I sostituti d’imposta tenuti alla presentazione del Modello 770/2011 (semplificato e ordinario) che non hanno effettuato l’adempimento entro il 22.08.2011 (termine così prorogato dal DPCM del 12.05.2011), possono ancora rimediare, presentando una dichiarazione tardiva, entro il 21.11.2011, con l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta. La dichiarazione presentata oltre tale scadenza si considera omessa.
Sono sufficienti due anni di perdite fiscali, purché consecutivi, a far partire i controlli del Fisco. Restano escluse le perdite determinate dai compensi erogati ai soci e amministratori e quelle coperte da aumenti di capitale a titolo oneroso.
C’è tempo fino al 31.12.2011 per l’invio degli elenchi clienti/fornitori. E’ stato, infatti, prorogato, con provvedimento delle Entrate del 19.09.2011, l’ invio della comunicazione relativa alle operazioni effettuate/ricevute da parte dei soggetti IVA nel corso del 2010 di importo non inferiore a €. 25.000. Modificate, per consentire gli adeguamenti informatici, anche le specifiche tecniche relative ai dati da riportare nella comunicazione.
Le novità in materia di punibilità, patteggiamento , condizionale e prescrizione dei reati tributari previste dal DL 138/2011
Parte il controllo dei contribuenti non in regola con le rate del condono 2002 per la riscossione coattiva entro il 31 Dicembre 2011
La Manovra di Ferragosto 2011 introduce una nuova ipotesi di tassazione per l’uso dei beni fittiziamenti intestati all’impresa, facendo rientrare nella categoria dei redditi diversi la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo dei beni concessi in uso a soci o familiari dell’imprenditore. Scatta anche l’obbligo della comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati concernenti tali beni.
In tema di semplificazione fiscale con il cd Decreto Sviluppo passa da 154,94 a 300 euro l’importo delle fatture emesse e ricevute per le quali l’annotazione ai fini IVA può essere effettuata, anziché singolarmente, mediante la registrazione di un unico documento riepilogativo mensile. Tale possibilità viene estesa dalla norma anche alle autofatture emesse ai sensi dell’art. 17, comma 2, DPR n. 633/72. L'adozione di tale criterio di registrazione, tuttavia, pur costituendo una importante semplificazione per i contribuenti che emettono numerose fatture d’importo modesto, genera alcuni elementi di criticità.
Il modello Iva TR per ora resta invariato, ma una nuova versione uscirà per le istanze del 1° trimestre 2012. Nella risoluzione 96/E/2011 le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sulla compilazione del modello per le operazioni con Iva al 21%.
Con una nota del 30.09.2011 l’Agenzia delle Entrate fornisce alcune linee guida agli uffici periferici in materia di esecutività degli avvisi di accertamento. Le nuove disposizioni sull'accertamento hanno subito diverse modifiche rispetto al testo originario del D.l. 78/2010, e il debutto dell'accertamento esecutivo, inizialmente previsto per il 1° luglio, è stato posticipato al 1° ottobre.