L’art. 34 del d.p.r. 26.10.1972, n. 633, prevede un regime speciale di applicazione dell’IVA per chi esercita l’attività agricola: per le cessioni di prodotti agricoli e ittici che sono indicati nella prima parte della tabella A, effettuate dai produttori agricoli, si applicano le normali aliquote dell’imposta sul valore aggiunto, indicate all’art. 16, ma la detrazione prevista dall’art. 19 è forfetizzata in misura pari all’importo che risulta dall’applicazione all’ammontare imponibile delle suddette operazioni, delle percentuali di compensazione che sono stabilite per gruppi di prodotti fissate con apposito d.m.
La norma precisa che sono considerati “produttori agricoli”:
- i soggetti che esercitano: le attività indicate all’art. 2135 c.c.:
- le attività di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi e crostacei;
- le attività di allevamento di rane;
- gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto, che effettuano cessioni di prodotti in applicazione di regolamenti dell’Unione europea concernenti l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi;
- le cooperative e loro consorzi di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 18.5.2001, n. 228;
- le associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione;
- enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione, trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci.
I produttori agricoli che possiedono i requisiti suddetti hanno la possibilità di applicare, se più conveniente, il regime ordinario extra-agricolo per cui liquidano l’IVA operando la differenza tra il tributo che è stato applicato sulle cessioni e quello che è stato addebitato per gli acquisti e le importazioni.
Ad esempio, se le cessioni di vino ammontano a € 100.000 + IVA 22% e gli acquisti a € 60.000 + IVA 22%, l’imposta è così liquidata:
- regola per l’agricoltura
IVA sulle cessioni 100.000 x 22,0% = 22.000 -
detrazione forfetaria IVA 100.000 x 12,5% = 12.500 =
IVA dovuta 9.500
- regola ordinaria
IVA sulle cessioni 100.000 x 22,0% = 22.000 –
IVA sugli acquisti 60.000 x 22,0% = 13.200 =
IVA dovuta 8.800
Se il produttore agricolo ha effettuato anche operazioni imponibili diverse dalle suddette cessioni:
- queste sono annotate e indicate separatamente nella dichiarazione annuale;
- dall’IVA relativa a tali operazioni è detratta quella afferente gli acquisti e le importazioni di beni non ammortizzabili e dei servizi che sono esclusivamente utilizzati per la produzione delle suddette operazioni.
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1) La scelta del regime IVA
Il regime speciale dell’IVA nel settore dell’agricoltura è la regola naturale prevista dall’art. 34, mentre quello ordinario può rivelarsi più conveniente soprattutto qualora vengano effettuati investimenti cui si applica l’aliquota del 22%.
La scelta può essere influenzata dalle cessioni, dalle cessioni comunitarie e dalle esportazioni di beni che sono considerate “operazioni non imponibili” ma sono considerate operazioni per le quali il produttore agricolo può beneficiare della detrazione o del rimborso applicando le percentuali di compensazione per analoghe operazioni che sono effettuate nel territorio dello Stato.
Ad esempio, se le cessioni di vino fatte in Italia sommano a € 50.000 e le esportazioni a € 50.000 e gli acquisti a € 60.000, l’imposta è così liquidata per il settore agricolo:
- IVA sulle cessioni fatte in Italia 50.000 x 22,0% = 11.000 +
- IVA sulle esportazioni 50.000 x 0,0% = 0 =
- IVA a debito 11.000 -
detrazione forfetaria IVA
- su cessioni in Italia 50.000 x 12,5% = 6.250 +
- su esportazioni 50.000 x 12,5% = 6.250 =
- IVA in detrazione 12.500 =
- credito IVA 1.500
Tale regola si applica anche per le cessioni fatte ai sensi dell’art. 8, lett. b) e c), e dell’art. 38-quater.
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2) Il regime di esonero
I produttori agricoli che applicano l’art. 34 e che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a € 7.000, purché costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli:
- sono esonerati:
- dal versamento dell’IVA;
- dagli obblighi documentali e contabili;
- dal presentare la dichiarazione annuale
- dall’obbligo di emettere la fattura per le operazioni effettuate;
- hanno l’obbligo:
- di numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali di importazione;
- di conservare copia delle autofatture che sono state emesse dai loro cessionari e committenti.
La regola si applica per chi inizia l’attività prevedendo un volume d’affari non superiore al suddetto limite di € 7.000 di volume d’affari.
Il regime di esonero cessa comunque di essere applicato a partire dall’anno solare successivo a quello in cui è superata la soglia di € 7.000 a condizione che nell’anno non si sia superato il limite di un terzo delle cessioni di beni non indicati nella parte prima della Tabella A e/o di servizi.
