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SPESOMETRO 2010 - SCADENZA 31 DICEMBRE 2011 - MANUALE DI SOPRAVVIVENZA PER LA COMPILAZIONE DELL'ELENCO

Spesometro 2010 - Scadenza 31 dicembre 2011 - Manuale di Sopravvivenza per la compilazione dell'elenco

Spesometro ovvero Manuale di sopravvivenza per la compilazione del cervellotico elenco clienti e fornitori 2010 - scadenza 31 dicembre 2011 -

Ascolta la versione audio dell'articolo
Stiamo vivendo un momento di difficolta’, come giornali e televisioni da tempo raccontano.
Avremmo voluto parlarvi pertanto di incentivi alla produzione, alla ricerca, o di misure strutturali finalizzate ad una maggiore competitivita’ ed all’aumento del prodotto interno lordo, visto che gli osservatori internazionali prevedono nel 2012 per l’Italia una recessione.
Nostro malgrado dobbiamo invece parlarvi di burocrazia, di ulteriori denunce od elenchi che, se pur finalizzati a recuperare materia imponibile, a nostro avviso costeranno al paese ben di piu’ in termini di ore lavorative perse.
Stiamo parlando del risuscitato elenco clienti-fornitori, detto Spesometro, che tale non e’ piu’ essendo diventato un cruciverba di difficile, se non impossibile, compilazione.
Ecco quindi un manuale di pravvivenza per capire cosa va inserito e cosa non “andrebbe” inserito.
Con la raccomandazione di evitare travasi di bile, tanto la sanzione non e’ poi cosi’ pesante!

1) Per sopravvivere allo spesometro - manuale di sopravvivenza

Questa comunicazione e’ chiamata in gergo Spesometro perche’ finalizzata all’identificazione di coloro i quali manifestano importi rilevanti di spesa, al fine di controllare la loro posizione reddituale.
Vi ricordiamo che comunque questo elenco e’ ben diverso da quello che eravamo abituati a compilare, infatti non e’ piu’ un elenco clienti o Fornitori (che ricordiamo e anche rimpiangiamo) bensi’ un elenco delle fatture emesse e ricevute, quindi ben piu’ corposo e complicato del precedente.
L'elenco deve essere trasmesso solo per via telematica. Chi non disponesse del software apposito, che le software house stanno diffondendo in questi giorni, puo’ utilizzare quello che l’Agenzia Entrate, bonta’ sua, ha messo gratuitamente a disposizione sul suo sito www.agenziaentrate.gov.it.
L’Elenco per l’anno 2010 che ci accingiamo a redigere e’ un banco di prova di quello, certamente ancora piu’ complicato, inerente l’anno 2011 che entro il 30.4.2012 dovremo compilare: il primo infatti comprende solo le transazioni pari o superiori a € 25.000, al netto dell’Iva, il secondo comprende le transazioni pari o superiori a € 3.000.

2) Soggetti obbligati e soggetti esclusi

Soggetti obbligati

Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi ai fini IVA che effettuano operazioni rilevanti IVA, quindi tutte le imprese ed i lavoratori autonomi, comprese quelli in contabilita’ semplificata o nel regime delle nuove iniziative ex art. 13 L. 388/2000.

Soggetti esclusi


Sono esclusi i contribuenti che si avvalgono del regime dei minimi ex L. 244/2007 e, limitatamente al 2010, i negozianti ed artigiani non obbligati all’emissione della fattura. Pure esclusi i curatori per gli incarichi fallimentari.

3) Operazioni 2010 oggetto di comunicazione o escluse

La comunicazione va effettuata relativamente alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute nell’anno 2010 che siano rilevanti ai fini IVA e di importo, al netto dell’Iva, pari o superiori a € 25.000. Eventuali Note di Credito emesse/ricevute nell’anno vanno sottratte.

Regola generale:
se l’operazione e’ gia’ stata comunicata in altri elenchi (Intra, Black List) non va piu’ inserita in questi elenchi.
In sintesi, nell’elenco delle operazioni effettuate o in quello delle operazioni ricevute nel 2010 vanno indicate le seguenti, sempreche’ di ammontare pari o superiore a € 25.000.

