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MANOVRA MONTI: PRELIEVO EXTRA SUI CAPITALI "SCUDATI" E ALTRE MISURE ANTI-EVASIONE

Manovra Monti: prelievo extra sui capitali "scudati" e altre misure anti-evasione

Sui capitali emersi dall’evasione con gli ultimi scudi fiscali la manovra Monti prevede un prelievo straordinario pari all’1,5%. Da chiarire le modalità di riscossione. Contro l’evasione rafforzata l’anagrafe tributaria.

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La manovra Monti ha introdotto, in nome della “equità” da più parti richiesta , una imposta straordinaria una tantum sulle “attività oggetto di rimpatrio o regolarizzazione” ovvero sui capitali oggetto degli scudi fiscali degli ultimi dieci anni i(decreti del 2001, 2003, 2009 del ministro Tremonti.
Parliamo di un ammontare di circa 182 miliardi regolarizzati all’epoca con aliquote agevolate tra il 4 e il 7% . Il gettito della nuova imposta dovrebbe arrivare a quasi tre miliardi di euro.

1) Il nuovo prelievo

Si tratta di una percentuale dell’1,5% che si applica a capitali in qualsiasi forma:
  • titoli e prodotti finanziari
  • attività immobiliari
  • gioielli
  • opere d’arte

L’imposta straordinaria dovrà essere saldata in due rate, una entro il 16 febbraio 2012 e una entro il 16 febbraio 2013.

La sanzione prevista per l’omesso versamento è particolarmente severa: si tratta infatti una cifra “pari all’importo non versato”, si raggiunge quindi il 3% sul capitale scudato.
Nella bozza del decreto la riscossione è affidata agli intermediari (istituti di credito, Sgr, fiduciarie) che hanno in deposito o comunque gestiscono le somme regolarizzate, ma non è chiarito il caso in cui i contribuenti abbiano spostato i capitali dopo l’emersione ma prima dell’entrata in vigore della nuova norma. Pare che gli intermediari finanziari saranno tenuti a segnalare all’amministrazione finanziaria i contribuenti con cui è cessato il rapporto per i quali non sia stata versata l’imposta.
Un provvedimento successivo dovrà chiarire anche come verranno considerate eventuali minusvalenze o plusvalenze risultato delle attività finanziarie realizzate dopo la regolarizzazione.

2) Altre misure anti-evasione

La Manovra Monti rafforza inoltre la lotta all’evasione con altre misure tecniche e amministrative volte alla semplificazione e alla trasparenza quali:
  • la riduzione della soglia di utilizzo del contante a 1000 euro
  • il rafforzamento delle indagini bancarie,già iniziato dal governo Berlusconi, con l’ obbligatoria comunicazione periodica delle movimentazioni dei conti correnti con gli importi e ogni altra informazione utile da parte degli intermediari finanziari all’anagrafe tributaria
  • la scomparsa del divieto per l’amministrazione finanziaria di accedere e controllare le posizioni dei contribuenti nell'Anagrafe Tributaria più di una volta per semestre
  •  l’istituzione di un regime agevolato con sostanziali semplificazioni amministrative e contabili e con la possibilità di avere assistenza diretta dagli uffici del fisco per le imprese individuali, società di persone e professionisti in cambio di una adesione alla tracciabilità completa delle proprie operazioni finanziarie.

3) Dossier Manovra Monti

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Commenti

Mario Rossi - 11/12/2011

dal blog www.dirittoedemocrazia.wordpress.com Gli evasori vanno colpiti, ma con strumenti legittimi ed efficaci Tra le tante misure previste nella manovra del governo Monti, ve n’è una in particolare che merita delle specifiche osservazioni: le attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione (i cosiddetti capitali e patrimoni “scudati” ai sensi delle previsioni del 2001 e del 2009) sono soggette a un’imposta straordinaria dell’1,5 per cento. L’imposizione è stata salutata, soprattutto a sinistra, come un chiaro elemento di riequilibrio ed equità sociale; magari, rammaricandosi per la percentuale troppo bassa ed auspicandone un aumento. Ebbene, ovviamente senza voler prendere posizione in favore degli evasori, non si può proprio tacere di fronte alle evidenti difficoltà di forma e di sostanza. Probabilmente, la norma viola il precetto costituzionale di concorrenza alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva: è quanto meno irragionevole imporre una prestazione tributaria sulla base di una situazione patrimoniale fotografata dieci anni prima, o anche solo due anni fa. Certamente, essa viola il principio dell’affidamento, di rilievo comunitario secondo la prevalente giurisprudenza, e, quindi, anche costituzionale: il contribuente, seppure probabile evasore, ha il diritto di non veder modificate successivamente le condizioni alle quale ha aderito alla emersione delle suddette attività. Vi è poi un serio problema di efficace applicabilità della normativa, tanto da far sospettare, considerata la sua autorevole e competente fonte, che si tratti di una voluta conseguenza piuttosto che di un incidente di percorso. In estrema sintesi e senza troppi tecnicismi, il meccanismo era il seguente: il cittadino che nel corso degli anni, per vari motivi (si può presumere, in particolare per sottrarre a imposizione redditi, utili e comunque attività), avesse esportato illegalmente capitali e beni all’estero, aveva l’opportunità di sanare la propria posizione con il rimpatrio o la regolarizzazione degli stessi dietro versamento di una esigua percentuale del loro valore; presentava presso un intermediario abilitato (banche, poste, s.i.m. o finanziarie) una dichiarazione di emersione in duplice copia, una restava all’intermediario e l’altra gli veniva restituita per ricevuta; l’intermediario provvedeva a trattenere e versare l’imposta prevista in maniera anonima, indicando nell’apposito modello solo i dati aggregati e gli importi complessivi; nessun dato relativo al contribuente veniva comunicato all’Amministrazione finanziaria, che in ogni caso non poteva utilizzare la procedura di emersione per attività, anche successive, di verifiche, controlli e accertamenti nei confronti dello stesso; addirittura, nel caso in cui tali attività fossero state comunque poste in essere, il contribuente poteva inibirle, semplicemente e definitivamente, con la sola esibizione della copia della regolare dichiarazione di emersione. Inoltre, non vi era obbligo alcuno di trattenere i capitali (o i titoli relativi agli altri beni) presso l’intermediario incaricato della sanatoria; i beni (o i titoli) potevano essere tranquillamente e legalmente spostati presso altro intermediario completamente all’oscuro dell’emersione, ovvero consumati o alienati in parte o per intero. Se tutto ciò è corretto, fermi restando i profili di dubbia costituzionalità della norma, sarà molto difficile ricavarne qualcosa. Resta solo da capire se il comportamento e le dichiarazioni di certa parte della sinistra, soprattutto il PD e il suo segretario, siano frutto di sconcertante ingenuità o di scarsa competenza. E, di contro, se il governo abbia dimostrato tutta la sua arguta scaltrezza.

Madic - 08/12/2011

Ma dico io ! Monti anzichè ammazzare i poveri, i pensionati, i lavoratori a 1000 euro al mese e costringerli veramente a motire di fame non poteva colpire le grandi proprietà, i grandi capitali aumentando l'Irpef di 4 o 5 punti su tutte le dichiarazioni superiori a 100000 euro/anno ? NO! doveva prendere nelle tasche dei poveri. Ammazzazo oh! com'è intelligente e paraculo, ma anche infame.

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