Dall' indebita deduzione di costi relativi a fatture per operazioni inesistenti, attraverso il semplice calcolo matematico, deriva l’incremento del reddito imponibile per un importo corrispondente a quello detratto. Ma se l’onere dell'accertamento dell’inesistenza dell’operazioni grava sull’Amministrazione finanziaria , sono sufficienti a questo fine presunzioni semplici, gravi e concordanti, per cui al contribuente spetta l’onere della prova contraria, cioé che i costi si riferiscano ad operazioni effettivamente realizzate. Questa la decisione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 8211 dell’11 Aprile 2011
Lettera informativa a tutti i contribuenti che nel 2009 hanno fatto registrare spese significativamente elevate rispetto ai redditi dichiarati e presentazione del nuovo accertamento sintetico. Possibilità di mettersi in regola con sanzioni ridotte.
Il DL 78/2011 ha introdotto l’obbligo di comunicazione in via telematica delle operazioni Iva superiori ad euro 3.000,00. Chiarimenti in merito sono pervenuti dall’Agenzia con la circolare n. 24/E del 30 maggio 2011.
La disciplina fiscale delle società di comodo è stata recentemente modificata ad opera prima del decreto legge 223/2006 e poi dalle leggi finanziarie per il 2007 e per il 2008.
Il versamento dell’acconto Ici per l’anno 2011, relativamente agli immobili diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze, che sono esenti, va effettuato entro la scadenza del prossimo 16 giugno.
Le società cooperative che non presentano la dichiarazione dei redditi non godono delle agevolazioni fiscali. Infatti l’omissione della dichiarazione annuale e l’irregolare tenuta delle scritture contabili sono situazioni gravi che impediscono la vigilanza dell’Amministrazione finanziaria sui requisiti di mutualità delle cooperative, requisiti indispensabili per ottenere le agevolazioni fiscali.
E’ valido l’accertamento induttivo basato sugli studi di settore in quanto l'azienda non aveva tenuto il libro inventari. La mancata tenuta delle scritture contabili ai sensi dell’articolo 39, comma 2, lettera c), del Dpr 600/1973 legittima infatti il ricorso all’accertamento induttivo anche sulla base di semplici presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Questa la sentenza della Corte di Cassazione n. 6623 del 23 Marzo 2011.
Il notaio rogante è responsabile in solido con l’azienda per il versamento dell’imposta di registro sugli aumenti di capitale in natura, (art. 27 DPR 131/86 :”l'atto di conferimento è soggetto all'imposta principale nella misura indicata in tariffa con obbligo solidale del notaio rogante”). In accordo con le raccomandazioni della Corte di Giustizia Europea la Cassazione sottolinea che per la riscossione è necessario che il conferimento sia certo. Questo il contenuto della sentenza della Corte di Cassazione n. 6606 del 23 Marzo 2011.
Le principali novità fiscali della settimana che si chiude il 27 maggio: - nuova versione Siria per la cedolare secca - pronto software Parametri 2011 - entro 1° settembre 2011 società fiduciarie dotarsi di una Funzione Antiriciclaggio - agenzia del territorio e guardia di finanza per individuare i titolari delle "case fantasma" - pronto l'Annuario del Contribuente 2011 - istituito codice tributo per le imposte anticipate dalle banche e codici per il versamento dei contributi dei geometri