Operazioni da indicare nei 2 elenchi

- le operazioni imponibili effettuate risultanti da fattura, anche se il cessionario e’ un privato
- le operazioni non imponibili od esenti effettuate risultanti da fattura, comprese quelle per rivendita di auto, quelle per cessioni ad esportatori abituali, le triangolazioni intracomunitarie ex 58/331 (IT1 vende a IT2 che vende a UE1), le operazioni artt. 8-bis, 9, 38-quater, 71e 72 del Dpr 633/72
- le cessioni gratuite di beni prodotti o commerciati dall’impresa
- trasporti internazionali da soggetti UE Non Imp. art. 9 (quindi non soggetti agli elenchi Intra), sempre che non siano stati gia’ indicati nell’elenco Black List
- le prestazioni di servizi ricevute da paese extraUE non Black List fuori campo Iva art. 7-ter
- le operazioni imponibili ricevute (acquisti di beni o di servizi) risultanti da fattura
- le operazioni non imponibili od esenti ricevute risultanti da fattura
- le operazioni soggette al regime del margine (per la quota soggetta ad Iva)
- le operazioni soggette al reverse charge Iva
- fatture ricevute da soggetti minimi
- le fatture riepilogative mensili, di importo complessivo pari o superiori a € 25.000, pur se composte da consegne di importo inferiore (e’ una novita’, prima contavano le singole consegne)
- acquisti e vendite di automezzi


Operazioni da non indicare


- le operazioni ricevute da privati (es.: ricevuta d’affitto da parte di privato)
- le importazioni
- le esportazioni art. 8 c. 1 lett. a) e b) ma non la lett. c) che riguarda gli esportatori abituali
- le cessioni o gli acquisti IntraUE non imponibili art. 41/331 (perche’ gia’ comunicate con gli elenchi Intra)
- le operazioni con paesi a fiscalita’ privilegiata (perche’ gia’ comunicate con gli elenchi Black List); pero’ attenzione poiche’ gli elenchi black list sono partiti solo dall’1.7.2010, pertanto le operazioni intercorse con paesi black list nel 1° semestre 2010 non sarebbero escluse, a meno che non siano importazioni, esportazioni od operazioni fuori campo Iva gia’ escluse da questo elenco per altri motivi
- le operazioni fuori campo Iva 7-ter (es.: prestazione di servizi effettuata a soggetto passivo UE)
- le cessioni di immobili e i contratti di mutuo (gia’ a conoscenza del Fisco)
- gli acquisti fuori campo Iva (es.: affitto pagato a privato)
- le spese anticipate in nome e per conto del cliente, escluse da Iva art. 15/633 (che non si contano ai fini del superamento della soglia, esempio le fatture degli spedizionieri doganali recanti l’anticipazione dell’Iva)
- le cessioni a privati se il pagamento e’ avvenuto tramite carta di credito, carte prepagate o bancomat (l’assegno bancario, circolare o il bonifico invece comportano l’obbligo di segnalazione)

Precisiamo che non si tratta di un elenco clienti o fornitori, bensi’ di un elenco di operazioni, pertanto lo stesso cliente puo’ apparire in piu’ righe dell’elenco se piu’ volte ha acquistato beni o servizi per almeno € 25.000.

Casi particolari


1) Forniture ricorrenti: se ogni mese vendiamo merce al Cliente A per circa € 4.000 + Iva, non scatta nessun obbligo di comunicazione anche se alla fine del 2010 gli abbiamo venduto per totali € 48.000 in quanto ogni operazione, se autonoma e considerata singolarmente, non supera € 25.000. Se un mese vendiamo a quel cliente per euro 30.000 + Iva, scatta l’obbligo di segnalare solo quella operazione.

2) Appalti, forniture periodiche contrattualizzate, somministrazioni, contratti di manutenzione: al contrario, se per un appalto fatturiamo al medesimo cliente € 5.000 mensili + Iva per 6 mesi, scatta l’obbligo perche’ complessivamente l’operazione, pari a 30.000 euro, viene considerata unitariamente e supera il limite di € 25.000.
Regole particolari valgono infatti per i contratti di appalto, fornitura, somministrazione e per i contratti dai quali derivano corrispettivi periodici, per i quali gli obblighi di comunicazione all’Agenzia delle Entrate sussistono qualora i corrispettivi complessivamente dovuti siano di importo non inferiore a € 25.000.