Nessuna comunicazione va fatta a seguito della cessazione del regime di esonero dagli adempimenti dall’anno 2026 se nell’anno 2025 è stato superato il limite di € 7.000.
Se il superamento avviene nel corso dell’anno e permane al 31.12 dell’anno stesso (ad es., per prestazioni di servizi), è necessario osservare quanto segue:
- resta ferma per l’intero anno solare l’applicazione delle percentuali di compensazione sulle cessioni, nonché l’emissione dell’autofattura da parte del cessionario o committente;
- in apposito registro vanno indicate in maniera distinta:
. le operazioni fatte separatamente per le vendite al dettaglio e per le autofatture (con gli estremi di riferimento);
. le fatture e le bollette doganali di importazione.
L’adempimento va osservato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale. Inoltre, il versamento dell’IVA dovuta va effettuato considerando l’importo che è liquidato per l’intero anno. Nel computo è consentita la detrazione del tributo per gli acquisti che sono stati utilizzati per le operazioni diverse da quelle agricole. Non va espressa alcuna opzione.
Il produttore agricolo esonerato può, contestualmente, rinunciare all’esonero e può anche optare per applicare l’IVA in maniera ordinaria.
3) L’opzione per il regime ordinario
L’opzione per il regime ordinario interessa quei settori in cui la percentuale di detrazione forfetaria è più bassa rispetto a quella sugli acquisti.
Tale scelta comporta l’effettuazione delle rettifiche dell’IVA sui beni che non sono ancora statti ceduti, per i servizi che non sono ancora stati utilizzati e per i beni ammortizzabili di costo unitario superiore a € 516,46
Se non sono ancora trascorsi quattro anni dalla data della loro entrata in funzione ed è calcolata con riferimento a tanti quinti dell’IVA ancora mancante al compimento del periodo di vigilanza fiscale. Per i fabbricati o loro porzioni, che sono sempre considerati ammortizzabili, il periodo di rettifica è stabilito in 10 anni, decorrenti dalla data dell’acquisto o dell’ultimazione.
La variazione del regime comporta la redazione dell’inventario delle voci interessate, con i documenti giustificativi, aventi per oggetto:
- i prodotti in giacenza, cioè sementi, concimi, ecc. valutati al costo di acquisto;
- i prodotti finiti valutai secondo l’art. 14;
- i prodotti in corso di lavorazione considerando i costi specifici che sono stati sostenuti a seconda del grado di lavorazione;
- i beni strumentali entrati in funzione nel periodo di vigilanza fiscale.
La rettifica va indicata nel rigo VF70 della dichiarazione annuale.
Ad esempio, se al 31.12 la giacenza di vino è di € 100.000, per la rettifica va applicata l’aliquota di compensazione del 12,5%, pari a 12.500, importo che costituisce il credito di imposta.
4) IVA in agricoltura: altre regole 2026
Le società cooperative
I passaggi di prodotti alle cooperative, agli enti e agli altri organismi associativi ai fini della vendita, anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano effettuati al versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati. I conferimenti fatti in regime speciale vanno considerati nella disponibilità del socio se la cooperativa non ha pagato il corrispettivo per cui la rettifica va effettuata dalla stessa.
La separazione delle attività
Nei confronti di chi esercita una o più attività, l’imposta si applica in maniera unitaria e cumulativa.
Chi esercita più attività nella stessa impresa ha la facoltà di esercitare l’opzione per applicare l’IVA in maniera separata relativamente ad una o più attività tra quelle esercitate. L’opzione ha effetto fino a revoca e per almeno un triennio.
Se durante l’anno sono acquistati beni ammortizzabili, la revoca può essere esercitata soltanto dopo che è trascorso il periodo di rettifica della dichiarazione.
L’imposta si applica separatamente per ciascuna attività. I passaggi interni tra le attività vanno fatturati in base al valore normale e le annotazioni devono essere eseguite entro lo stesso mese.
Le opzioni
L’opzione e la revoca dei regimi di determinazione dell’IVA o dei regimi contabili si desumono dal comportamento concludente o di tenuta delle scritture contabili.
La validità dell’opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente dalla concreta attuazione dal giorno 1°.1 o di inizio di attività.
Il contribuente deve comunicare l’opzione nel quadro VO della dichiarazione annuale dell’IVA da presentare successivamente alla scelta operata.
Nel caso di esonero da tale obbligo, la scelta va comunicata nella dichiarazione annuale dei redditi utilizzando il quadro VO.
L’opzione è valida nei casi di omessa, tardiva o irregolare comunicazione, anche se è soggetta alla sanzione di € 250 (art. 11 del d.lgs. 18.12.1997, n. 471).
L’opzione ha validità di almeno un triennio e per un anno nel caso di regimi contabili. Trascorso tale periodo l’opzione resta valida per ogni anno successivo, fino a permanenza della concreta applicazione.