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SPESOMETRO E REDDITOMETRO NELLA NUOVA FORMULAZIONE DELL’ACCERTAMENTO SINTETICO

Spesometro e Redditometro nella nuova formulazione dell’Accertamento sintetico

E' da oggi disponibile il software in versione beta che puo' essere utilizzato da associazioni di categoria, ordini professionali e organizzazioni sindacali per il calcolo del nuovo Redditometro. Parleremo di redditometro in una serie di articoli rinviando per ulteriori approfondimenti ad un e-book del dott. Fabio Carrirolo acquistabile dal nostro Business Center E-Book: Accertamento, spesometro e redditometro - Guida alle novità 2011 (E-Book)

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La manovra correttiva 2010 ha ridisegnato la disciplina dell’accertamento sintetico e del redditometro. L’obiettivo del legislatore è di contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale, un problema che continua tutt’ora ad essere di sconfinate dimensioni.

L’accertamento sintetico, esordito come strumento di natura straordinaria per la ricostruzione dei redditi delle persone fisiche, si è imposto in seguito, soprattutto negli ultimi anni, assumendo una funzione preminente nell’ambito delle strategie di contrasto all’evasione fiscale.

In particolare nell’accertamento sintetico di tipo “redditometrico”, che si fonda sull’applicazione, ai beni e ai servizi acquistati, di coefficienti standard, è sempre più chiaro l’indirizzo in favore di un uso di tale strumento come stimolo alla compliance del contribuente, che potrà verificare in via preventiva la propria “congruità” attraverso un software gratuito messo a disposizione dall’amministrazione.

La manovra correttiva 2010 ha ridisegnato la disciplina dell’accertamento sintetico e del redditometro. L’obiettivo del legislatore è di contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale, un problema che continua tutt’ora ad essere di sconfinate dimensioni.
Innanzitutto è stato ampliato il potere degli uffici dell’Amministrazione Finanziaria, i quali potranno decidere in piena autonomia non solo le spese da prendere in considerazione per la costruzione del reddito, ma anche la connessione tra esse e il reddito stesso.

E’ stato rivisitato il paniere dei beni, presi a riferimento per il calcolo del reddito presunto, e sono stati inseriti nuovi elementi che influenzano la determinazione del reddito, come il nucleo familiare e la zona residenziale.

Per un Approfondimento sul tema scarica il nostro E-Book in vendita sul BusinessCenter:

Accertamento, spesometro e redditometro - Guida alle novità 2011 (E-Book)
di Fabio Carrirolo

Fonte del presente articolo

1) Il nuovo Accertamento Sintetico

La “versione 2010” dell’accertamento sintetico, vigente con decorrenza 31 maggio 2010 (e applicabile per gli accertamenti relativi alla rettifica dei redditi imponibili dei contribuenti degli anni dal 2009 in poi), reca una serie di modificazioni sostanziali – apportate dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla l. 30 luglio 2010, n. 122.

Tra le novità apportate con la manovra correttiva, una in particolare ha destato molti dubbi, l’eliminazione dall’articolo 38, comma 4, del d.p.r. 600/73, della necessaria esistenza di elementi e circostanze certi per poter avviare la procedura di accertamento sintetico.
Con il nuovo testo normativo gli uffici dell’Agenzia delle Entrate possono determinare sinteticamente il reddito del contribuente sulla base di spese di qualunque genere, sostenute nel periodo d’imposta.

Viene confermato il principio secondo il quale l’accertamento sintetico si fonda su una presunzione legale relativa, contro la quale il contribuente può opporre prova contraria. Tuttavia viene precisato che le spese sostenute dal contribuente si presumono finanziate con i redditi conseguiti nello stesso periodo d’imposta, salva ovviamente la facoltà di dimostrare che la spesa è stata supportata con redditi relativi ad altri periodi d’imposta.

La “spesa”, cioè il sacrificio finanziario necessario alla gestione del bene, più che il bene “privato” in sé, è dunque intesa come il reale indicatore di capacità contributiva.
Di conseguenza, non rileva che il reddito presuntivamente non dichiarato sia stato impiegato per acquisti di beni, perché l’Agenzia delle entrate potrà contestare anche gli acquisti di servizi (ad esempio, l’iscrizione a un club di golf).

Come nella versione antecedente alle modificazioni normative del 2010, il nuovo art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 prevede, una doppia forma di accertamento, da un lato fondata sulla valorizzazione indiscriminata degli elementi di spesa riscontrati (secondo la presunzione spesa = reddito), e dall’altro basata su una griglia di elementi “indizianti”, che concorrono in varia misura alla determinazione sintetica dell’imponibile.

Avremo quindi due tipologie di ACCERTAMENTO SINTETICO - versione applicabile a partire dal 2009:
  • Accertamento sintetico puro: fondato su spese di qualsiasi genere
  • Accertamento sintetico redditometrico: fondato sugli indicatori di capacità contributiva codificati nell’apposito decreto ministeriale.
A rafforzare lo strumento accertativo interviene la previsione secondo cui l’accertamento sintetico può legittimamente essere attivato, secondo la normativa innovata nel 2010, in presenza di un’“eccedenza” di almeno 1/5 del reddito sintetico rispetto a quello dichiarato, sia ai fini del sintetico “puro” che di quello “redditometrico”, con riferimento anche a un singolo periodo di imposta.

Altra novità della manovra correttiva 2010 è il preciso obbligo, a carico dell’Amministrazione Finanziaria, di:
  • invitare il contribuente a comparire e a fornire le informazioni e dati rilevanti ai fini dell’accertamento (prima della modifica era previsto solamente la facoltà, a carico del contribuente, di fornire la prova contraria anche prima della notifica dell’avviso di accertamento);
  • avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell’articolo 5 del d.lgs. n. 218 del 1997, nel caso in cui l’ufficio ritenga, sulla base dei nuovi elementi acquisiti, di dover proseguire il controllo;
  • emettere l’avviso di accertamento, nel caso in cui l’accertamento con adesione non vada a buon fine per il mancato raggiungimento di un accordo da parte del contribuente e del fisco.
È stata così garantita al contribuente la possibilità di fornire la prova contraria in sede di contraddittorio, prima dell’instaurazione del contenzioso.

2)

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