Altro esempio: se un fornitore di mobili a luglio 2010 vende un salotto per € 20.000 euro e a settembre vende allo stesso cliente una cucina per € 12.000 euro, nessuna comunicazione andra’ fatta se trattasi di due acquisti distinti, mentre andra’ fatta se esiste un unico contratto di fornitura dei due oggetti.
In questi casi infatti al fine di determinare il superamento o meno del limite soglia, in presenza di:
- contratti dai quali derivano pagamenti periodici (appalto, fornitura, somministrazione, locazione, noleggio, manutenzioni, ecc.): va fatto riferimento ai corrispettivi relativi ad un intero anno solare;
- contratti tra loro collegati: va fatto riferimento al corrispettivo relativo all’intera operazione nel suo complesso.
In merito l’Agenzia Entrate ha precisato che il collegamento negoziale tra più contratti può essere previsto sia da disposizioni normative che dalle condizioni contrattuali fissate autonomamente dalle parti e che va comunicato soltanto l’importo complessivo delle operazioni rese e ricevute nell’anno di riferimento.
Facendo un ulteriore esempio, in un contratto per la tenuta ed elaborazione della contabilità che prevede un corrispettivo mensile di € 3.000 (per un totale di € 36.000 annui), se nel 2010 sono stati fatturati acconti per complessivi € 15.000, entro il 31.12.2011 si dovrà comunicare l’operazione in esame anche se l’importo e’ sotto la soglia di riferimento.
Analogamente nel caso di cessioni di beni per un importo, supponiamo, di 30.000 euro, con fatturazione nell’anno 2010 di un unico acconto di 8.000 euro: nell’elenco per il 2010 dovrà essere indicata l’unica operazione resa e ricevuta nell’anno, pari a 8.000 euro, anche se inferiore alla soglia, indicando nel campo «data dell’operazione» la data di registrazione dell’operazione stessa.

3) Note di variazione

Nel caso di fatture rettificate da note di variazione (Note di Credito o di Debito), occorre indicare come importo dell’operazione la differenza, ma solo se la Nota di variazione e’ nello stesso anno solare. Se l’operazione e’ di importo, supponiamo, di € 28.000 e la nota di credito e’ di euro 5.000, l’operazione non va comunicata perche’ inferiore alla soglia limite di € 25.000.

4) Fatture cointestate

E’ tipico delle imprese edilizie. Preliminarmente si considera l’importo totale della fattura per verificare il superamento della soglia, in caso positivo va effettuata una segnalazione per ogni cointestatario per la quota di sua spettanza (anche se inferiore alla soglia) indicando come modalita’ di pagamento il codice 2 “pagamento frazionato”.

5) Ricevute fiscali emesse a soggetto passivo Iva

Va scorporata l’Iva, da indicare nel campo 6; l’imponibile va indicato nel campo 5.

6) Acconto nel 2010 < € 25.000 e saldo nel 2011

Se nel 2010 esiste una fattura d’acconto di € 20.000 e nel 2011 una fattura di saldo di € 10.000, occorre considerare che la somma supera i 25.000 €, per cui nel 2010 va ugualmente indicata l’operazione di € 20.000, anche se inferiore alla soglia.

4) Dati da indicare e termine di presentazione Spesometro

Dati da comunicare

Nella comunicazione devono essere riportati i seguenti dati:
- La partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente, prestatore, acquirente o committente;
- per i soggetti non residenti, privi di codice fiscale, il cognome e nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale, se persone fisiche;
- denominazione, ragione sociale o ditta, domicilio fiscale, se soggetti diversi dalle persone fisiche; per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, devono essere inoltre indicati gli elementi previsti con riferimento alle persone fisiche per almeno uno dei soggetti che ne hanno la rappresentanza;
- i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, nonché l’IVA applicata, ovvero l’indicazione che si tratta di operazione non imponibile o esente; nel caso di operazione non soggetta all’obbligo di fatturazione (documentata da scontrino o ricevuta) il corrispettivo comprendera’ l’Iva; nel caso di operazione effettuata verso privati il corrispettivo, anche se risultante da fattura, deve comprendere l’Iva;
- la data di registrazione dell’operazione nel registro Iva, con le modalita’ di pagamento (acconto, saldo ovvero importo non frazionato), importo dovuto (l’imponibile), tipologia di operazione (se trattasi di cessione di beni ovvero di prestazione di servizi);
- per le sole cessioni/prestazioni rese a soggetti passivi Iva, il numero della fattura;
- tipologia di invio: indicare 0 (zero) per invio ordinario, 1 per invio sostitutivo, 2 per annullamento;
- tipologia operazione: 1 per cessione o prestazione resa, 2 per acquisto o prestazione ricevuta; nel caso di fatture miste (cessione + prestazione) va indicato il codice prevalente;
- modalita’ di pagamento: 1 per corrispettivo non frazionato, 2 se frazionato, 3 per corrispettivi periodici;
- nel caso di note di variazione indicare C per Credito, D per Debito;
- nel caso di contratti che prevedono corrispettivi periodici, va compilata un’unica riga indicando la data di registrazione dell’ultima fattura;

