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RENTRI: INDISPONIBILITÀ SERVIZI E FIR DOPO LA LEGGE 26/2026

RENTRI: indisponibilità servizi e FIR dopo la legge 26/2026

Pubblicato il decreto direttoriale 5 febbraio 2026: procedure di emergenza e obblighi per gli operatori della tracciabilità rifiuti

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In sede di conversione del decreto Milleproroghe 2026 è stata approvata una disposizione che differisce al 15 settembre 2026 l’effettiva operatività del formulario digitale e delle relative sanzioni per la trasmissione dei dati al RENTRI, determinando un regime transitorio di coesistenza tra modalità cartacea e digitale.

Con il decreto direttoriale 5 febbraio 2026 n. 25 della Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche del MASE sono state approvate le modalità operative da applicare nei casi di indisponibilità dei servizi RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) per la gestione del formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale (FIR digitale). Il provvedimento, adottato a pochi giorni dall’entrata in operatività del sistema di gestione digitale del formulario, prevista per il 13 febbraio 2026, ferma restando la disciplina transitoria successivamente introdotta dalla Legge n. 26/2026, è strutturato in due allegati tecnici distinti: il primo disciplina le procedure da seguire in caso di indisponibilità dei servizi RENTRI non imputabile a manutenzione programmata, mentre il secondo regola le misure applicabili quando l’impossibilità di utilizzo dipende da problemi di connettività o autenticazione digitale dell’operatore. In tal modo viene delineato un sistema organico di gestione delle emergenze operative. 

Successivamente all’adozione del decreto direttoriale, il quadro normativo è stato inciso dalla legge di conversione del Decreto-Legge 31 dicembre 2025, n. 200 (c.d. Milleproroghe), convertito con modificazioni nella Legge 27 febbraio 2026, n. 26. La conversione ha introdotto un regime transitorio che, fino al 15 settembre 2026, consente agli operatori obbligati al sistema RENTRI di continuare a utilizzare il formulario in formato cartaceo in alternativa al FIR digitale. Nel medesimo periodo risultano differite le sanzioni relative alla mancata o incompleta trasmissione dei dati dei formulari tramite il sistema digitale, le quali diverranno applicabili solo a decorrere dalla medesima data. Il decreto direttoriale n. 25/2026 deve dunque essere letto alla luce di tale intervento legislativo, che amplia la finestra temporale di transizione senza incidere sulla struttura delle procedure operative in caso di indisponibilità dei servizi.

1) Il contesto normativo e la funzione del decreto

Il sistema RENTRI nasce con l’obiettivo di assicurare la piena tracciabilità dei rifiuti lungo l’intera filiera gestionale mediante strumenti digitali interoperabili, accessibili agli operatori e agli organi di controllo, in attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 152/2006 e del D.M. 4 aprile 2023 n. 59, che ne disciplina struttura, funzionamento e obblighi di utilizzo.

In tale quadro, il decreto direttoriale n. 25/2026 si configura come un provvedimento attuativo di natura tecnica previsto dal citato D.M. 59/2023, il quale demanda espressamente a successivi atti amministrativi la definizione delle modalità operative necessarie a garantire la trasmissione dei dati, l’interoperabilità dei sistemi informatici e il corretto funzionamento della piattaforma.

La ratio dell’intervento è duplice, da un lato assicurare continuità operativa agli operatori economici anche in presenza di malfunzionamenti o indisponibilità dei servizi digitali; dall’altro garantire la validità giuridica e la tracciabilità documentale delle operazioni effettuate in modalità alternativa, evitando interruzioni del ciclo di gestione dei rifiuti e possibili criticità sul piano sanzionatorio o probatorio.Tale assetto attuativo deve oggi essere letto alla luce della legge di conversione del Decreto-Legge 31 dicembre 2025, n. 200 (c.d. Milleproroghe), convertito con modificazioni nella Legge 27 febbraio 2026, n. 26, la quale ha introdotto un regime transitorio fino al 15 settembre 2026, consentendo l’utilizzo del FIR cartaceo in alternativa a quello digitale e differendo alla medesima data l’applicazione delle sanzioni connesse alla trasmissione dei dati al sistema RENTRI. 

