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INTERPELLO A PAGAMENTO: COSA PREVEDE IL CORRETTIVO IRPEF-IRES

Interpello a pagamento: cosa prevede il Correttivo Irpef-Ires

In vigore dal 20 dicembre il Decreto Correttivo Irpef ires: vediamo cosa prevede per l'interpello probatorio

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In vigore dal 20 dicembre le novità contenute nel Decreto Legislativo n 192/2025 del 18 dicembre con disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione.

Tra le norme contenute nel decreto vi è anche l'art 13 al punto 3 che disciplina gli interpelli complessi.

Vediamo il dettaglio.

1) Interpelli complessi: cosa prevede il Correttivo Irpef-Ires

In particolare, l'art 13 alla letera e) punto 3 prevede che: La presentazione delle istanze di interpello, in  relazione a fattispecie particolarmente complesse, è in ogni caso  subordinata al versamento di un contributo, destinato a finanziare iniziative per implementare la formazione del personale delle  Agenzie fiscali,  la cui misura e le cui modalità di corresponsione sono individuate  con regolamento del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  ai  sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  in funzione della tipologia di contribuente, del suo volume di affari  o di ricavi e della tipologia d'interpello presentata.». 

Come specifica la reglazione illustrativa al decreto, in ottemperanza a quanto evidenziato dalla Commissione 6^ (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica (osservazione di cui alla lett. e) di «rivedere la disciplina del contributo all'istanza di interpello limitandone il pagamento alle fattispecie più complesse e subordinando l'individuazione del contributo a un Regolamento ministeriale», è stato riformulato il comma 3 dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di prevedere espressamente che il versamento del contributo è obbligatorio, a pena di inammissibilità, per la sola presentazione delle istanze di interpello particolarmente complesse.

L'agenzia delle entrate tra gli interpelli complessi riporta l'interpello probatorio che consente al contribuente di chiedere un parere in ordine alla sussistenza delle condizioni o alla idoneità degli elementi di prova chiesti dalla legge per accedere a determinati regimi fiscali nei casi espressamente previsti, quali l’interpello relativo a partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari (113 TUIR), le istanze presentate dalle società “non operative” (articolo 30 della legge 724 del 1994) e le istanze previste ai fini della spettanza del beneficio ACE (articolo 1, comma 8, DL 201 del 2011) 

Dalla stessa agenzia viene anche evidenziato che la categoria di ’interpello “probatorio” costituisce una categoria molto ampia, nel cui contesto sono riconducibili tutte le tipologie di istanze tese a ottenere un parere sulla sussistenza delle condizioni o sulla idoneità degli elementi probatori ai fini dell’“adozione” di un determinato regime fiscale. 

La richiesta può essere inoltrata solo nei casi espressamente previsti- quelli, appunto, contenenti l’esplicito richiamo all’interpello di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 11.

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