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CONTRABBANDO: IL PAGAMENTO ANNULLA IL REATO E IMPEDISCE LA CONFISCA

Contrabbando: il pagamento annulla il reato e impedisce la confisca

Le novità del Decreto correttivo ter e i chiarimenti della circolare 35/D

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La circolare 35/D/2025 spiega le novità, in materia di sanzioni doganali, introdotte dal Decreto Correttivo ter, che si allinea all’indirizzo espresso dalla Consulta.

1) Reato e sanzioni

Dal punto di vista delle sanzioni di natura penale, secondo il quadro previsto dagli articoli 78-95, Dlgs 141/2024[1], il reato di contrabbando si consuma[2] allorché:

- venga omessa una dichiarazione doganale (articolo 78 delle DNC) a fronte dell’introduzione nella UE (o della detenzione dei beni senza poterne dimostrare la provenienza) di merce non unionale o di fuoriuscita di merce unionale. In tal caso si applica una multa che va dal 100% al 200% dei diritti di confine dovuti[3];

- venga presentata in Dogana una dichiarazione infedele (articolo 79 delle DNC), ossia che presenta qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato. In tal caso si applica una multa che va dal 100% al 200% dei diritti di confine dovuti;

- siano commesse altre violazioni (movimento delle merci in mare, laghi, spazi aerei, esportazione di merci ammessa alla restituzione di diritti, ecc.);

- in presenza di una delle circostanze aggravanti (di cui all’articolo 88 delle DNC), come ad esempio nell’ipotesi di utilizzo di mezzi di trasporto appartenente a terzi per commettere il reato, quando l’autore del reato è sorpreso a mano armata, come pure nel caso in cui «l'ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è superiore a 100.000 euro» e quando «l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di euro 500.000» In tali casi la multa è aumentata e si arriva anche alla reclusione.

Inoltre, in caso di recidiva, per i reati sanzionati (a seguito di condanna definitiva) si applica la reclusione (articoli 89-91 delle DNC).

Dal punto di vista delle sanzioni di natura amministrativa, invece, secondo quanto previsto dagli articoli 96 e seguenti delle DNC, in assenza di circostanza aggravanti (di cui al menzionato articolo 88 delle DNC), si applica la sanzione pecuniaria dal 100% al 200% se:

- il dazio evaso (indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione) non supera 10.000 euro;

- gli altri diritti di confine dovuti (ad esempio l’IVA all’importazione) non supera la soglia di 100.000 euro[4].

[1] Il Decreto contiene le Disposizioni Nazionali Complementari (DNC) al Codice Doganale dell’Unione (CDU). Ricordiamo che il legislatore unionale ha lasciato agli Stati membri il compito di stabilire il regime sanzionatorio delle violazioni in ambito doganale

[2] Ai fini sanzionatori il tentativo di contrabbando è equiparato alla consumazione del reato (articolo 87 delle DNC).

[3] Tra questi è inclusa l’IVA all’importazione (articolo 27 delle DNC).

[4] Soglia così innalzata dal Dlgs 81/2025 (Decreto Correttivo bis).

2) La confisca

Quando si consuma il contrabbando sanzionato per il reato penale viene sempre ordinata la confisca (articolo 94 delle DNC):

- delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato;

- delle cose che sono l’oggetto del reato;

- delle cose che sono il prodotto del reato; 

- i mezzi di trasporto, a chiunque appartenenti, che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l'autonomia, in difformità delle caratteristiche costruttive omologate, o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare[1];

- il profitto derivante dal reato.

Se non fosse possibile confiscare le cose di cui sopra, vengono confiscati somme di denaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato – o la persona eventualmente interposta - ha la disponibilità.

La confisca delle merci oggetto dell’illecito è sempre imposta dall’Agenzia delle Dogane anche per il contrabbando punito con le sanzioni amministrative (articolo 96, comma 7 delle DNC). Come precisa la circolare 28/D/2024, in tal caso «la confisca disposta dall'Amministrazione può avere ad oggetto esclusivamente le merci che sono l'oggetto dell'illecito. La confisca amministrativa deve, tra l'altro, essere preceduta dal sequestro» cautelare, ai sensi dell’articolo 13, legge 689/1981. La confisca non opera nel caso di infedele dichiarazione (articolo 79 delle DNC) in assenza di dolo (comma 14 dell’articolo 96 citato) come pure nelle esimenti che seguono (comma 9 del medesimo articolo 96): non sono superate le soglie di 10.000 / 100.000 euro (rispettivamente per dazi e per altri diritti di confine);  pur essendo errati uno o più degli elementi indicati in dichiarazione, gli stessi elementi sono comunque immediatamente desumibili dai documenti di accompagnamento prescritti dalla normativa doganale unionale; le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento sono considerate nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima voce e l'ammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, è uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo; le differenze in più o in meno nella quantità o nel valore non superano il 5 per cento per ciascun singolo dichiarato; le merci non sono occultate, nascoste nei bagagli, nei colli, nelle suppellettili, o fra merci di altro genere o nei mezzi di trasporto e siano rese disponibili in maniera evidente ai fini della verifica.