Termine di presentazione

La comunicazione va presentata entro il 31 dicembre 2011 (cadendo di sabato la scadenza slitta al 2.1.2012) ; per l’individuazione delle operazioni da includere nella comunicazione è necessario avere riguardo al momento di registrazione dell’operazione sui registri IVA ovvero, in mancanza, al momento in cui l’operazione è considerata effettuata ai sensi dell’art. 6 del DPR n. 633/72.

Modalita’ di trasmissione degli elenchi

La comunicazione andra’ trasmessa solo in via telematica (Entratel o Fiscoonline) all’Agenzia delle Entrate o direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato, utilizzando l’apposito software reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate.
Riepilogando:
- per l’anno 2010 vanno indicate negli elenchi solo le operazioni documentate da fattura, se di importo uguale o superiore a € 25.000, al netto dell’Iva, comprendendovi (vedi Circ. Agenzia Entrate n. 24/E/2011) tuttavia anche le operazioni dei negozianti al minuto ed artigiani, non soggette all’obbligo di emissione fattura, ma per le quali e’ stata emessa fattura; scadenza 31.12.2011.

5) Le sanzioni e le metodologie di lavoro per evitare il ricovero psichiatrico

Sanzioni

In caso di omessa comunicazione ovvero di comunicazione con dati incompleti o non veritieri la sanzione applicabile va da € 258 a € 2.065. In teoria e’ sanzionabile anche la comunicazione che riporta operazioni che non andrebbero incluse nell’elenco. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine è tuttavia possibile trasmettere una comunicazione sostitutiva di quella già trasmessa, al fine di correggere eventuali errori o omissioni, senza incorrere in sanzioni, a condizione che la sostituzione sia effettuata mediante annullamento della precedente comunicazione.
Oltre i 30 giorni e’ possibile solo il ravvedimento operoso.

Quale metodologia di lavoro adottare per evitare il ricovero psichiatrico?


Come avrete notato, se pretendessimo di adempiere puntualmente agli obblighi impostici, che comprendono operazioni in generale escluse ed escludono operazioni in generale comprese, in un farraginoso elenco di dati e di date, di codici e causali, potremmo rischiare l’esaurimento. Cerchiamo tuttavia di fare il nostro dovere, senza pretese di essere perfetti, perche’ a nostro avviso questo modello non e’ “lunare” ma astrale!
Abbiamo visto le prime bozze dei programmi informatici; essi di solito si limitano a proporre al contribuente una lista di tutte le fatture, emesse o ricevute, di importo pari o superiore alla soglia di € 25.000.
Si trattera’ allora di verificarle una per una, depennando quelle da non indicare e, eventualmente, inserendo quelle non nella lista ma ugualmente da indicare.
Nel dubbio, meglio inserire un’operazione in piu’ in forza della massima secondo la quale “nel di piu’ ci sta anche il di meno”; e tranquillizziamoci considerando che l’omissione o l'invio della comunicazione con dati incompleti o non corrispondenti al vero comporta l'applicazione di una ridotta sanzione.
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Commenti

rosario - 28/02/2012

ho appena letto, che vi è stato una novità. bisognerà comunicare nell'apposito elenco clienti fornitori, tutte le operazioni soggette ad iva, eliminando la soglia dei 3 mila euro. E' vero o è solo una proposta. grazie

Luigia Lumia - 29/02/2012

il decreto sulle semplificazioni è in fase di approvazione. Insomma dopo il delirio del 2011 ora il governo ci dice: abbiamo scherzato!!! soldi e tempo persi non contano nulla.....

ernesto - 22/02/2012

..se ho un attività commerciale e un mio fornitore mi riconosce un premio di fine anno al raggiungimento di una soglia superiore ai 50.000€ anche se le singole fatture non superano la cifra dei 25.000 sono da considerarsi appartenenti ad un contratto e quindi da inviare?

arturo - 09/02/2012

...mi chiedevo se lo spesometro viene per errore inviato in ritardo, a cosa si va incontro c'è la possibilità di fare il ravvedimento e come? aspetto che qualcuno mi invii una risposta perchè e un caso reale, e vorrei risolverlo con urgenza. grazie in anticipo lì, 9 febbraio 2012.

