC FONDO AGENTI SPEDIZIONIERI E CORRIERI Versamento contributi mensili SOGGETTI INTERESSATI: Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl autotrasporto merci e logistica e il Ccnl agenzie marittime e aeree. ADEMPIMENTO Versamento dei contributi relativi al mese precedente mediante bonifico e trasmissione della distinta. MODALITA' L’importo del bonifico deve corrispondere esattamente (al centesimo) al totale della distinta calcolata mediante il software Telefasc. La causale del bonifico deve riportare obbligatoriamente i seguenti dati, nel seguente ordine: Codice Fiscale dell’Azienda - Ragione Sociale dell’Azienda - Periodo di Competenza (es. 2010/01) N.B. Per i bonifici dei contributi ordinari non indicare nessun altro dato. Coordinate Bancarie IBAN: IT 70 M 01030 01600 000008090001 Intestatario Conto: FASC Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri - Cin: M Abi: 01030 Cab: 01600 Conto: 80900.01 Per i bonifici provenienti da circuiti bancari al di fuori della Comunità Europea CODICE SWIFT: PASC ITMMMIL 22/07/2024 IMPRESE ELETTRICHE - Comunicazione dati canone TVLe imprese elettriche devono inviare la Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94), esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati. |
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25/07/2024 INTRASTAT - Presentazione elenchi INTRA mensili e trimestraliPresentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi:
relativi alle operazioni effettuate nel mese di giugno, per i soggetti Iva con obbligo mensile, e relativi alle operazioni effettuate nel secondo trimestre 2024 per i soggetti Iva con obbligo trimestrale. CESSIONI INTRACOMUNITARI DI BENI E SERVIZI RESI
ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI E SERVIZI
N.B. Per entrambi, non è più prevista la presentazione del Modello INTRA 2-bis e INTRA 2-quater con cadenza trimestrale*. _________________________________ * Ricordiamo che con Determinazione n 493869/RU del 23 dicembre 2021 le Dogane di concerto con l'Agenzia delle Entrate, sono state introdotte semplificazioni e modifiche agli elenchi riepilogativi Intrastat relativi:
aggiornando così i relativi Modelli (Scarica qui i nuovi modelli). Le disposizioni contenute nel provvedimento si applicano agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022. |
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ACCISE - Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2024 AFFITTI - Registrazione contratti di locazione e versamento imposta di registro Scadenze 31/07/2024ACCISE - Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2024 AFFITTI - Registrazione contratti di locazione e versamento imposta di registro CASSA INTEGRAZIONE richieste per eventi non evitabili (EONE) DICHIARAZIONE DEI REDDITI - Versamento primo acconto 2024 e saldo 2023 DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI ISA - Versamento primo acconto 2024 e saldo 2023 DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO - Versamento ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI - Presentazione dichiarazione mensile modello INTRA 12 ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI - Versamento Iva intracomunitaria IVA - Dichiarazione mensile IOSS e liquidazione IVA - Dichiarazione OSS e liquidazione IVA - Rimborso o compensazione credito IVA trimestrale (Modello Iva TR) IVA - Versamento rata saldo Iva 2023 OPERATORI FINANZIARI - Comunicazione mensile all'Anagrafe Tributaria ROTTAMAZIONE QUATER - Pagamento rata UNIEMENS Invio dati retributivi e contributivi mese precedente 31/07/2024 ACCISE - Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2024Gli autotrasportatori devono presentare la dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall’art. 24-ter del D.Lgs. n.504/95 entro il 31 luglio 2024, relativamente ai consumi di carburante effettuati nel secondo trimestre 2024 (periodo compreso tra il 1° aprile ed il 30 giugno 2024), tramite il software reperibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane all’indirizzo www.adm.gov.it. 31/07/2024 AFFITTI - Registrazione contratti di locazione e versamento imposta di registroLe parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" devono versare l'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/07/2024 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/07/2024, con Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE). 31/07/2024 CASSA INTEGRAZIONE richieste per eventi non evitabili (EONE)SOGGETTI: Imprese industriali e dell' Edilizia ADEMPIMENTO: Presentazione all'INPS delle domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente (v. Art. 15, D.Lgs. 14.09.2015, n. 148 D.Lgs. 24.09.2016, n. 185). Ricordiamo che la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l'attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato. Dal 1 .1 .2022 Sono destinatari della CIGO i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio), con la sola esclusione dei dirigenti . MODALITA': procedura telematica sul portale INPS . Nella domanda di concessione devono essere indicati :
Le domande possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento 31/07/2024 DICHIARAZIONE DEI REDDITI - Versamento primo acconto 2024 e saldo 2023I contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 e dichiarazione IRAP 2024), che hanno scelto di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, ovvero di effettuare il primo versamento entro il 31 luglio, devono effettuare il versamento in unica soluzione o come prima rata, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024 delle imposte risultanti dalle dichiarazioni, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, senza applicazione degli interessi. ATTENZIONE: I soggetti ISA e forfetari possono effettuare il suddetto versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva, senza applicare la maggiorazione dello 0,40%. 31/07/2024 DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI ISA - Versamento primo acconto 2024 e saldo 2023I soggetti ISA (che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze), tenuti a effettuare entro il 30 giugno 2024 i versamenti risultanti:
