Entro il 14.11.2011 i soggetti imprenditori che realizzano minusvalenze su partecipazioni e titoli assimilati di importo superiore a €.50.000 sono tenuti ad effettuare la relativa comunicazione all’Agenzia delle Entrate
La disciplina della detrazione Irpef del 36% sulle spese di ristrutturazione degli immobili è stata oggetto di alcune modifiche nel decreto sviluppo e nella manovra di Ferragosto che ha concesso la possibilità al venditore dell’immobile di mantenere il diritto all’agevolazione, anche dopo l’atto di compravendita.
Il direttore dell’Agenzia delle Entrate intervistato ad Otto e mezzo: è un momento di grave crisi, lavoriamo contro l’evasione per far sopravvivere le imprese sane. Il nuovo redditometro non va temuto se si è coerenti nella denuncia dei redditi
Gli acquisti effettuati con carta di credito evitano la compilazione della scheda carburante. Questo quanto previsto dal DL 70/2011, il cd Decreto Sviluppo
È stato fissato al 5,0243% il nuovo tasso degli interessi di mora, che i contribuenti devono versare quando pagano in ritardo le cartelle. La nuova misura ha effetto a partire dal 1° ottobre 2011, e favorisce le imprese ed i professionisti che, in questo particolare momento di crisi, potrebbero avere difficoltà a pagare le somme iscritte a ruolo.
Lo scorso 24 ottobre 2011 l’Agenzia delle Entrate, ha pubblicato sul proprio sito Internet un documento contenente le risposte ai quesiti sullo “spesometro” proposti da operatori professionali e associazioni di categoria. Si tratta, in particolare, di ulteriori chiarimenti in merito all’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a € 3.000 / 3.600 (al lordo dell’IVA)
Presentato ufficialmente il 25 ottobre il nuovo redditometro. Prevista una fase di verifica di due mesi con le categorie. Dal prossimo anno il sistema a disposizione dei contribuenti.
I versamenti effettuati sui c/c intestati ad una persona, se non opportunamente giustificati in caso di verifica fiscale, possono essere legittimamente imputati al reddito imponibile dall’Agenzia, a prescindere dalla natura dell’attività lavorativa svolta dal contribuente.Questo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 19692 del 27 settembre 2011
Accolta la soluzione prospettata dall'ordine dei Commercialisti sui dichiarativi degli imprenditori individuali e delle società semplici con esercizio non coincidente con l’anno solare e dunque col periodo d’imposta. Ecco le linee guida fornite nella Risoluzione 92/E del 20 Settembre 2011