Rosalba - 28/01/2012

Gli importi da indicare sono al lordo o al netto di eventuali ritenute d'acconto e/o trattenute previdenziali? Mi riferisco ad esemoio ai medici convenzionati con il SSN o agli agenti di commercio; insomma si deve fare attenzione all'importo della transazione o al totale fattura (imponibile + IVA)? Ho posto il quesito all'AdE ma non hanno saputo darmi alcuna risposta pur ammettendo che questa domanda è stata fatta da parecchi contribuenti, mi hanno consigliato di prororre l'interpello!

Nadia - 26/01/2012

Secondo le ultime risposte del 18/01, gli acquisti ripetuti presso lo stesso meccanico ad esempio, senza contratto, se non superano la soglia prevista, non vanno considerate! Uff

Roberto - 23/01/2012

Un mio cliente ha un negozio di alimentari (con un contratto di fornitura merce con un fornitore - distributore del marchio Conad)e ha emesso nel 2010 due fatture al suo fornitore per i premi (una per il saldo premi anno 2009 e la seconda per acconto premi anno 2010). La singola fattura non supera l'importo di 25.000 euro, ma la somma delle due sì. Devo considerarle legate da un contratto? e quindi inviare la comunicazione?

nadia - 23/01/2012

ma che differenza c'è tra pagamento frazionato, non frazionato e corrispettivo periodico?

arnaldo - 18/01/2012

consiglio una visita sul sito dell'agenzia, alcune cose che tutti davano per scontate sono cambiate, ormai è un delirio sto spesometro

stefania - 16/01/2012

mi associo alla domanda di questa ultima signora...... lo spesometro va inviato per la singola fattura o per il totale del fatturato dell'anno solare???????

silvia - 04/01/2012

Ancora non mi è chiaro se lo spesometro va inviato per singola fattura o per totale delle fatture che superano la soglia dei 25.000,00 annui. Come ci comportiamo nel caso di un ristorante o di un albergo che emette ricevute fiscali?

alessandra - 03/01/2012

le fatture di affitto relative a contratti stipulati prima del 01/01/2010 e che superano nell'anno la soglia, vanno comunicate? e ancora, i leasing mi sembra di aver capito che non vanno comunicati, giusto?

Anna - 03/01/2012

Avendo fatto gli aggiornamenti suggeriti dall'Agenzia delle Entrate, con la procedura fisco on line ho creato il file in formato .dcm, non riesco però a trasformarlo in formato .ccf adatto alla spedizione. Il n° verde dell'Agenzia delle Entrate dà lunghe attese. Che fare? In cosa sbaglio?????

Svetlana - 27/04/2012

Salve Anna, ho trovato questa info che sembra funzionare: "autenticazione dei files conformi: si deve selezionare la voce ‘documenti’, ‘autentica’; si apre una finestra nella directory C:\Entratel\documenti\controllati\ , si va nella sottodirectory utente1, dove era stato generato il file conforme, con estensione .dcm , lo si seleziona e si preme ‘apri’. A tal punto Entratel chiederà se l’autenticazione è finalizzata all’invio effettivo; a tale domanda si risponderà affermativamente. Il sistema chiede poi di inserire il dischetto della chiave privata, nonché la password di accesso. In seguito al processo di autenticazione del file .dcm verrà creato nella cartella C:\Entratel\invio\utente1 un file con estensione .ccf, che è il file da inviare via Internet." Cordialità, Svetlana

maria - 30/12/2011

I professionisti (come i medici, dentisti, chirurghi, ecc..)rientrano anche loro tra i soggetti obbligati? Grazie.

Luigia Lumia - 02/01/2012

si nessuna esclusione per i professionisti.

enrico - 23/01/2012

I medici convenzionati con il ssn percepiscono mensilmente compensi normalmente inferiori a 25.000 euro, tuttavia, se si fa riferimento all'anno solare, detti compensi superano abbondantemente il limite dei 25000 euro. Si chiede se, con riferimento all'anno 2010, detti soggetti siano obbligati ad effettuare la comunicazione telematica all'agenzia delle entrate di prossima scadenza al 31.01.2012. Gradirei mi fosse indicata, se esiste, un esplicita pronuncia dell'agenzia. Grazie

Rosalba - 29/01/2012

Si, i medici convenzionati hanno l'obbligo della comunicazione (anche se per me è superfluo atteso che il sotituto d'imposta è pubblico ma del resto perchè sorprendersi se sono anche obbligati allo studio di settore pur in presenza delle usl come committente!).Ho letto il chiarimento nella guida allo spesometro del Sole24ore.