[1] Se il mezzo di trasporto appartiene a persona estranea al reato, essa deve dimostrare di aver correttamente vigilato e di non averne potuto prevedere l’impiego illecito (articolo 240 del codice penale).

3) Estinzione del reato e causa di non punibilità

Se al contrabbando si applica la sola multa (omessa o infedele dichiarazione doganale) il reato può essere estinto mediante il pagamento del tributo dovuto e di una somma tra il 100% e il 200% dei diritti previsti (cd. oblazione di cui all’articolo 112 delle DNC). Il versamento deve avvenire prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

Fino al 19 dicembre 2025 restava comunque ferma la possibilità che venisse disposta la confisca da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (circolari 22/D/2024; 28/D/2024 e 14/D/2025). Infatti la norma stabiliva (si vedano infra le novità introdotte dal Decreto Correttivo ter) che «l’estinzione del reato non impediva l’applicazione della confisca» (articolo 112, comma 1 delle DNC).

Se il pagamento avviene mediante ravvedimento operoso[1] opera una causa di non punibilità, che evita anche la confisca.

Questo aveva senso per i dazi. Per questi è lo stesso articolo 124, Regolamento UE 952/2013 (CDU) a prevedere che l’obbligazione doganale si estingue quando le merci importate vengono confiscate (o sequestrate ai fini della successiva confisca). In questo modo l’Erario veniva risarcito del mancato gettito.

Ma non così per l’IVA (diritto di confine diverso dall’IVA), caratterizzata da un sistema di neutralità per l’operatore economico.

In relazione all’IVA all’importazione la confisca, a differenza dei dazi doganali, non estingue l’obbligazione tributaria, ma si aggiunge al pagamento della sanzione pecuniaria. Si tratta di una misura non in linea con l’IVA interna: per quest’ultima la confisca solo qualora la violazione costituisca reato (articolo 12-bis, comma 2, Dlgs 74/2000). Per l’IVA interna, invece, si applica la disciplina sanzionatoria con un rinvio alle regole doganali (articolo 70, DPR 633/1972). Questa situazione creava una asimmetria di trattamento del medesimo tributo (l’IVA). 

La Corte Costituzionale 3 luglio 2025, n. 93 ha dunque dichiarato parzialmente illegittimo il citato articolo 70 del Decreto IVA, rilevando altresì che l’applicazione di sanzioni amministrative e della confisca costituivano «un cumulo sanzionatorio che non ha eguali non solo rispetto al regime dell’IVA interna, ma nemmeno in riferimento a quello dei più tradizionali diritti di confine, i dazi».

Nel recepire questo indirizzo giurisprudenziale, un primo passo è stato fatto con la circolare 18/D/2025 l’Agenzia delle Dogane, con cui sono stati forniti i seguenti indirizzi per il rispetto del principio unionale di proporzionalità:

- se la merce è sotto vigilanza doganale e il contribuente adempie integralmente agli obblighi tributari e sanzionatori (anche con ravvedimento operoso, e anche mediante dilazione di pagamenti), non si procede al sequestro ed è consentito lo svincolo della merce;
 - se la merce non più sotto vigilanza (come nel caso di contrabbando di cui all’articolo 78 delle DNC o in sede di revisione dell’accertamento) le Dogane ordinano il sequestro e procedono alla redazione del PVC. Se l’autore della violazione paga integralmente il dovuto si dispone il dissequestro.

Secondo il documento di prassi il principio di proporzionalità non si applica se sono accertati dazi e IVA congiuntamente o solo dazi. 

[1] Che però deve intervenire prima che l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

4) Il Decreto correttivo

Il Dlgs 18 dicembre 2025, n. 192 (in GU 19 dicembre 2025, n. 294 ed in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione) – cd. Decreto Correttivo ter - ha fatto il secondo passo di assestamento mediante la modifica del regime sanzionatorio ai fini doganali.