2) Quando si applicano le procedure di emergenza

Le misure operative entrano in vigore esclusivamente quando l’indisponibilità dei servizi RENTRI è formalmente attestata mediante apposito avviso pubblicato nella sezione “Avvisi” del portale RENTRI o, in alternativa, sul portale dell’Albo nazionale gestori ambientali. Solo tale comunicazione ufficiale consente agli operatori di attivare legittimamente le procedure straordinarie previste dal decreto.

La disciplina distingue due diverse fattispecie operative, ciascuna regolata da uno specifico allegato tecnico. L’Allegato 1 disciplina le modalità di sicurezza applicabili nei casi di indisponibilità dei servizi RENTRI non imputabile a manutenzioni programmate e riguarda, dunque, i malfunzionamenti della piattaforma o dei servizi centrali del sistema. L’Allegato 2 regola invece le ipotesi in cui l’impossibilità di utilizzo del FIR digitale dipenda da indisponibilità temporanea della connettività Internet o dei servizi di autenticazione digitale dell’operatore, purché dovute a cause esterne e non a negligenza.

Nel dettaglio, l’Allegato 1 individua le principali casistiche di indisponibilità dei servizi RENTRI, tra cui l’impossibilità di vidimare il FIR digitale, di emetterlo, di integrarlo durante il trasporto o in fase di accettazione, nonché di trasmettere i dati o restituire la copia completa del formulario. Analogamente, l’Allegato 2 disciplina le medesime fasi operative quando il blocco derivi da problemi di connettività o autenticazione, prevedendo specifici adempimenti documentali a carico dell’operatore, tra cui la compilazione e trasmissione della dichiarazione di indisponibilità.

Le procedure emergenziali restano applicabili sino al primo giorno lavorativo successivo alla comunicazione di ripristino dei servizi, ferma restando la possibilità di completare il ciclo di vita del singolo FIR secondo le modalità straordinarie già attivate.

Si tratta, dunque, di una disciplina temporanea ma vincolante, attivabile solo a seguito di evento certificato e tracciato dal sistema, che consente di mantenere la regolarità documentale delle operazioni anche in condizioni di indisponibilità tecnologica.

Il differimento normativo dell’obbligo generalizzato di utilizzo del formulario digitale non incide sulla validità delle procedure emergenziali, che restano applicabili ogniqualvolta si verifichi un’indisponibilità tecnica certificata dei servizi, indipendentemente dalla facoltatività temporanea dell’utilizzo digitale.

3) Casistiche operative e soluzioni previste dagli allegati

Il decreto organizza le procedure di emergenza secondo una logica casistica, individuando puntualmente le situazioni di indisponibilità e associando a ciascuna di esse la soluzione operativa consentita, così da rendere immediatamente applicabili le misure previste dagli allegati tecnici. Di seguito una sintesi delle casistiche previste nei relativi allegati.

  1. Allegato 1 — Indisponibilità dei servizi RENTRI (malfunzionamento della piattaforma)
  2. Impossibilità di vidimare il FIR digitale
  • i servizi RENTRI non consentono la validazione del formulario.
  • è consentita la vidimazione anticipata di un numero di FIR digitali proporzionato al fabbisogno operativo, così da poterli utilizzare successivamente.

2) Impossibilità di emettere il FIR digitale

  • il sistema non consente compilazione, generazione o firma del formulario.
  • è possibile emettere il FIR cartaceo conforme al D.M. 59/2023; il documento segue la disciplina ordinaria cartacea e i dati non devono essere trasmessi al RENTRI fino al ripristino.

3) Impossibilità di aggiornare il FIR durante il trasporto

  • il sistema non consente modifiche al formulario in caso di eventi occorsi durante la movimentazione.
  • gli aggiornamenti possono essere effettuati sulla stampa del FIR digitale e sottoscritti con firma autografa; il trasporto prosegue con documentazione cartacea.

4) Impossibilità di integrazione del FIR in fase di accettazione

  • il destinatario non può completare digitalmente il formulario all’arrivo del rifiuto.
  • i dati possono essere integrati manualmente sulla stampa del FIR e sottoscritti; la restituzione della copia avviene secondo le regole previste per il formulario cartaceo.

5) Impossibilità di trasmettere i dati al RENTRI

  • i servizi non consentono l’invio dei dati nei termini previsti.
  • la trasmissione può essere effettuata il primo giorno lavorativo successivo al ripristino; il sistema registra la data effettiva di invio.

6) Impossibilità di restituire la copia completa del FIR

  • non è possibile trasmettere telematicamente il documento finale agli operatori coinvolti.
  • la restituzione può avvenire successivamente, una volta ripristinata la funzionalità dei servizi.