AURELIE P - 22/12/2011

non so come comportarmi, ho il caso di un agente che ovviamente nel 2010 ha fatturato il saldo delle provvigioni 2009 e nel 2011 il saldo delle provvigioni 2010. allora la situazione è la seguente: se prendo il fatturato dal 01/01/2010 al 31/12/2010 supera la soglia dei 25000,00. se tolgo le fatture del saldo 2009 ( fatturato nel 2010) e aggiungo le fatture del saldo 2010 (fatturato nel 2011) non supera la soglia! che devo fare?? li metto o no? grazie

Luigia Lumia - 23/12/2011

faccia riferimento alle fatture emesse senza guardare la competenza, e segua in mancanza di istruzioni chiare la via prudenziale. Le casistiche sono veramente cosi tante e le istruzioni e i principi cosi' oscuri che non si puo' dire diversamente.

AURELIE P - 22/12/2011

domanda: affitti che superano la soglia dei 25000,00 euro: corrispettivi periodici. supponiamo che un cliente abbia fatturato nel 2010 solo affitti del 2008.... li devo mettere nell'elenco 2010?? anche se sono di competenza 2008?? (non ha fatturato ancora nulla per l'anno 2010!) garzie

Luigia Lumia - 23/12/2011

ritengo di si. che vanno indicati anche se sono relativi al 2008.

Gil - 22/12/2011

per le operazioni soggette al reverse charge Iva deve essere indicata anche l'iva o soltanto l'imponibile senza iva art. 17

Oscar - 06/01/2012

Io ho indicato solo l'imponibile senza IVA.

LUCIA - 22/12/2011

E' vero che è stato prorogato tutto al 31/01/12?? Se è così sono super felice perchè pensavo di dover passare le mie ferie natalizie in azienda a dover compilare gli elenchi... Un chiarimento: dove lavoro io facciamo esportazioni art. 8 comma 1 lettera c, da quanto ho capito da queste istruzioni sono operazioni che sono da indicare...ma queste sono già monitorate perchè prevedono l'emissione della bolla doganale, come mai sono da indicare? E cosa devo indicare nel campo partita iva? La partita iva per i paesi extra cee non viene indicata in fattura...Grazie mille in anticipo.

Berardo Viola - 21/12/2011

Io mi chiedo semplicemente: ma gli ordini professionali; o meglio l'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, quando si decide ad intervenire su questi adempimenti cervelottici che ci impongo... Quando si decide a prendere una posizione forte... Quando si decide a dare un senso alla sua esistemza... A volte mi chiedo ma i vertici fanno forse un'altro mestiere???

roberta - 21/12/2011

inserite o no le fatture passive di leasing? grazie

carla - 21/12/2011

Le autofatture su servizi intrastat vanno specificate ? Es. : fattura di servizi (redevances) da fornitore intacomunitario registrata poi nel registro iva vendita e acquisto come autofattura. Grazie Carla

Luigia Lumia - 23/12/2011

Le operazioni che sono già comunicate atttraverso i modelli Intra non devono essere comunicate.

Banjo - 21/12/2011

Secondo voi un soggetto cessato (liquidazione definitiva e cancellazione) nel 2011, deve inviare la comunicazione per il 2010?

Luigia Lumia - 23/12/2011

Bella domanda....a me viene da dire no.

STUDIO - 20/12/2011

In caso di contratti di convenzione con società che emettono buoni pasto, vanno inserite le fatture che sommate superano i 25.000? Grazie

Luigia Lumia - 23/12/2011

Stante l'attuale situazione ritengo di si.

Corrado - 20/12/2011

Bel quesito!! Un cliente con un contratto, es. costruzione di un capannone 300.000 Euro. Il contratto Inizia nel 2009 con le prime fatture. Ovviamente se nel 2010 ricevo fatture a monte di quel contratto le comunico con il totale, ma se nel 2010 ricevo una nota di credito relativa a quel contratto e in particolare ad una fattura del 2009, considero la nota di credito come un documento del contratto (quindi la detraggo dalla comunicazione del 2010) o come variazione di una fattura 2009 (quindi non comunico)?

