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TABELLE ACI 2026 PER IL CALCOLO DEL FRINGE BENEFIT PUBBLICATE IN GAZZETTA

Tabelle ACI 2026 per il calcolo del fringe benefit pubblicate in Gazzetta

Pubblicate le Tabelle ACI 2026 nella GU del 23.12.2025, utili per la determinazione del fringe benefits nel caso di concessione in uso ai dipendenti di veicoli aziendali

Forma Giuridica: Prassi - Comunicato
Numero del 23/12/2025
Fonte: Gazzetta Ufficiale
Ascolta la versione audio dell'articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23.12.2025 Suppl. Ordinario n. 40, il comunicato con cui l’Agenzia delle entrate ha reso note le tabelle elaborate dall’Automobile Club d’Italia per il 2026, utili per la determinazione del fringe benefits, cioè della retribuzione in natura che deriva dalla concessione in uso ai dipendenti dei veicoli aziendali che vengono destinati ad uso promiscuo per esigenze di lavoro e per esigenze private, ai sensi dell’art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR.

Il beneficio tassabile è imponibile per il lavoratore sia ai fini fiscali che previdenziali e si desume dalle tabelle ACI pubblicate ogni anno sulla Gazzetta Ufficiale.

NOVITA': E' disponibile il tool di simulazione delle nuove detassazioni previste per il 2026 con aggiornamenti gratuiti fino alla approvazione definitiva della nuova legge di bilancio

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1) Le tabelle ACI valide per il 2026

Le tabelle ACI valide per il 2026 sono suddivise in:

  • Autoveicoli in produzione cosi distinte:
    • autoveicoli a Benzina, 
    • autoveicoli a Gasolio,
    • autoveicoli a Benzina-GPL, 
    • autoveicoli ibrido-Benzina,
    • autoveicoli ibrido-Gasolio,
    • autoveicoli ibridi plug-in;
    • autoveicoli elettrici.
  • Autoveicoli fuori produzione ugualmente distinti in base alla modalità di alimentazione:
    • autoveicoli a Benzina, 
    • autoveicoli a Gasolio,
    • autoveicoli a Benzina-GPL, Benzina-Metano e Metano esclusivo
    • autoveicoli ibrido-Benzina,
    • autoveicoli ibrido-Gasolio,
    • autoveicoli ibridi plug-in,
    • Autoveicoli elettrici.
  • Motoveicoli.
  • Autocaravan.

Scarica qui le Tabelle ACI 2026

Ricordiamo che l’ACI (www.aci.it) elabora due tipologie di tabelle:

  1. le tabelle che riportano i costi chilometrici di esercizio correlati all’effettuazione di trasferte per conto dell’azienda con impiego dell’auto propria da parte del dipendente o collaboratore;
  2. le tabelle contenenti i fringe benefits imponibili in capo al dipendente o collaboratore, al quale l’azienda concede il veicolo aziendale in uso promiscuo (aziendale e privato).

Le prime vengono pubblicate dall’ACI due volte l’anno (all’incirca a marzo e a settembre), mentre le seconde, ovvero quelle indicate nel presente articolo, sono pubblicate una volta l’anno entro il 31/12.

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2) Fringe benefit auto aziendali: criteri di determinazione nel 2026

Anche per il 2026 resta confermato il meccanismo di tassazione basato su:

  • costo chilometrico ACI × 15.000 km;
  • applicazione della percentuale prevista dalla normativa vigente.

Le tabelle ACI 2026 includono:

  • autovetture benzina e gasolio;
  • veicoli benzina-GPL e ibridi benzina-GPL;
  • veicoli ibridi benzina (mild, full e plug-in);
  • autovetture elettriche, per le quali continua ad applicarsi la percentuale agevolata del 25%.

Il valore così determinato costituisce reddito di lavoro dipendente, da assoggettare a:

  • IRPEF;
  • contributi previdenziali.

Uso promiscuo dell’auto e rilevanza delle nuove Tabelle ACI 2026

Le Tabelle ACI 2026 devono essere utilizzate:

  • per i veicoli assegnati ai dipendenti nel corso del 2026;
  • per i veicoli già in uso negli anni precedenti, se il contratto prevede il ricalcolo annuale del fringe benefit.

Resta ferma la regola secondo cui il fringe benefit è determinato a prescindere dall’effettiva percorrenza e non rilevano i chilometri realmente percorsi dal dipendente.

Fringe benefit, trasferte e tracciabilità delle spese: il nuovo quadro fiscale

Accanto all’aggiornamento delle Tabelle ACI, assume particolare rilievo il nuovo regime di tracciabilità delle spese di trasferta e di rappresentanza, chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la recente Circolare n. 15/2025. In base ai recenti chiarimenti:

  • le spese di trasferta rimborsate al dipendente sono deducibili e non imponibili solo se tracciabili;
  • la tracciabilità è richiesta anche per le spese di vitto, alloggio e trasporto sostenute in missione;
  • i pagamenti devono avvenire tramite strumenti tracciabili (carte, bonifici, app di pagamento).

La mancata tracciabilità può comportare quindi l'indeducibilità del costo per il datore di lavoro e la possibile riqualificazione fiscale in capo al dipendente.

Fonte immagine: ChatGPT

Tag: LAVORO DIPENDENTE LAVORO DIPENDENTE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE

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