per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale, possono effettuare i suddetti versamenti entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione (art. 37 del Dlgs n 13/2024). La disposizione si applica, oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111, nonchè quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Si precisa che lo slittamento è possibile indipendentemente dal fatto di aver accettato o meno il Concordato Preventivo Biennale. 31/07/2024 DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO - VersamentoLe imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese, e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) devono provvedere al versamento del diritto annuale 2024 alla Camera di Commercio di appartenenza, in unica soluzione, con la maggiorazione dello 0,40%, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo: 3850 - Diritto camerale, da indicare nella sezione “IMU ed altri tributi locali”. Per le società di capitali la data di scadenza del pagamento varia a seconda della chiusura dell'esercizio e dell'approvazione del bilancio. La regola generale è che il diritto venga pagato entro il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi (art.37 D.L. 223/2006 convertito in L. 248/2006). ATTENZIONE: Con una recente nota del 13.06.2024 n. 003353 il MIMIT ha confermato che la proroga al 31 luglio 2024 senza maggiorazione dello 0,40%, del termine di versamento del saldo 2023 e del primo acconto 2024 delle imposte sui redditi a favore dei soggetti ISA, vale anche per il versamento del diritto annuale per l'anno 2024. Per la consultazione degli importi dovuti per il 2024 leggi Diritto camerale 2024: gli importi nella nota del MIMIT. 31/07/2024 ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI - Presentazione dichiarazione mensile modello INTRA 12Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all’invio della Dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel. N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali. 31/07/2024 ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI - Versamento Iva intracomunitariaGli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di giugno, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando il codice Tributo:
N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali. 31/07/2024 IVA - Dichiarazione mensile IOSS e liquidazioneTrasmissione telematica della dichiarazione IVA IOSS relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) del mese precedente, da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l’imponibile, l’aliquota e l’imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate. La Dichiarazione Iva Ioss è inviata elettronicamente all’Agenzia attraverso il Portale Oss. Entro lo stesso termine va versata anche l’imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile, ovvero l’IVA relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente. Non è prevista alcuna modifica al termine di scadenza se tale data cade il fine settimana o in un giorno festivo. 31/07/2024 IVA - Dichiarazione OSS e liquidazioneI soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime del One Stop Shop, nella versione “Ue” o “non Ue” devono effettuare, tramite il portale OSS messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, l’invio della dichiarazione Iva OSS che contiene le operazioni intracomunitarie poste in essere nel corso del 2° trimestre 2024, contestualmente devono provvedere al versamento delle imposte dovute. Ricordiamo che il regime speciale dello sportello unico (One Stop Shop - OSS) è un regime che consente ai soggetti passivi che forniscono servizi o cedono beni a consumatori dell'UE di dichiarare e pagare l'IVA in un unico Stato membro, quello dove sono identificati. Lo Stato di identificazione provvederà poi alla ripartizione degli importi agli Stati UE interessati. Il regime OSS può configurarsi, secondo i casi, quale “OSS UE” o “OSS non UE”. È utile precisare che la data di scadenza è confermata anche se coincide con il fine settimana o in un giorno festivo. 31/07/2024 IVA - Rimborso o compensazione credito IVA trimestrale (Modello Iva TR)I contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza ovvero intendono utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, devono inviare esclusivamente per via telematica all'Agenzia delle Entrate l'istanza di rimborso / compensazione del credito IVA relativo al secondo trimestre 2024 (entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento), utilizzando il mod. IVA TR. 31/07/2024 IVA - Versamento rata saldo Iva 2023I contribuenti IVA che hanno presentato il modello Dichiarazione IVA 2024 e hanno scelto di pagare il saldo dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2023 avvalendosi della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno, per il 2024 è il 1° luglio) e quindi entro il 31 luglio 2024 (ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001), devono versare in unica soluzione o come 1° rata il saldo IVA relativo al 2023 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese intercorso tra il 19.03.2024 e la data di versamento e maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, senza applicazione degli interessi, tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo: 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale. Per soggetti ISA e forfetari il termine per il versamento in unica soluzione o come prima rata, del saldo IVA relativo al 2023 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 19/03/2024 - 30/06/2024 è differito al 31.07.2024 senza l’ulteriore maggiorazione dello 0,40% (secondo quanto disposto dall’art. 37 del D.lgs. 13/2024). 31/07/2024 OPERATORI FINANZIARI - Comunicazione mensile all'Anagrafe TributariaGli operatori finanziari indicati all'art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (quali Banche, società, Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario), devono inviare in via telematica utilizzando il software SID - Gestione Flussi Anagrafe Rapporti, la Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente, relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. 31/07/2024 ROTTAMAZIONE QUATER - Pagamento rataI contribuenti che hanno sceltro il pagamento rateale al momento dell'adesione alla Rottamazione quater, devono provvedere al versamento della 5° rata del debito residuo che è stato comunicato dall'Agente della riscossione per perfezionare la "definizione agevolata" dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. La norma prevede comunque una tolleranza nel pagamento di cinque giorni. Ricordiamo l’importo dovuto a titolo di Definizione agevolata poteva essere versato:
31/07/2024 SUPERBOLLO AUTO - VersamentoI soggetti che risultano al PRA proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw e con scadenza del bollo auto a giugno 2024, residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono provvedere al pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione. Il pagamento deve essere effettuato mediante modello F24 - Versamenti con elementi identificativi, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva, utilizzando il codice tributo: 3364 - Addizionale Erariale alla tassa automobilistica. 31/07/2024 UNIEMENS Invio dati retributivi e contributivi mese precedenteSOGGETTI: Tutti i datori di lavoro aziende private e pubbliche ADEMPIMENTO: invio della Comunicazione dei dati retributivi e contributivi UniEmens dei lavoratori dipendenti , nonché delle informazioni necessarie per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni, relativi al mese precedente.. L’invio deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza. ATTENZIONE: Se il giorno della scadenza è festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo del mese successivo. MODALITA': Via telematica sul sito dell'Inps. |