Luigia Lumia - 23/12/2011

Nonostante il riferimento all'anno solare, la circ. 24/E/2011 (§ 3.2) ha precisato che, in caso di pagamento frazionato del corrispettivo di un unico contratto che preveda corrispettivi periodici, deve essere comunicato l'importo complessivo delle operazioni rese e ricevute nell'anno di riferimento anche se ilcorrispettivo è inferiore alla soglia. Ritengo pertanto che anche se tenendo conto della nota di credito si va sotto la soglia l'operazione deve essere comunicata. Il problema si pone se con la nota di credito si azzera l'importo delle fatture....la risposta non la so, io non terrei conto della nota di credito e lo farei. Pero' vista la proroga al 31 gennaio è probabile che ora avremo una serie di circolari di chiarimento e forse un altra proroga ancora!

Costanza - 20/12/2011

Buongiorno, per operazioni nei confronti di paesi Black list effettuate dal 01/01/10 al 30/06/10 (periodo in cui non c'era l'obbligo della dichiarazione "Black list") vanno indicate nello spesometro 2010? Grazie Cordiali Saluti Costanza

Luigia Lumia - 20/12/2011

Se le operazioni non sono monitorate con un altro adempimento si, vanno nell'elenco.

claudio - 20/12/2011

MA BASTA! GLI ORDINI CHE FANNO ? SI RIPARLA DI PROROGA MA QUI VA RIFATTA TUTTA LA COMUNICAZIONE; DOVREBBE ESSERE SEMPLICE TRASMISSIONE DI DATI REGISTRATI E NON INTERPRETAZIONE DEL PENSIERO DI CHI FA LEGGI E CIRCOLARI CONTRASTANTI. PER OGNI ELENCO SARA' SICURA LA SANZIONE E PAGHERANNO UNA TASSA IMPLICITA QUELLI CHE HANNO SEMPRE PAGATO, MENTRE I BANDITI VERI NON FARANNO COMUNQUE DICHIARAZIONI E LE COMUNICAZIONI.

Luigia Lumia - 20/12/2011

un atto di civilta, minima, dopo tutto questo delirio sarebbe... basta proroghe... e togliere tutte le sanzioni.

lucia - 20/12/2011

I Bizantini ci considererebbero complicati se non folli. Pare che in tutto questo mare di inutile burocrazia il lavoro sia solo un "effetto collaterale". Ci si deve dedicare moltissimo ai prospetti, alla carta, ai programmi, a litigare con i programmatori. Come quando si ha a cuore la vita dei lavoratori (morti bianche) e si risolve il problema alla radice con sanzioni, penali e non incentivando controlli collaborativi: ora controllo, ti do una mano a operare meglio e ripasso a vedere che sia fatto. Solo se non operi così ti punisco.

milena - 19/12/2011

grazie per questo manuale di sopravvivenza che ci fa sentire tutti più tranquilli mi rimane il dubbio se la dichiarazione vada inviata anche in assenza di operazioni rilevanti ai fini dello spesometro stesso (spesometro vuoto) inoltre le operazioni relative a leasing vanno incluse oppure no? le operazioni di leasing attive non andrebbero dichiarate in quanto le società di leasing avrebbero già dichiarato in merito mentre quelle passive si,in quanto il cliente del leasing non ha dichiarato, ad eccezione del leasing immobiliare, già oggetto di pubblica registrazione con eccezione però degli automezzi che vanno dichiarati di nuovo nonostate la loro iscrizione al PRA???!! torno di nuovo a non sentirmi molto tranquilla ...

Luigia Lumia - 20/12/2011

In assenza di operazioni rilevanti lo spesometro non va inviato. Le altre operazioni relative a leasing in teoria non ci andrebbero in quanto soggette alla comunicazione all'anagrafe tributaria -Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 5 agosto 2011 e Provvedimento n. 2011/165979 del 21.11.2011- il termine di invio per quesi soggetti scade il 31 gennaio. [Vedi il Provvedimento sul sito www.fiscoetasse.com]( http://www.fiscoetasse.com/normativa-prassi/11073-leasing-locazione-e-noleggio-rinviato-al-31-01-2012-il-termine-ultimo-per-l-invio-della-comunicazione-all-anagrafe-tributaria.html) . Se le operazioni non sono soggette a comunicazione invece vanno indicate.

Luigia Lumia - 21/12/2011

C'è un articolo sul Sole di oggi 21 dicembre che conferma il fatto che le operazioni di leasing non dovrebbero essere comunicate. Mentre devono essere comunicate le locazioni semplici e i noleggi.

