Gli acquisti effettuati con carta di credito evitano la compilazione della scheda carburante. Questo quanto previsto dal DL 70/2011, il cd Decreto Sviluppo
È stato fissato al 5,0243% il nuovo tasso degli interessi di mora, che i contribuenti devono versare quando pagano in ritardo le cartelle. La nuova misura ha effetto a partire dal 1° ottobre 2011, e favorisce le imprese ed i professionisti che, in questo particolare momento di crisi, potrebbero avere difficoltà a pagare le somme iscritte a ruolo.
Lo scorso 24 ottobre 2011 l’Agenzia delle Entrate, ha pubblicato sul proprio sito Internet un documento contenente le risposte ai quesiti sullo “spesometro” proposti da operatori professionali e associazioni di categoria. Si tratta, in particolare, di ulteriori chiarimenti in merito all’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a € 3.000 / 3.600 (al lordo dell’IVA)
Presentato ufficialmente il 25 ottobre il nuovo redditometro. Prevista una fase di verifica di due mesi con le categorie. Dal prossimo anno il sistema a disposizione dei contribuenti.
I versamenti effettuati sui c/c intestati ad una persona, se non opportunamente giustificati in caso di verifica fiscale, possono essere legittimamente imputati al reddito imponibile dall’Agenzia, a prescindere dalla natura dell’attività lavorativa svolta dal contribuente.Questo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 19692 del 27 settembre 2011
Accolta la soluzione prospettata dall'ordine dei Commercialisti sui dichiarativi degli imprenditori individuali e delle società semplici con esercizio non coincidente con l’anno solare e dunque col periodo d’imposta. Ecco le linee guida fornite nella Risoluzione 92/E del 20 Settembre 2011
I sostituti d’imposta tenuti alla presentazione del Modello 770/2011 (semplificato e ordinario) che non hanno effettuato l’adempimento entro il 22.08.2011 (termine così prorogato dal DPCM del 12.05.2011), possono ancora rimediare, presentando una dichiarazione tardiva, entro il 21.11.2011, con l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta. La dichiarazione presentata oltre tale scadenza si considera omessa.
Sono sufficienti due anni di perdite fiscali, purché consecutivi, a far partire i controlli del Fisco. Restano escluse le perdite determinate dai compensi erogati ai soci e amministratori e quelle coperte da aumenti di capitale a titolo oneroso.
C’è tempo fino al 31.12.2011 per l’invio degli elenchi clienti/fornitori. E’ stato, infatti, prorogato, con provvedimento delle Entrate del 19.09.2011, l’ invio della comunicazione relativa alle operazioni effettuate/ricevute da parte dei soggetti IVA nel corso del 2010 di importo non inferiore a €. 25.000. Modificate, per consentire gli adeguamenti informatici, anche le specifiche tecniche relative ai dati da riportare nella comunicazione.