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LE NUOVE SOGLIE INTRASTAT 2026 PER GLI ACQUISTI INTRA UE DI BENI

Le nuove soglie Intrastat 2026 per gli acquisti intra UE di beni

Intrastat 2026: tutte le regole

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Con la Determinazione direttoriale prot. n. 84415 del 3 febbraio 2026 dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli (ADM), è stata modificata la soglia per l’obbligo di presentazione mensile del modello INTRA 2-bis (elenchi riepilogativi acquisti intra UE di beni). A partire dagli invii con scadenza entro il 25 febbraio 2026, i soggetti obbligati (v. art. 1, DM 22 febbraio 2010) presentano l’INTRA 2-bis mensilmente quando l’ammontare totale trimestrale degli acquisti intra UE di beni risulta, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, maggiore o uguale a 2.000.000 di euro, in tal modo introduce semplificazioni per i soggetti passivi IVA minori identificati nell’UE, elevando la soglia precedente ed allineando la periodicità alla rilevanza economica delle operazioni.


1) I modelli Intrastat

Il modello Intrastat è una dichiarazione contenente le informazioni sulle operazioni IVA intra UE, comprendenti quindi sia le cessioni di beni sia le prestazioni di servizi, effettuate tra soggetti passivi IVA (operazioni B2B, escluse quindi le operazioni ove la controparte è un consumatore finale), iscritti al VIES, tenuti a versare l’imposta nei diversi Stati UE, nel caso in cui venga superata una determinata soglia di volume di affari.

L’introduzione di tale modello trova un suo riferimento sia nell’attuale Direttiva IVA 2006/112 al suo art. 262 sia nell’art. 50 del D.L. 331/1993, riguardante gli obblighi connessi agli scambi intracomunitari.

Il riferimento procedurale è contenuto, in particolare, nel DM del 22 febbraio 2010, che stabilisce le modalità ed i termini per la presentazione degli Elenchi riepilogativi di cui all’art. 50, c. 6, del DL 30 agosto 1993, n. 331, nella Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, prot. n. 22778/RU del 22 febbraio 2010, recante i modelli per la rappresentazione dei dati di natura fiscale e statistica da ricomprendere negli elenchi riepilogativi delle operazioni intra UE di cui all’art. 50, c. 6, nonché nella Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, prot. n. 63336/RU del 7 maggio 2010, recante modalità tecniche ed operative per la presentazione degli elenchi INTRA anche attraverso i Servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (v. anche la Circolare n. 14/E/2010, par. 2).

Il Sistema Intrastat, adottato dalle amministrazioni fiscali di tutti gli Stati membri UE in recepimento della normativa unionale, rappresenta l’insieme delle procedure che garantiscono l’assolvimento di due importanti funzioni (v. l’art. 4, Contenuto degli elenchi, del DM 22/02/2010 - Min. Economia e Finanze, Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie):

  • il controllo fiscale degli scambi intra UE di beni e di servizi effettuati dagli operatori nazionali con il resto della UE (v. art. 5, Contenuto degli elenchi - Parte fiscale);
  • le statistiche sullo scambio di beni effettuati dagli operatori nazionali con il resto della UE (v. art. 6, Contenuto degli elenchi - Parte statistica). 

Il Modello, un avolta compilato (v. l’Allegato XI - Istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi), va inviato all’Agenzia delle dogane (anche tramite intermediari) entro il 25 del mese successivo al periodo di riferimento, con la cadenza individuata dall’art. 2 del DM del 22/02/2010, ossia con riferimento:

a) a periodi trimestrali, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;

b) a periodi mensili, per i soggetti che non si trovano nelle condizioni richieste dalla lettera a).

 


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2) Le semplificazioni previste dalla prassi agenziale

In tema di presentazione dei Modelli Intrastat, alcune semplificazioni erano già state introdotte, da ultimo, con la Det. del Direttore delle Dogane, prot. n. 493869/RU del 23 dicembre 2021, con la quale erano state apportate ulteriori semplificazioni agli elenchi riepilogativi delle operazioni intra UE, tra le quali si rammentano le principali:

  • i soggetti IVA di cui all’art. 1 del DM 22 febbraio 2010 potevano presentare gli elenchi riepilogativi degli acquisti intra UE di beni con riferimento a periodi mensili, qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro;
  • è stata eliminata la presentazione del Modello INTRA 2bis con cadenza trimestrale;
  • le informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice IVA del fornitore ed all’ammontare delle operazioni in valuta non vengono più rilevate negli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intra UE di beni;
  • ai fini statistici, nel Modello INTRA 1bis è rilevata l’informazione relativa al Paese UE di origine delle merci;
  • le informazioni relative al codice IVA del fornitore, all’ammontare delle operazioni in valuta, alla modalità di erogazione, alla modalità di incasso e al Paese di pagamento, non sono più rilevate negli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intra UE di servizi;
  • non è più prevista la presentazione del Modello INTRA 2quater con cadenza trimestrale;
  • l’Allegato XI alla Det. del Direttore della Dogana, prot. n.13799/RU dell’8 febbraio 2018, relativo alle istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti, è stato sostituito dall’Allegato XI accluso alla Det. n. 493869/RU del 23 dicembre 2021.

