Legge di bilancio 2021: riparte la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni per le persone fisiche possibile entro il 30 giugno 2021
La Legge di bilancio 2021, come ormai consuetudine,ha previsto la riapertura dei termini per rideterminare il valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni in società non quotate posseduti
dalle persone fisiche per operazioni estranee all’attività di impresa,
da società semplici ed enti ad esse equiparate,
da enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale.
L’ambito oggettivo della rivalutazione riguarda esclusivamente i beni posseduti non in regime di impresa alla data del 1° gennaio 2021 rientranti in una delle due categorie di seguito elencate.
Terreni a destinazione agricola o edificabili, compresi i terreni lottizzati o quelli su cui sono state costruite opere per renderli edificabili posseduti, non da imprese commerciali, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto,enfiteusi.
2. Partecipazioni in società non quotate in mercati regolamentate (qualificate o meno), possedute a titolo di: proprietà o usufrutto
Nuovi chiarimenti in tema di rivalutazione del valore di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e di terreni; ecco la Circolare dell'Agenzia del 22.01.2021 n. 1/E
Nuovi chiarimenti in tema di rivalutazione del valore di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e di terreni; ecco la Circolare dell'Agenzia del 22.01.2021 n. 1/E
Una Rivalutazione si definisce con l’assolvimento di alcuni adempimenti, il rispetto delle scadenze prescritte e, in alcuni casi, con il versamento delle imposte sostitutive
Una Rivalutazione si definisce con l’assolvimento di alcuni adempimenti, il rispetto delle scadenze prescritte e, in alcuni casi, con il versamento delle imposte sostitutive
Nessuna proroga per i termini di versamento dell'imposta sostitutiva dovuta a seguito della rivalutazione delle partecipazioni possedute al 1° gennaio 2019
Nessuna proroga per i termini di versamento dell'imposta sostitutiva dovuta a seguito della rivalutazione delle partecipazioni possedute al 1° gennaio 2019
Rivalutazione 2020 partecipazioni e terreni a due vie: ll decreto di rilancio ripropone la norma per i beni posseduti al 1 luglio 2020 entro il 15 novembre 2020
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