Se l’invio telematico delle dichiarazioni entro il 30 settembre 2011 non va a buon fine il contribuente può ritrasmetterle entro il 5 ottobre 2011 senza incorrere nell’omissione di dichiarazione – Un promemoria per il reinvio delle dichiarazioni scartate
L'ultima chance per Unico 2011 è presentare la dichiarazione tardiva entro il 29.12. Oltre tale termine la dichiarazione è omessa e da quest’anno basta un’imposta evasa superiore a 30.000 € a far scattare l’illecito penale.
L’IRAP sul reddito del professionista è applicabile anche se questi si avvale dell’attività di un solo lavoratore dipendente in maniera stabile, costituendo una struttura organizzata a corredo dell’attività professionale anche se svolta in maniera personale.
Secondo la Corte di Cassazione non è in contrasto con le norme comunitarie la chiusura delle liti pendenti entro 20.000 euro. Questo in quanto la chiusura non comporta una rinuncia dell'Amministrazione Finanziaria all'accertamento dell'imposta, ma permette semplicemente la definizione di una lite in corso con il contribuente. Si ricorda, tuttavia, che in passato la Corte di Giustizia UE ha bocciato i condoni Iva del 2002, con estensione anche alla chiusura delle liti pendenti.
In fase di prima applicazione della nuova aliquota Iva al 21%, se la fattura è stata erroneamente emessa al 20% è possibile regolarizzare la violazione attraverso una variazione in aumento. Non è prevista, infatti, alcuna sanzione se la maggiore Iva verrà versata entro i termini della liquidazione periodica in cui l’Iva è esigibile.
La Corte di Cassazione sezione penale con la sentenza n. 30250 del 29 luglio 2011 ha ribadito che il reato di dichiarazione fraudolenta si configura sia nell’ipotesi di inesistenza oggettiva dell’operazione, sia nell’ipotesi di inesistenza relativa, che nell’ipotesi di sovrafatturazione qualitativa. L’ordinamento penale contrasta infatti ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e quanto riportato nei documenti contabili.
La cartella esattoriale di pagamento, anche emessa a seguito di controllo automatizzato, se basata sui dati forniti dal contribuente in dichiarazione dei redditi può non riportare indicazione della motivazione.
Le perdite su crediti indeducibili ai fini IRAP sono quelle che nascono da crediti certi, successivamente scontati o ridotti mentre non possono considerarsi tali i minori introiti derivanti da un semplice accordo. Questo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11215 del 20 Maggio 2011
Il modello per la chiusura delle liti pendenti è stato approvato dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 13 settembre 2011. L’istanza dovrà essere inviata telematicamente entro il 2 aprile 2012. Il pagamento delle somme dovute, invece, dovrà essere eseguito in un’unica soluzione, entro il 30 novembre 2011, utilizzando il “Mod. F24 Versamenti con elementi identificativi”, senza possibilità di compensazione. In una prossima nota, l’Agenzia comunicherà la data a partire dalla quale sarà possibile iniziare ad inviare il modello.