B. Allegato 2 — Indisponibilità dei servizi dell’operatore (connessione o autenticazione)

1) Impossibilità di emettere il FIR digitale

  • indisponibilità temporanea di connessione Internet o autenticazione digitale non imputabile all’operatore.
  • è consentita l’emissione del FIR cartaceo con annotazione della causa e trasmissione della dichiarazione di indisponibilità via PEC entro il primo giorno lavorativo successivo.

2) Impossibilità di aggiornare il FIR durante il trasporto

  • impossibilità di accesso ai servizi digitali nel corso della movimentazione.
  • aggiornamento dei dati sulla stampa del FIR con firma autografa e successiva regolarizzazione digitale.

3) Impossibilità di integrazione del FIR in accettazione

  • il destinatario non può accedere al sistema al momento della presa in carico.
  • compilazione manuale del formulario cartaceo e trasmissione successiva dei dati quando ripristinata la connessione.

4) Impossibilità di trasmettere i dati al RENTRI

  • indisponibilità tecnica che impedisce l’invio dei dati nei termini previsti.
  • invio differito dopo il ripristino e trasmissione della dichiarazione di indisponibilità con indicazione della causa tecnica.

Dalla lettura coordinata dei due allegati emerge una disciplina strutturata per scenari operativi, volta a garantire la continuità della tracciabilità anche in presenza di indisponibilità tecnologiche.

Le modifiche approvate in sede di conversione del decreto Milleproroghe hanno inciso anche sul sistema sanzionatorio previsto dall’art. 258, comma 10, D.Lgs. 152/2006, stabilendo che le sanzioni per l’omessa o incompleta trasmissione dei dati del formulario al RENTRI si applicheranno a decorrere dal 15 settembre 2026. Ne deriva un periodo transitorio nel quale gli operatori possono continuare a utilizzare il formulario cartaceo senza esposizione al rischio sanzionatorio correlato agli obblighi digitali, ferma restando l’operatività del sistema e la possibilità di utilizzo volontario delle funzionalità elettroniche. La scelta legislativa appare coerente con le criticità tecniche riscontrate nella fase di avvio del sistema e risponde all’esigenza di garantire gradualità nell’implementazione della tracciabilità digitale.

4) La dichiarazione di indisponibilità: funzione e valore probatorio

Particolare rilievo assume l’Appendice all’Allegato 2, che introduce un modello standard di dichiarazione di indisponibilità temporanea dei servizi di connettività Internet o di autenticazione digitale. Il documento deve essere compilato dall’operatore nei casi in cui l’impossibilità di utilizzare il sistema digitale dipenda da cause esterne non imputabili alla sua organizzazione e costituisce il presupposto documentale per legittimare l’adozione delle procedure emergenziali.

Il modello richiede l’indicazione analitica di elementi oggettivi e verificabili, tra cui l’intervallo temporale dell’evento, la causa tecnica, i tentativi di ripristino effettuati, le attività svolte in modalità alternativa e l’eventuale documentazione di supporto (comunicazioni del provider, test di connessione, ticket di assistenza). La dichiarazione deve essere trasmessa via PEC entro il primo giorno lavorativo successivo alla cessazione dell’indisponibilità e deve essere conservata ed esibita in sede ispettiva.

Sotto il profilo sistematico, tale previsione assume rilievo decisivo, l’utilizzo delle procedure straordinarie non è rimesso alla discrezionalità dell’operatore, ma è subordinato alla dimostrazione documentata della causa tecnica che ha impedito l’uso del sistema digitale. Ne deriva che la dichiarazione non ha mera funzione informativa, bensì integra un vero e proprio presidio di tracciabilità giuridica, idoneo a comprovare la legittimità del comportamento adottato.

 In tale prospettiva, il periodo transitorio fino al 15 settembre 2026 assume funzione di fase di test regolatorio e tecnologico del sistema, destinata a consentire agli operatori di adeguarsi progressivamente alle nuove modalità digitali e all’amministrazione di consolidare l’affidabilità della piattaforma. In definitiva, mentre il decreto direttoriale disciplina la gestione tecnica delle indisponibilità del sistema digitale, la Legge n. 26/2026 interviene sul piano temporale, differendo l’effettiva entrata a regime del modello esclusivamente digitale al 15 settembre 2026. 

 

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