Con la circolare n. 2/2026 Assonime interviene sul contributo di 2 euro introdotto dalla legge di bilancio per le spedizioni e-commerce, evidenziando criticità sistematiche sia sul piano giuridico sia su quello operativo, con particolare riguardo al regime sanzionatorio e alla compatibilità con il diritto UE.
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1) Natura e impatto economico della misura
Con la circolare n. 2 del 2026, anche Assonime si posiziona sulla questione del contributo, pari a 2 euro per ciascuna spedizione e-commerce, introdotto a partire dal 1° gennaio 2026 e disciplinato dai commi 126-128 dell’art. 1 della legge di bilancio 2026.
Con questa disposizione, come noto, il legislatore - anticipando l’analoga misura UE in prossima adozione e, anzi, ad essa sovrapponendosi – ha inteso introdurre un “contributo” per spese amministrative di sdoganamento, che si è rivelato una misura molto discussa, sia sul piano dell’opportunità, sia sul piano dell’efficacia, tanto a livello giuridico, quanto economico, tanto da spingere il Governo ad una riconsiderazione della scelta, che si vedrà se verrà sospesa in prossimi, imminenti vincoli legislativi.
Del contributo si è ormai detto molto, nel senso di anzitutto osservare, come molte associazioni di categoria hanno fatto, come esso abbia anzitutto ingenerato una forte distorsione di traffico in favore di porti del nord Europa, dove le merci possono giungere senza pagare il contributo, per poi arrivare a mezzo terra in Italia, con l’effetto per l’Italia, dunque, di perdere sia imposte di confine che indotto. Qui, osserva Assonime, che l’introduzione di un onere nazionale fisso applicato alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi extra-UE è idonea a incidere sulle condizioni di accesso delle merci extra-UE al mercato interno e, più in generale, sull’organizzazione dei traffici commerciali. In un contesto caratterizzato dall’esistenza del mercato unico europeo e dall’assenza di controlli alle frontiere interne, l’applicazione di un prelievo non armonizzato sta già influenzando scelte logistiche e operative delle imprese.
Sul piano normativo, invece, sono molti i dubbi di compatibilità della norma con l’ordinamento UE, presentandosi essa come un tributo di confine, accertato, liquidato e riscosso in dogana, dunque un dazio e perciò incompatibile con il diritto unionale che assegna la politica commerciale alla Unione Europea quale competenza sua propria ed esclusiva.
È vero che la circolare n. 4 del 2026 della dogana fa rimando all’art. 52 del CDU (che disciplina gli oneri e i costi che le Autorità doganali possono imporre in relazione allo svolgimento dei controlli doganali e degli altri adempimenti richiesti dall’applicazione della normativa unionale), ma questo rimando – osservato da Assonime come da molti commentatori – appare improprio. Proprio Assonime, qui, osserva che l’art. 52 citato, infatti, stabilisce innanzitutto che le Autorità doganali non possono imporre oneri per l’esecuzione dei controlli doganali o di altri adempimenti previsti dalla normativa, quando questi avvengano durante l’orario ufficiale di apertura degli uffici competenti. Solo in casi specifici è ammessa l’imposizione di oneri o il recupero dei costi, come per la presenza del personale fuori orario o in luoghi diversi dalla dogana, per analisi o perizie sulle merci, per visite, campionamenti o distruzioni che comportino costi ulteriori, oppure per controlli eccezionali legati alla natura delle merci o a rischi particolari. Nessuna di queste ipotesi, tuttavia, sembra adattarsi chiaramente alla misura in esame, che non è collegata a operazioni determinate, né a servizi specifici e puntualmente quantificati, ma si presenta come un onere indistinto, privo di un chiaro aggancio alle fattispecie previste dall’art. 52.
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2) Incertezza sul regime sanzionatorio
Ma le riflessioni della circolare n. 2/2026 più interessanti sono due.
La prima, particolarmente acuta, è relativa alle conseguenze giuridiche derivanti dal mancato pagamento del contributo, perché la legge istitutiva del medesimo non prevede alcuna sanzione amministrativa specifica, così come nulla prevedono in tal senso le prime indicazioni operative dell’autorità doganale.
Peraltro, la scelta del legislatore, ribadita dall’ADM, di qualificare il prelievo in esame come “contributo” e non come diritto doganale in senso proprio, rende vieppiù incerta la questione dell’individuazione del regime sanzionatorio applicabile, non riconducibile dunque alle disposizioni in materia di contrabbando, per esempio.
Qui, osserva Assonime che, “in assenza di una disciplina specifica, ovvero di un rinvio puntuale alle disposizioni sanzionatorie della normativa doganale, non risulta in altri termini chiaro quale debba essere il quadro di riferimento in caso di omissioni o irregolarità nel versamento del contributo”, seppure la tutela giurisdizionale debba ricondursi ad un quadro, a prima vista, tributario, per cui si potrebbe ricondurre il quadro sanzionatorio alle ipotesi di omesso versamento.
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3) Compatibilità unionale e possibili conseguenze applicative
La seconda questione attiene, invece, alla compatibilità del contributo stesso con il diritto UE, come già sopra anticipato, anche se la norma si preoccupa – forse con una excusatio non petita – di precisare che si applica “in coerenza” con le disposizioni del codice Doganale dell’UE.
Anche per Assonime, qui ancora estremamente puntuale, resta invece aperta la questione se tale qualificazione sia sufficiente, sul piano sostanziale, a escludere l’applicazione del divieto di dazi doganali e di tasse di effetto equivalente sancito dal diritto dell’Unione. La giurisprudenza della Corte di Giustizia ha infatti interpretato in senso ampio tale divieto, fino a ricomprendervi qualsiasi onere pecuniario imposto unilateralmente e che colpisca le merci in ragione dell’attraversamento della frontiera, indipendententemente dalla sua denominazione formale, interpretando la legittimità di contributi vari in modo restrittivo, richiedendosi, in particolare, che il servizio sottoposto a pagamento sia specifico, effettivo, richiesto dall’interessato e che l’importo dell’onere sia proporzionato al costo del servizio reso, evenienza che a prima vista non sussiste nel caso di specie.
Si apre, dunque, il tema dei rimborsi e della sommatoria tra il servizio in parola ed il dazio UE (duty, così invece nominato) pari a 3 euro, in introduzione per le piccole spedizioni da parte della normativa unionale a far data da luglio 2026, che forse suggerisce con ancor maggiore vigore un ripensamento della norma per verificarne la tenuta e l’opportunità in termini di flussi e logistica delle spedizioni e-commerce, anche alla luce del data hub UE che, nel prossimo biennio, cambierà ancora il sistema doganale con riferimento alle spedizioni di modico valore.