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OPERAZIONI IVA SUPERIORI AD 3.000 EURO: COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Operazioni IVA superiori ad 3.000 euro: comunicazione all'Agenzia delle Entrate

Il DL 78/2011 ha introdotto l’obbligo di comunicazione in via telematica delle operazioni Iva superiori ad euro 3.000,00. Chiarimenti in merito sono pervenuti dall’Agenzia con la circolare n. 24/E del 30 maggio 2011.

Ascolta la versione audio dell'articolo

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 24/E del 30 maggio 2011, contenente le novità emerse dall'articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010 convertito con modifiche nella legge n. 122 del 30 luglio 2010 il quale, ha introdotto l’obbligo di comunicazione in via telematica delle operazioni Iva il cui importo superiore ad euro 3.000.

L’intento è quello di contrastare i comportamenti fraudolenti in materia di Iva, nonché di ostacolare le diffuse forme di evasione ai fini delle imposte sul reddito, mediante una verifica di coerenza tra i dati relativi al volume d’affari e i costi dichiarati dai contribuenti.

1) I soggetti interessati

Secondo il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2010 sono obbligati alla comunicazione di cui all’art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 tutti i soggetti passivi Iva che effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta quali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali i corrispettivi dovuti secondo le condizioni contrattuali sono di importo pari o superiore ad euro 3.000, 00 al netto dell’Iva. Il limite è elevato ad euro 3.600 al lordo dell’IVA per le operazioni per le quali non ricorre l’obbligo dell’emissione della fattura, quindi documentate da scontrini o ricevute fiscali.
L’obbligo riguarda non solo le operazioni business to business, ma anche le operazioni business to consumer.
La circolare n. 24/E Agenzia Entrate del 31 maggio 2011 ha precisato che risultano obbligati ad effettuare la comunicazione i seguenti soggetti:
- i soggetti in regime di contabilità semplificata (imprese ed esercenti arti e professioni di cui art. 18 e 19 DPR 600/73);
- gli enti non commerciali relativamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali o agricole ai sensi dell’art. 4 del DPR 633/72;
- i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, quelli operanti tramite rappresentante fiscali, oppure identificati direttamente;
- i curatori fallimentari ed i commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa;
- i soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti ai sensi dell’art. 36-bis del DPR 633/72;
- i soggetti che applicano il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 13 della legge n. 388/2000.

2) I termini di comunicazione

I termini da rispettare ai fini dell’inoltro della comunicazione telematica sono i seguenti:
- 31 ottobre 2011 per le operazioni rese e ricevute nel periodo di imposta 2010, per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura il cui importo sia pari o superiore ai 25.000,00 euro al netto dell’IVA;
- 30 aprile 2012 per le operazioni rese e ricevute a partire dal 1° luglio 2011 per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura e il cui importo risulta pari o superiore a 3.600,00 euro al lordo dell’imposta;
- 30 aprile 2012 per le operazioni rese e ricevute nel periodo di imposta 2011 per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura e il cui importo risulta pari o superiore a 3.000,00 euro al netto dell’IVA.

È previsto quindi un regime transitorio relativamente al periodo di imposta 2010 per il quale la comunicazione si rende obbligatoria solo per le operazioni soggette ad obbligo di fatturazione il cui importo risulta pari o superiore ad euro 25.000.
Le operazioni effettuate nel periodo di imposta 2010 e dal 1° gennaio al 30 giugno 2011 per le quali non è previsto l’obbligo della fatturazione sono esonerate dalla comunicazione.

3) Operazioni oggetto di comunicazione

Sono oggetto di comunicazione le seguenti operazioni:
- operazioni imponibili;
- operazioni non imponibili (se trattasi di cessione all’esportazione) (art. 8 DPR 633/72) e operazioni assimilate (art. 8-bis, 8-quater DPR 633/72);
- operazioni esenti (art. 10 DPR 633/72). 

Saranno oggetto di comunicazione le cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell’attività di impresa e le operazioni che hanno ad oggetto la destinazione di beni a finalità estranee all’impresa.

4) Operazioni escluse

Le operazioni escluse dall'obbligo sono:
- importazioni;
- esportazioni (art. 8, co.1 lett. a) e b) del DPR 633/72:
- cessioni di beni e prestazioni di servizi rese o ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi cosiddetti black list;
- operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all’anagrafe tributaria.

Si aggiungono le operazioni previste dall’articolo 7, comma 2 lettera o) del decreto-legge 13 maggio 2011:
- operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi Iva qualora il pagamento dei corrispettivi pattuiti sia avvenuto tramite carte di credito, carte di debito, o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, comma 6, del DPR 605/73. Nel caso in cui il pagamento venga effettuato con carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio nazionale, vige l’obbligo di comunicazione.

Nel caso di operazioni soggette al regime speciale non verrà considerata ai fini dell’importo connesso all’obbligo di comunicazione l’eventuale quota parte fuori campo IVA.
L’Agenzia delle entrate ha quindi chiarito che sono esclusi dall’obbligo di comunicazione le operazioni compiute dai contribuenti rientranti nel regime dei minimi (art. 1 della legge n. 244/2007), poiché risultano esonerati da qualunque adempimento IVA, eccezion fatta per la certificazione dei corrispettivi. Nel caso in cui in corso d’anno il regime cessasse di avere efficacia per superamento di uno dei limiti previsti per l’accesso allo stesso, il contribuente sarà obbligato alla comunicazione da quando sono venuti meno i requisiti necessari per l’applicazione del regime semplificato.

Allegato

Circolare n° 24/E del 30 maggio 2011
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Commenti

lidia - 11/05/2012

Desidererei sapere qual è la sanzione se non si è potuto inviare il 30 aprile lo spesometro e lo si fa con tre mesi di ritardo. Chi mi può rispondere? Ringrazio Lidia

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