In particolare, viene recepito il pronunciamento della Corte Costituzionale 3 luglio 2025, n. 93, la quale ha ritenuto illegittimo il mantenimento della confisca (misura ablativa che sacrifica il diritto di possesso da parte del privato in favore del superiore interesse pubblico) allorché l’autore della violazione avesse integralmente corrisposto le somme dovute[1].

Prima di questo intervento, la norma disponeva sempre la confisca dei beni, anche nelle ipotesi di violazione amministrativa (ad eccezione delle esimenti di cui all’articolo 96, comma 9 delle DNC sopra ricordate). L’importatore quindi poteva tornare in possesso dei beni confiscati solo esercitando il diritto di riscatto di cui all’articolo 118, comma 8 delle DNC (ossia a seguito del pagamento del valore delle merci confiscate, dei dazi e degli altri diritti di confine dovuti, delle sanzioni, degli interessi e delle spese per la gestione dei beni stessi).

La Consulta ha ritenuto che il mantenimento della misura della confisca fosse sproporzionato (quindi contrastante con l’articolo 3 della Costituzione e con l’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), dal momento che lo Stato ha già conseguito il pieno recupero del credito erariale, venendo meno la funzione di garanzia che può legittimare l’applicazione della misura ablativa.

Proprio a seguito di tale pronuncia il Decreto Correttivo ter ha modificato il comma 8 dell’articolo 118 delle DNC, il quale ora prevede quanto segue: «Salvi i casi di confisca disposti dall'autorità giudiziaria, e qualora non siano vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione delle merci oggetto dell'illecito, le stesse, destinate alla confisca in via amministrativa ai sensi dell'articolo 96, comma 7, sono restituite al trasgressore, previo pagamento dei diritti di confine dovuti, degli interessi, delle sanzioni e delle spese sostenute per la loro gestione, nei termini fissati con provvedimento dell'Agenzia. Fermo restando quanto previsto nel primo periodo, l'Agenzia, ricorrendone le condizioni, consente, a richiesta del trasgressore, il riscatto delle merci confiscate in via amministrativa previo pagamento del valore delle stesse, dei diritti di confine dovuti, degli interessi, delle sanzioni e delle spese sostenute per la loro gestione».

Pertanto, a seguito degli importi dovuti a titolo di dazi/altri diritti di confine, sanzioni, interessi e spese di gestione, non si applica la confisca amministrativa.

Lo stesso vale per la confisca per il delitto di contrabbando punibile con la sola pena della multa; all’articolo 112, comma 1 delle DNC è aggiunto il seguente ultimo periodo: «L'estinzione del reato[2] impedisce l'applicazione della confisca, salvi i casi in cui siano vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione delle merci oggetto dell'illecito e fermo restando quanto disposto dall'articolo 240, secondo comma, del codice penale».

Così, il pagamento della pretesa tributaria, oltre ad estinguere il reato, impedisce la confisca da parte dell’Agenzia delle Dogane (resta ferma quella disposta dall’Autorità giudiziaria), per cui l’importatore, per rientrare in possesso dei beni, non dovrà più procedere al riscatto degli stessi.

Come evidenziato dalla circolare dell’Agenzia delle Dogane 23 dicembre 2025, n. 35/D «le modifiche introdotte dal citato articolo 16 sono finalizzate a ricondurre la disciplina della confisca delle merci di contrabbando a criteri di proporzionalità e coerenza sistematica, evitando automatismi sanzionatori nei casi di integrale adempimento degli obblighi tributari e di estinzione del reato, favorendo la compliance spontanea degli operatori economici anche in linea con i principi affermati di recente dalla giurisprudenza costituzionale». Inoltre, «Sulla scorta dell’opera avviata dal giudice delle leggi, il legislatore delegato è ora intervenuto estendendo l’ambito di applicazione della misura agevolativa, inizialmente prevista per la sola IVA all’importazione, in attuazione dei principi affermati dalla sentenza n. 93/2025 della Corte costituzionale. La modifica introdotta dalla lettera c) dell’articolo 16 è volta dunque a ricondurre, nella generalità dei casi, la confisca nell’ambito di una misura non meramente automatica, ma coerente con la funzione sanzionatoria e con i principi costituzionali di proporzionalità e ragionevolezza, prevedendone l’esclusione nei casi di integrale adempimento degli obblighi tributari, a prescindere dalla tipologia dei diritti evasi (IVA, dazi ovvero IVA e dazi congiuntamente), fatti salvi i casi in cui le merci siano soggette a divieti di fabbricazione, possesso, detenzione o commercializzazione, ovvero quando la confisca sia disposta dall’Autorità giudiziaria».