 


3) Le novità dal 2020

A latere delle informazioni su richiamate, da inserire negli elenchi riepilogativi, si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2020, per effetto delle modifiche introdotte dalla Dir. 2018/1910, è stata modificata la Dir. IVA 2006/112, introducendo il nuovo art. 17-bis, il quale esclude dalla nozione di cessioni di beni effettuata a titolo oneroso il trasferimento, da parte di un soggetto passivo UE, di un bene della sua impresa a destinazione di un altro Stato membro in regime di call-off stock.

Il call-off stock, noto anche come consigment stock, che consente a determinate condizioni (v. art. 17 bis, par. 2, Dir. 2006/112) di considerare effettuata l’operazione ai fini IVA solo al momento del trasferimento del diritto di disporre dei beni come proprietario in favore del soggetto destinatario dei beni, è stato recepito nell’ordinamento interno dal D.lgs. 191/2021, che ha introdotto l’articolo 38-ter e l’articolo 41-bis del Dl 331/1993, riferiti rispettivamente agli acquisti ed alle cessioni effettuate all’interno dell’UE.

L’art. 41­bis dispone che si configura una cessione intracomunitaria non imponibile nello Stato membro di spedizione o trasporto ed un acquisto intracomunitario imponibile nello Stato membro di arrivo dei beni solo nel momento in cui il destinatario acquisisce la proprietà dei beni ivi spediti o trasferiti.

Ciò detto brevemente, ai fini Intrastat è previsto che, per la corretta documentazione delle operazioni intra UE, il soggetto passivo che pone in essere la cessione intra UE trasmetta le informazioni relative al numero di identificazione IVA del cessionario al quale sono spediti i beni in regime di call-off stock (v. art. 5, Elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di “call-off stock”, della Det. 2021 Det. del Direttore delle Dogane, prot. n. 493869/RU del 23 dicembre 2021). 

 


4) Le ultime semplificazioni di prassi

Con l’ultimo intervento di prassi in argomento, contenuto nella Determinazione direttoriale n. 84415 del 4 febbraio 2026, l’Agenzia delle Dogane, di concerto con l’Agenzia delle Entrate e l’ISTAT, posto il richiamo diretto alla direttoriale prot. n. 493869/RU del 23 dicembre 2021 le cui disposizioni resto ferme per quanto non diversamente disposto dalla direttoriale n. 84415/2026 in commento, ha introdotto un’importante semplificazione relativa agli elenchi riepilogativi degli acquisti intra UE di beni, le cui novità si applicano a partire dagli invii degli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari da effettuarsi, ai sensi dell’articolo 50, comma 6-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, entro il 25 febbraio 2026 (v. art. 4 - Decorrenza).

La determina agenziale è intervenuta, in particolare, sulla disciplina del modello Intra 2-bis, l’elenco riepilogativo degli acquisti intra UE di beni e servizi (v. l’All. 7 - Modello Intra-2 Bis), prevedendo l’innalzamento della soglia che determina l’obbligo di presentazione mensile.

La precedente determinazione n. 493869/RU del 23 dicembre 2021, come detto, aveva già eliminato l’obbligo di presentazione trimestrale del modello Intra 2-bis, temendo fermo l’obbligo della periodicità mensile per i soggetti che superavano determinate soglie.

Ora viene previsto che i soggetti di cui all’art. 1 del DM del 22 febbraio 2010, presentano gli elenchi riepilogativi Intrastat degli acquisti intra UE di beni con riferimento a periodi mensili, qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 2.000.000 di euro.

A seguito di tali novità, l’obbligo della presentazione mensile dell’Intra 2-bis è fissato, fino al 24/02/2026, a partire da 350.000 €, mentre sale ad una soglia minima di 2.000.000 € a partire dal 25/02/2026, con conseguente esonero dall’obbligo della presentazione mensile del modello per finalità statistiche per numerosi soggetti passivi IVA minori identificati nell’UE.

Rimangono in ogni caso invariate le ulteriori soglie per l’obbligo di invio degli Elenchi Intrastat, ossia:

  • cessioni di beni (Intra 1-bis), obbligo mensile al superamento di euro 50.000 nel trimestre;
  • servizi ricevuti (Intra 2-quater), soglia confermata ad euro 100.000 a trimestre;
  • servizi resi (Intra 1-quater), nessuna soglia, obbligo per tutte le operazioni.

Per il funzionamento di Intraweb 2026 leggi anche Intrastat 2026: novità e scadenze             

5) Le sanzioni

L’obbligo di presentazione dei Modelli Intrastat verrà meno, dal 1° luglio 2030, per effetto della Direttiva 2025/516, che introduce l’obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni intra-UE e la comunicazione digitale (Drr digital reporting). 

Ad oggi, in ogni caso, per l’omessa, incompleta, inesatta, o irregolare presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni Intra UE, di cui all’art. 50, c. 6, del DL n. 331/1993, l’art. 11, c. 4 del D.Lgs. 471/1997, prevede una sanzione da 500 a 1.000 euro per ciascuno di essi, ridotta alla metà in caso di presentazione nel termine di 30 giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del loro controllo, ferma restando la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso. 

Non sono sanzionate, al contrario, la correzione dei dati inesatti e l’integrazione di quelli mancanti, purché ciò avvenga spontaneamente o, comunque, anche a seguito di richiesta della Dogana entro il termine di 30 giorni.

Fonte immagine: Foto di Yvonne Huijbens da Pixabay
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