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RIFORMA GIUSTIZIA TRIBUTARIA E PROCESSO TELEMATICO 2022

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RIFORMA GIUSTIZIA TRIBUTARIA E PROCESSO TELEMATICO 2022

Riforma Giustizia Tributaria e Processo Telematico 2022

Dalla nuova denominazione, alla nuova giurisdizione esercitata da magistrati assunti per concorso, previsione del giudice monocratico, definizione agevolata liti davanti alla cassazione: tutte le novità nel dossier di Fisco e Tasse

E stata pubblicata in Gazzetta la Legge di Riforma del processo tributario. Approvata definitivamente il 9  agosto pubblicata in GU del 31 agosto 2022 n. 130  la riforma entra in vigore il 16 settembre con una articolata decorrenza.

Vedi l'articolo dell'avv. Villani Riforma Giustizia Tributaria in Gazzetta: le principali decorrenze delle norme

In sintesi le principali novità a cura del dott. Sergio Mogorovich

La  legge di riforma del processo tributario modifica la denominazione e l’ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria di cui al d.lgs. 31.12.1992, n. 545, introducendo anche la figura del giudice monocratico e del magistrato.

La nuova denominazione delle commissioni tributarie

Sia al d.lgs. 31.12.1995, n. 545, sia al d.lgs 31.12.1992, n. 546, la denominazione “commissione tributaria” è sostituita con “corte di giustizia tributaria”.

La nuova denominazione degli organi giudicanti

Vecchia denominazione

Nuova denominazione

Commissione tributaria provinciale

 

Commissione tributaria regionale

 

Corte di cassazione

Corte di giustizia tributaria di primo grado

 

Corte di giustizia tributaria di secondo grado

 

Corte di cassazione-sezione tributaria

 

Una significativa novità è rappresentata dal fatto che presso la Corte di cassazione è istituita una sezione civile incaricata di trattare in maniera esclusiva le controversie in materia tributaria. In tale ambito, il primo presidente adotta provvedimenti organizzativi finalizzati a stabilizzare gli orientamenti di legittimità e ad agevolare la rapida definizione  dei procedimenti pendenti presso la stessa sezione.

La giurisdizione tributaria

La giurisdizione tributaria è esercitata dai magistrati tributari e dai giudizi tributari nominati presso le corti di giustizia di 1° e 2° grado presenti nel ruolo unico nazionale. I magistrati tributari saranno assunti soltanto per concorso pubblico (448 unità in primo grado e 128 in secondo),  a decorrere dal 2024.

A ciascuna sezione della corte di giustizia tributaria è assegnato un presidente, un vicepresidente e due magistrati o giudici tributari (e non più “non meno di quattro giudici tributari”).

Il concorso

L’esame si articola in:

a) una prova scritta finalizzata a verificare la capacità di inquadramento logico sistematico del candidato che consiste nello svolgimento di due elaborati teorici vertenti sul diritto tributario e sul diritto civile o commerciale, nonché in una prova teorico-pratica di diritto processuale tributario;

b) una prova orale che verte su:

  • diritto tributario e diritto processuale tributario processuale;
  • diritto civile e diritto processuale civile;
  • diritto penale;
  • diritto costituzionale e diritto amministrativo;
  • diritto commerciale e fallimentare;
  • diritto dell’Unione europea;
  • diritto internazionale pubblico e privato;
  • contabilità aziendale e bilancio;
  • elementi di informatica giuridica;
  • colloquio in una lingua straniera indicata dal candidati all’atto della domanda di partecipazione al concorso scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco.

Possono partecipare al concorso i laureati in giurisprudenza con diploma di laurea conseguito con corso universitario di durata non inferiore a quatto anni ovvero del diploma di laurea magistrale in Scienze dell’economia (classe LM-56) o in Scienze economico-aziendali (classe LM-77) o di titoli degli ordinamenti previgenti a questi equiparati. Inoltre, è necessario:

  1. essere cittadini italiani;
  2. avere l‘esercizio dei diritti civili;
  3. essere di condotta incensurabile;
  4. non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso per esami, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;
  5. essere in possesso degli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti;
  6. essere di età non superiore a 67 anni (in precedenza 72) anni) alla scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione

I giudici delle corti di giustizia tributaria di secondo grado

Sono nominati tra i magistrati tributari di cui all’art. 1-bis, comma 2, e i giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui all’art. 1-bis, comma 1. 

La formazione continua

L’art. 5-bis del d.lgs. 31.12.1992, n. 545, prevede, con cadenza periodica, la formazione continua e l’aggiornamento dei giudici e dei magistrati tributari, secondo i criteri fissati dal Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.

Il giudice monocratico

I presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo grado assegnano il ricorso al giudice monocratico ma soltanto nei casi previsti dall’art. 4-bis del d.lgs. 31.12.1992, n. 546.

La procedura è ammessa soltanto se:

  1. la controversia è di valore non  superiore a 3.000 euro; sono escluse le controversie di valore indeterminabile;
  2. il valore della lite considera l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; se la controversia ha per oggetto soltanto le irrogazioni delle sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste;
  3. il valore tiene conto anche dell’imposta virtuale calcolata a seguito delle rettifiche di perdita.

Nel procedimento si osservano, in quanto applicabili e ove non derogate, le disposizioni relative ai giudizi in composizione collegiale.

Se il giudice in composizione monocratica o collegiale rileva che la controversia ad esso assegnata avrebbe dovuto essere trattata dalla corte di giustizia tributaria in altra composizione, la rimette al presidente della sezione per il rinnovo dell’assegnazione.

L’età dei giudici tributari

Alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, l’interessato non deve avere un’età superiore a 67 anni.

La cessazione  dell’incarico avviene al concepimento dell’età di 70 anni, a decorrere dal 1°.1.2027. Dal 2023 al 2026 è prevista una fase transitoria a partire dai 74 a 71 anni.

Il compenso

Ai magistrati tributari reclutati per concorso si applicano le disposizioni in materia di trattamento economico previsto per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.

Il compenso dei giudici tributari non può superare in ogni caso l’importo di 72.000 euro lordi l’anno.

I giudici tributari non vincitori di concorso continuano a  percepire il compenso fisso mensile e un emolumento aggiuntivo per ogni ricorso definito ai sensi del d.m. 5.2.2016.

Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria

E’ istituto, con carattere di autonomia e indipendenza l’Ufficio ispettivo, che, con il semplice supporto della Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze, potrà agire, nonché l’Ufficio del massimario nazionale. E’ abrogato l’art. 40 del d.lgs. 31.12.1992, n. 545.

In questo Dossier abbiamo raccolto la normativa aggiornata, la giurisprudenza e tanti approfondimenti per aiutarti. 

Al Dossier si affianca una sezione con ebook e Libri alla quale rimandiamo per ulteriori approfondimenti: Difendersi dal Fisco

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