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COME PRESENTARE LA COMUNICAZIONE DEL CONTRIBUENTE PER OTTENERE L'AUTOTUTELA?

Come presentare la comunicazione del contribuente per ottenere l'autotutela?

Il contribuente può presentare una comunicazione in cui chiede all’ufficio di esercitare il potere di autotutela obbligatoria e facoltativa

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Con le modifiche normative recenti la comunicazione del contribuente, per ottenere l’autotutela, non è più necessaria poiché l’ufficio deve procedere sia in quella obbligatoria che in quella facoltativa secondo il dispositivo della nuova normativa.

L’istituto tributario dell’autotutela è, attualmente, disciplinato dagli artt.10-quater (Esercizio del potere di autotutela obbligatoria) e 10-quinquies (Esercizio del potere di autotutela facoltativa) inseriti nello “Statuto del contribuente” (Legge 27 luglio 2000, n. 212) dalla riforma fiscale attuata con Decreto legislativo del 30/12/2023 n. 219 – “Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente” - pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 2 del 03/01/2024 ed entrato in vigore dal 18/01/2024. 

Ciò, però, non significa che il contribuente non possa presentare una “comunicazione” in cui chiede all’ufficio di esercitare il potere di autotutela obbligatoria e facoltativa, non avendolo posto in essere, o che corregga il risultato ottenuto, con l’esercizio del potere di autotutela, in quanto errato. 

Vediamo quindi in sintesi come presentare la comunicazione.

La comunicazione per l'autotutela può essere inviata tramite PEC o consegnata a mano all'ufficio competente per residenza o sede aziendale. 

L'Agenzia delle Entrate permette anche la comunicazione informatica tramite l'area riservata del loro sito, accessibile con SPID, CIE o CNS. 

Il contribuente può inviare fino a 10 file di massimo 20MB ciascuno in formato PDF o TIF/TIFF, firmati digitalmente in PAdES o CAdES.

Vantaggi del canale telematico:

  • Disponibilità continua
  • Ricevuta di protocollazione immediata
  • Evita la necessità di recarsi in ufficio
  • Avvisi di ricezione o scarto tramite PEC, email, o SMS

Tipologie di comunicazioni dell'ufficio:

  • Controllo automatico: Segnalazione di irregolarità basata sui dati in possesso dell'ufficio
  • Controllo formale: Segnalazione di dati errati o mancanti, richiedendo riscontro dal contribuente

Strumenti telematici per il contribuente:

  • CIVIS: Assistenza per comunicazioni di irregolarità e cartelle di pagamento, disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia
  • Assistenza telefonica: Numero verde 800.90.96.96 (fisso) o 0696668907 (cellulare)
  • Consegna documenti e istanze: Servizio nell'area riservata del sito dell'Agenzia

Periodi di sospensione delle comunicazioni:

  • Dal 1° al 31 agosto
  • Dal 1° al 31 dicembre
  • Esclusi i casi di indifferibilità e urgenza (D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1)

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Per approfondire leggi l’ebook L'Autotutela per sistemare la propria posizione fiscale.

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