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DETRAZIONE IVA: IL NODO DELLE FATTURE A CAVALLO D'ANNO RISOLTO DALL'UE

Detrazione IVA: il nodo delle fatture a cavallo d'anno risolto dall'UE

La detrazione iva e il nodo delle fatture a cavallo d’anno: i giudici ue demoliscono la rigidità temporale interna

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L’annosa questione della competenza temporale del diritto alla detrazione IVA, in particolare per le fatture ricevute nell’anno successivo a quello di effettuazione dell’operazione, si arricchisce di un capitolo che definirei decisivo, se non addirittura imbarazzante per il legislatore e la prassi nazionale. 

Con una pronuncia che non lascia spazio a interpretazioni di comodo, il Tribunale dell’Unione Europea ha assestato un duro colpo a quel formalismo che, nel nostro ordinamento, ha spesso sacrificato la sostanza sull’altare della burocrazia dichiarativa.

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1) Il cortocircuito normativo nazionale

Per comprendere la portata della novità, è necessario riavvolgere il nastro al quadro normativo vigente, figlio delle modifiche introdotte dal D.L. 50/2017 e dalla successiva interpretazione restrittiva dell’Agenzia delle Entrate. 

L’attuale assetto dell’articolo 1 del D.P.R. 100/1998, letto in combinato disposto con le indicazioni della Circolare n. 1/E del 2018, ha cristallizzato un principio di irretroattività che definire penalizzante è un eufemismo,.

La regola è nota: per esercitare il diritto alla detrazione devono coesistere il requisito sostanziale (l’esigibilità dell’imposta) e quello formale (il possesso della fattura). 

Tuttavia, nel caso delle fatture “a cavallo d’anno” — emesse ad esempio a fine dicembre ma ricevute a gennaio — l’amministrazione finanziaria ha imposto uno slittamento temporale forzoso

Se la fattura relativa a un’operazione del 2025 arriva il 5 gennaio 2026, il diritto alla detrazione, secondo la prassi interna, scivola inesorabilmente nella liquidazione di gennaio o del primo trimestre 2026, per poi confluire nella dichiarazione annuale dell’anno di ricezione (da presentare nel 2027). 

È un meccanismo che scinde artificialmente il momento di nascita del debito d’imposta da quello del recupero dell’IVA a credito, in spregio alla neutralità del tributo.


2) La sentenza del tribunale ue: il primato della sostanza

A scardinare questo sistema è intervenuta la sentenza T-689/24 dell’11 febbraio 2026.

Il caso, originato da un contenzioso riguardante un contribuente estero ma perfettamente sovrapponibile alle dinamiche italiane, ha permesso ai giudici di Lussemburgo di ribadire un concetto che dovrebbe essere l’abc del sistema comune dell’IVA: il diritto alla detrazione è un principio fondamentale che non può essere limitato da vincoli formali sproporzionati,.

La statuizione è lapidaria: gli articoli 167, 168 e 178 della Direttiva IVA ostano a una normativa nazionale che impedisca al soggetto passivo di esercitare la detrazione nella dichiarazione relativa al periodo in cui è sorto il diritto (ossia quando l’imposta è divenuta esigibile), qualora la fattura, pur se ricevuta successivamente, sia comunque a disposizione del contribuente prima della presentazione della dichiarazione stessa,.

In termini pratici, i giudici europei ci dicono che se la fattura datata 30 dicembre 2025 arriva il 5 gennaio 2026, ed è quindi disponibile ben prima del termine di invio della dichiarazione IVA relativa al 2025, essa deve poter partecipare alla liquidazione di quel periodo.

Il divieto di negare la detrazione se la fattura è disponibile entro i termini dichiarativi diventa così il nuovo principio cardine, spazzando via la lettura domestica che tende a concentrare il diritto nell’anno di ricezione/registrazione,.


3) Uno spunto critico: la tardiva presa di coscienza del legislatore

La sentenza in commento mette a nudo l’inadeguatezza della nostra disciplina attuale, basata su un rigore formale che finisce per ostacolare sistematicamente la detrazione senza alcuna valida giustificazione anti-evasiva. 

È paradossale notare come il nostro Legislatore fosse, in realtà, già consapevole di questa distonia rispetto ai principi comunitari.

L’articolo 7 della Legge 111/2023, recante la delega per la riforma fiscale, conteneva già l’intento di rivedere la disciplina della detrazione per allinearla alla normativa UE, prevedendo esplicitamente che per gli acquisti con esigibilità nell’anno precedente a quello di ricezione della fattura, il diritto potesse essere esercitato con la dichiarazione relativa all’anno di ricezione “al più tardi”, ma aprendo di fatto alla retroattività.

Tuttavia, come spesso accade nel nostro Paese, si attende la “bacchettata” europea o una futura riforma per applicare ciò che dovrebbe essere garantito dai principi generali di neutralità e proporzionalità,. 

La sentenza T-689/24 rende di fatto obsoleta la prassi dell’Agenzia delle Entrate ancor prima che la riforma fiscale venga pienamente attuata. 

Continuare a negare la detrazione nell’anno di competenza per una fattura ricevuta qualche giorno dopo, ma ampiamente in tempo per la dichiarazione, non è più solo una vessazione burocratica: oggi è ufficialmente una violazione del diritto dell’Unione.

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