AURELIE P - 22/12/2011

esatto.... l'ho letto anch'io!

Raffaella - 19/12/2011

Buongiorno, nel caso di prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti extraUE per le quali si emette fattura "fuori campo Iva art 7-ter", vanno indicate nello spesometro 2010 (visto che negli esempi vengono citati solo paesi UE)? E nel caso di prestazioni di servizi ricevute da soggetti extraUE per le quali si registrano le autofatture (art 17 comma 2)? Grazie Cordiali Saluti Raffaella

Luigia Lumia - 19/12/2011

io direi si, a meno che non si tratti di paesi back list per i quali è già stato fatto un altro elenco.

Chiara - 16/12/2011

Io mi chiedo invece se i contratti di agenzia rientrano? L'agente di commercio che fattura alla sua mandataria e supera nell'anno i 25.000 perché fattura 2.500€ circa al mese deve fare la scadenza o no, secondo voi?

Luigia Lumia - 17/12/2011

Alla fine di una silenziosa meditazione io sono arrivata alla conclusione che piuttosto che stare ancora a spremermi, era piu' semplice che decidessi di farli. Dopo questa decisione ho riguardato l'elenco dei clienti e ho deciso di farli anche per i contratti di consulenza superiori nell'anno a 25 milia euro, per tutti gli agenti, procacciatori di affari, promotori finanziari, contratti di affitto.... insomma piu' medito piu' aumenta la lista. Poi a proposito degli agenti anche alcune associazioni di categoria stanno inviando delle lettere agli agenti dicendo di farli. è quanto ti posso dire.... se vuoi avere la certezza di cosa chiede la norma o di quale era l'intenzione del legislatore penso che allora....la risposta non posso dartela. buona giornata.

Anna - 16/12/2011

Una storiella così balorda non l'avevo mai sentita: tutte le operazioni illegali passano attraverso la trafila «fatturazione-incasso con strumenti tracciabili-regolari dichiarazioni fiscali... ecc.» I pacchetti clienti e fornitori, per molte aziende, sono una risorsa. Mi chiedo: chi avrà accesso a tutti questi dati e... come li utilizzerà VERAMENTE?

Pierluigi - 16/12/2011

Ma se ho una fattura da 40000 ed una nota credito da 5000, cosa devo indicare ? Due righe, una per la fattura ed una per la nota di credito ? La singola fattura ma con importo decurtato ? In questo caso, se il mio cliente indica la stessa fattura ma con 40000 di importo, non e' che lo stato richiede un accertamento ? Grazie

Luigia Lumia - 19/12/2011

direi 35.000, al netto della nota di credito. Per le multe sinceramente non starei a preoccuparmi....

massimo imbrosciano - 15/12/2011

io quando ero piccolo ci credevo che nel 1999 andavamo alla base lunare alfa. piano piano ho capito che ci avrebbero ritardato in tutti i modi la partenza.

Oscar - 14/12/2011

Un delirio pazzesco. Ma dico io, non potevano fare l'elenco clienti-fornitori alla vecchia maniera, dove si inviavano TUTTE le fatture e le note di credito emesse nell'anno n ??!?!??!? Speriamo che qualche luminare di questo Governo tecnico ponga rimedio in qualche modo.

Luigia Lumia - 17/12/2011

Cari vecchi e tanto odiati elenchi: è proprio vero che è meglio "lu tintu cunusciutu ca lu buanu da cunusciri". Scusate se non capite traduco!!!

Oscar - 20/12/2011

Presuppongo sia siciliano...... cmq si è capito abbastanza :) ps: ottimo sito. grazie per le Vs. delucidazioni quotidiane.

Luigia Lumia - 20/12/2011

si è un detto siciliano che le nonne applicavano ai mariti!!! pero' mi sembra appropriato anche allo spesometro! ciao

lorena - 20/12/2011

ma che luminari e che governo tecnico ... sono una massa di imbroglioni ....

Luigi - 13/12/2011

Avrei una domanda. Ma con la nuova norma che si vuole inserire in manovra e che contempla il reato penale per falsa dichiarazione all'Agenzia delle Entrate. Una errata compilazione di questo come di tanti altri moduli e ammenicoli burocratici, implica il reato penale?

Luigia Lumia - 17/12/2011

se dovessero avere il sopravvento le sue tesi non ci sarebbero abbastanza carceri.... e quindi direi no.

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