Vengono pertanto riviste le indicazioni diffuse con la circolare 18/D/2025 come sintetizzato nella tavola che segue.

 

Accertamento di maggiori diritti di confine:

Nelle ipotesi di accertamento/evasione di maggiori diritti di confine – IVA, Dazi, ovvero IVA e Dazi congiuntamente – laddove la normativa prevede l’applicazione della misura della confisca, possono verificarsi le seguenti ipotesi:

merce sotto vigilanza doganale

l’Ufficio, ove il contravventore abbia adempiuto integralmente al pagamento dei diritti di confine dovuti, degli accessori comprensivi degli interessi dovuti e della sanzione da corrispondere, anche a titolo di ravvedimento operoso, non dispone il sequestro e può procedere allo svincolo della merce; relativamente ai diritti e agli accessori è sempre possibile accedere alla dilazione di pagamento

merce non sotto vigilanza doganale

l’Ufficio procede al sequestro e alla redazione del PVC assicurando alla parte il diritto di essere ascoltati e, anche successivamente agli atti di accertamento e di contestazione della sanzione, se l’autore della violazione accetta l’esito del controllo e provvede integralmente al pagamento dei maggiori diritti di confine dovuti, degli accessori comprensivi degli interessi dovuti e della sanzione da corrispondere, anche a titolo di ravvedimento operoso, dispone il dissequestro; in presenza di dichiarazione doganale, relativamente ai diritti e agli accessori è sempre possibile accedere alla dilazione di pagamento

merce per la quale è già intervenuta la confisca amministrativa delle merci (*)

l’Ufficio può consentire, su richiesta del trasgressore, il riscatto delle merci confiscate, previo pagamento del valore delle stesse, dei diritti di confine dovuti, degli interessi, delle sanzioni e delle spese sostenute per la loro gestione

(*) Ai sensi dell’articolo 118, comma 8, secondo periodo delle DNC e ferma restando l’applicazione delle condizioni e dei limiti previsti nel primo periodo della norma.

 In linea con la modifica normativa dell’articolo 118, comma 8, sopra richiamata, l’articolo 16, lettera a), Dlgs. 18 dicembre 2025, n. 192 interviene sull’articolo 96 delle DNC, modificandone il comma 7, relativo alla confisca amministrativa delle merci oggetto di contrabbando.

La modifica in questione prevede che la confisca amministrativa non si applica, oltre che nelle l’ipotesi relative al contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti di cui all’articolo 82 delle DNC, anche nei casi previsti dall’articolo 118, comma 8 delle DNC, ovvero laddove il trasgressore provveda/abbia provveduto al pagamento dei diritti di confine dovuti, degli interessi, delle sanzioni e delle spese sostenute per la loro gestione. Come sopra chiarito, sono fatti salvi i casi di confisca disposta dall’Autorità giudiziaria e, in ogni caso, si procede alla confisca qualora le merci oggetto dell’illecito siano soggette a divieto di fabbricazione, possesso, detenzione o commercializzazione, nel qual caso la confisca è sempre obbligatoria.

Quanto alla decorrenza delle nuove disposizioni (modifiche operate agli articoli 118, comma 8 e 112, comma 1 e 96, comma 7 delle DNC), in ragione della loro natura sostanziale e di favore trovano applicazione secondo i principi generali che regolano la successione delle leggi nel tempo in materia sanzionatoria amministrativa, come desumibili dall’articolo 3, Dlgs 18 dicembre 1997, n. 472[3] (favor rei).

Alla luce delle richiamate disposizioni, la nuova disciplina trova applicazione non solo con riferimento alle violazioni commesse successivamente alla data del 20 dicembre 2025, ma anche in relazione alle violazioni commesse in vigenza del Dlgs 141/2024, purché i relativi procedimenti amministrativi non risultino definitivamente conclusi alla medesima data.

[1] La pronuncia attiene alla confisca, operata unitamente alle sanzioni amministrative, considerata obbligatoria anche dall’articolo 301 del DPR 43/1973 (TULD), vigente ratione temporis (oggi occorre far riferimento all’articolo 96 delle DNC).

[2] Che avviene mediante il pagamento, da effettuare prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, dei tributi dovuti e di una somma determinata dall’Ufficio in misura non inferiore al 100% (e comunque non superiore al 200%) dei diritti previsti per la violazione commessa.

[3] Come sostituito – a partire dal 1° gennaio 2026 - dall’articolo 2, comma 3, Dlgs 173/2024: «Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo».

Fonte immagine: Foto di Yvonne Huijbens da Pixabay
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