Terreni e partecipazioni posseduti al 1° luglio 2011 si possono rivalutare con versamento dell’imposta sostitutiva e perizia di stima giurata entro il 30.06.2012
Sì al ravvedimento parziale. Se arrivano i controlli per la parte residua del debito non spetta la riduzione delle sanzioni
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12763 del 10 giugno 2011, su un reato di usura penalmente accertato in capo a due imprenditori palermitani, ha stabilito che, qualora il Fisco accerti l’inesistenza di una società di fatto i redditi non dichiarati possano essere tassati per l’intero. Qualora invece venga accertata l’esistenza della società la responsabilità finanziaria di ogni socio è limitata alla quota di partecipazione alla società.
Con un Comunicato Stampa sono stati quantificati anche per il 2011 i bonus per gli autotrasportatori
Grazie agli studi di settore il contribuente può verificare la congruità e la coerenza dei suoi ricavi rispetto a quelli stimati dallo studio di settore, in seguito alle risultanze derivanti dall’applicazione degli indicatori di normalità economica.
Con la risoluzione 65/E del 14.06.2011 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il depositario uscente non ha alcun obbligo di segnalazione
Dall' indebita deduzione di costi relativi a fatture per operazioni inesistenti, attraverso il semplice calcolo matematico, deriva l’incremento del reddito imponibile per un importo corrispondente a quello detratto. Ma se l’onere dell'accertamento dell’inesistenza dell’operazioni grava sull’Amministrazione finanziaria , sono sufficienti a questo fine presunzioni semplici, gravi e concordanti, per cui al contribuente spetta l’onere della prova contraria, cioé che i costi si riferiscano ad operazioni effettivamente realizzate. Questa la decisione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 8211 dell’11 Aprile 2011
Lettera informativa a tutti i contribuenti che nel 2009 hanno fatto registrare spese significativamente elevate rispetto ai redditi dichiarati e presentazione del nuovo accertamento sintetico. Possibilità di mettersi in regola con sanzioni ridotte.
Il DL 78/2011 ha introdotto l’obbligo di comunicazione in via telematica delle operazioni Iva superiori ad euro 3.000,00. Chiarimenti in merito sono pervenuti dall’Agenzia con la circolare n. 24/E del 30 maggio 2011.