Il reverse charge o inversione contabile prevede l’applicazione dell’Iva da parte del destinatario del bene o del servizio invece che da parte del cedente o prestatore.Per applicare il reverse charge è necessario che entrambi le parti siano soggetti passivi Iva di imposta e che il destinatario del bene risieda nel territorio dello Stato.
Come si applica:
Il cedente o prestatore del servizio emette fattura senza Iva indicando che l’operazione è soggetta a reverse charge per effetto dell’art. 17 (comma 3 – 5 – 6) del DPR 633/72 . Il destinatario del bene o del servizio soggetto a reverse charge integra la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota Iva propria dell’operazione.
Come si registra:
La fattura integrata deve essere registrata sia nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi che nel registro degli acquisti.
Scopo del reverse charge:
Lo scopo del reverse charge è impedire la detrazione dell’Iva sugli acquisti e combattere le frodi “carosello” evitando che l’acquirente detragga l’Iva anche in mancanza di versamento da parte del fornitore. Il reverse charge che inizialmente si applicava nei rapporti intracomunitari ed extracomunitari e successivamente ai sub appalti nell’edilizia, è stato esteso a una lunga serie di operazioni.
Per le cessioni di oro destinato a fusione i “codici natura” definiti dall’agenzia delle entrate trovano corrispondente riscontro nei vari “campi” della dichiarazione IVA
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Emissione della fattura elettronica con codice natura ad hoc per i subappalti in edilizia:nuovo tracciato dal 1 ottobre 2020 obbligatorio dal 1 gennaio 2021
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