L’articolo 24 della legge 2 dicembre 2025, n. 182, ha modificato la disciplina di cui all’articolo 1, commi 396 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha introdotto, in caso di operazioni di fusione poste in essere dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, un credito d’imposta a favore delle fondazioni bancarie incorporanti.
Tale credito d’imposta è correlato alle erogazioni in denaro previste nei progetti di fusione e successivamente effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate, che versano in gravi difficoltà ai sensi del comma 397 del citato articolo 1.
Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 428485 del 18 dicembre 2023, emanato ai sensi del comma 400 dell’articolo 1 della citata legge n. 197 del 2022, ha definito le modalità attuative del credito d’imposta, comprese quelle relative all’esercizio della facoltà di cessione.
Con il Provvedimento n 50913/2026 sono disposte le modifiche al citato provvedimento del 2023, che si rendono necessarie in attuazione dell’articolo 24 della legge n. 182 del 2025.
In particolare, le modifiche riguardano:
- le modalità con cui l’Agenzia delle entrate comunica a ciascuna fondazione, e per conoscenza all’ACRI, l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto annualmente;
- la semplificazione delle modalità di utilizzo in compensazione del credito d’imposta riconosciuto alle fondazioni incorporanti che hanno effettuato le erogazioni, mediante l’eliminazione degli adempimenti dichiarativi precedentemente previsti
Vediamo le novità.
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1) Fondazioni bancarie: nuove modalità per il credito spettante alle incorporanti
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, le fondazioni incorporanti comunicano all’Associazione di fondazioni e casse di risparmio Spa ACRI, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, le delibere d’impegno ad effettuare le erogazioni di cui all’articolo 1, comma 396, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in uno o più degli anni suindicati, unitamente al progetto di fusione e all’atto pubblico di fusione.
Entro i 30 giorni successivi al termine del 31 dicembre, l’ACRI trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità definite d’intesa, l’elenco delle fondazioni incorporanti per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera d’impegno, definito secondo il criterio temporale previsto nel comma 398, con i relativi codici fiscali ed importi.
L’Agenzia delle entrate, secondo l’ordine comunicato dall’ACRI e nel limite massimo delle risorse annue disponibili entro 30 giorni dal ricevimento dell’elenco comunica l’ammontare esatto del credito d’imposta spettante a ciascuna fondazione e per conoscenza all’ACRI, per ognuno degli anni indicati nelle delibere d’impegno annualmente.
Successivamente all’assunzione delle delibere d’impegno e comunque entro i sessanta giorni dalla comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta le fondazioni incorporanti effettuano le erogazioni previste nelle delibere d’impegno e trasmettono contestualmente copia della relativa documentazione bancaria all’ACRI.
L’ACRI trasmette all’Agenzia delle entrate, entro i successivi 15 giorni dalla ricezione della documentazione bancaria con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle fondazioni che hanno effettuato le erogazioni con i relativi codici fiscali ed importi, al fine di consentire la fruizione del credito d’imposta.
Ove una fondazione non provveda all’erogazione, anche parzialmente, l’ACRI ne dà comunicazione all’Agenzia delle entrate che, nei 15 giorni successivi, provvede ad annullare il riconoscimento del credito d’imposta corrispondente in misura proporzionale alla mancata erogazione.
Entro i 30 giorni successivi alla trasmissione dell’atto di annullamento, l’Agenzia delle entrate provvede a riconoscere e a comunicare, nei limiti dell’importo resosi disponibile, il credito d’imposta alle fondazioni che, pur avendo adottato le delibere d’impegno, siano rimaste eventualmente escluse dal riconoscimento dello stesso per esaurimento delle risorse.
Successivamente e comunque entro sessanta giorni dalla comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta alle fondazioni precedentemente rimaste escluse, le predette fondazioni comunicano all’ACRI l’avvenuta erogazione e trasmettono contestualmente copia della relativa documentazione bancaria.
L’ACRI trasmette all’Agenzia delle entrate, entro i successivi 15 giorni dalla ricezione della documentazione bancaria con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle fondazioni che hanno effettuato le erogazioni con i relativi codici fiscali ed importi, al fine di consentire la fruizione del credito d’imposta.
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