Contributo doganale sulle spedizioni di modico valore: chiarimenti dalle Dogane
L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato la Circolare n. 37/2025 sul contributo da 2 euro per le importazioni fino a 150 euro dal 1° gennaio 2026: i chiarimenti in sintesi
Forma Giuridica: Prassi - Circolare
Numero 37 del
30/12/2025
Fonte: Agenzia delle Dogane
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Con la circolare n. 37 del 30 dicembre 2025, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fornisce le prime istruzioni operative sull’applicazione del nuovo contributo doganale introdotto dalla Legge di bilancio 2026 (art. 1, commi da 126 a 129), destinato alla copertura delle spese amministrative connesse agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi.
Il contributo, pari a 2 euro per ciascuna spedizione, si applica alle importazioni definitive effettuate dal 1° gennaio 2026 e riguarda un numero molto ampio di operazioni, incluse quelle legate al commercio elettronico.
La norma prevede che il contributo sia dovuto per le spedizioni che presentano congiuntamente le seguenti caratteristiche:
- provenienza da Paesi extra UE;
- valore dichiarato non superiore a 150 euro;
- vincolo al regime di immissione in libera pratica (importazione definitiva).
La circolare chiarisce che il contributo si applica indipendentemente dalla natura della transazione, comprendendo:
- spedizioni B2C (commercio elettronico verso consumatori finali);
- spedizioni B2B (acquisti tra operatori economici);
- invii da privato a privato, anche in assenza di carattere commerciale.
Restano invece escluse le merci al seguito dei passeggeri immesse in libera pratica mediante dichiarazione verbale, in quanto non riconducibili alla nozione di “spedizione”.
La definizione di “spedizione” ai fini del contributo
Un passaggio centrale della circolare riguarda la definizione di spedizione, concetto non esplicitato dalla legge nazionale. L’Agenzia richiama la prassi unionale e, in particolare, le Note esplicative IVA sul commercio elettronico della Commissione europea. Secondo tale impostazione, per spedizione (consignment) si intendono: “Merci spedite simultaneamente dallo stesso speditore allo stesso destinatario e oggetto di un unico contratto di trasporto”.
Ne deriva che più ordini inseriti in un’unica spedizione, con un solo documento di trasporto, costituiscono una sola spedizione, anche se riferiti a venditori diversi.
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1) Dichiarazioni ordinarie H1: valore rilevante
Per le dichiarazioni ordinarie (H1), il contributo viene liquidato direttamente in dichiarazione, insieme agli altri tributi dovuti.
Ai fini della verifica della soglia dei 150 euro, occorre fare riferimento al valore in dogana, determinato secondo gli articoli da 69 a 76 del Codice doganale unionale, cioè il valore imponibile ai fini daziari.
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2) Dichiarazioni semplificate H7: regole particolari
Diversa è la disciplina per le dichiarazioni semplificate H7, utilizzate soprattutto per le spedizioni di modico valore nel commercio elettronico.
Poiché il tracciato H7 non consente la liquidazione diretta di tributi o contributi (salvo l’IVA), la circolare prevede una contabilizzazione periodica del contributo, nelle more dell’adeguamento dei sistemi informativi.
Valore da considerare
Per le dichiarazioni H7, la soglia dei 150 euro va verificata sulla base del valore intrinseco:
- per merci commerciali: prezzo delle merci al netto di trasporto, assicurazione e oneri;
- per merci non commerciali: prezzo che sarebbe stato pagato in caso di vendita.
Adeguamento delle garanzie
I dichiaranti che utilizzano il tracciato H7 dovranno, entro febbraio 2026, adeguare le garanzie sui conti di debito (DPO) in misura almeno pari ai contributi dovuti sulla metà della media mensile delle dichiarazioni H7 presentate nel 2025.
Contabilizzazione quindicinale e pagamento
Per le dichiarazioni semplificate H7, il contributo di 2 euro per spedizione non viene liquidato in tempo reale al momento dello sdoganamento, ma segue una procedura di contabilizzazione e pagamento differita, disciplinata dagli articoli 105 e 108 del Codice doganale dell’Unione (CDU).
Il contributo deve essere dichiarato, contabilizzato e versato su base quindicinale, distinguendo le operazioni in due periodi fissi:
- prima quindicina: dichiarazioni H7 registrate dal 1° al 15 del mese;
- seconda quindicina: dichiarazioni H7 registrate dal 16° giorno fino all’ultimo giorno del mese.
Per ciascuna quindicina, il dichiarante deve determinare l’importo complessivo del contributo dovuto, sommando i contributi riferiti a tutte le dichiarazioni H7 rientranti nel periodo.
Termine di pagamento
Il versamento del contributo deve essere effettuato entro 15 giorni successivi alla fine della quindicina di riferimento.
Ad esempio:
- contributi relativi alle H7 dal 1° al 15 gennaio → pagamento entro il 30 gennaio;
- contributi relativi alle H7 dal 16 al 31 gennaio → pagamento entro il 15 febbraio.
In questa prima fase di applicazione, in attesa dell’adeguamento dei sistemi informatici dell’Agenzia delle Dogane, il pagamento avviene secondo una procedura manuale e dichiarativa. In particolare:
- il dichiarante effettua il pagamento presso il servizio cassa dell’ufficio doganale presso cui sono state registrate le dichiarazioni H7;
- il versamento avviene tramite bolletta A22, con addebito dell’importo complessivo sul conto di debito;
- nella sezione “note” della bolletta A22 deve essere indicata chiaramente la quindicina di riferimento.
Il fac-simile del modello di dichiarazione è disponibile in allegato e può essere scaricato di seguito: Modello di dichiarazione riepilogativa per il versamento quindicinale del contributo H7 (circolare ADM n. 37/2025).
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3) Periodo transitorio: più tempo per adeguare i sistemi e pagare il contributo
L’introduzione del contributo doganale sulle spedizioni di modico valore ha evidenziato fin da subito alcune criticità operative, soprattutto per gli operatori che utilizzano procedure di sdoganamento completamente automatizzate. Si tratta, in particolare, delle importazioni che finora hanno beneficiato della franchigia doganale prevista per le merci di valore trascurabile dal Regolamento (CE) n. 1186/2009, per le quali i sistemi informativi non sono immediatamente pronti a gestire le nuove modalità di calcolo e pagamento del contributo.
Per evitare blocchi operativi e garantire la continuità delle catene logistiche, l’Agenzia delle Dogane ha quindi previsto un apposito periodo transitorio, tenendo conto anche dei principi dello Statuto del contribuente.
In questa fase, con la Circolare ADM n. 1/2026, vengono temporaneamente riviste le regole indicate nella circolare n. 37/2025, consentendo una maggiore flessibilità nelle modalità di versamento del contributo.
In concreto, fino al 28 febbraio 2026, sia per le importazioni dichiarate in forma ordinaria (H1) sia per quelle in forma semplificata (H7), il contributo potrà essere gestito tramite contabilizzazione e pagamento periodici.
Le importazioni effettuate dal 1° gennaio al 28 febbraio 2026 confluiranno quindi in un’unica dichiarazione riepilogativa, da presentare entro il 15 marzo 2026 secondo il modello allegato alla circolare n. 37/2025 (Modello di dichiarazione riepilogativa per il versamento quindicinale del contributo).
Dal 1° marzo 2026, invece, entreranno a regime le modalità ordinarie. Per le dichiarazioni doganali in forma ordinaria (H1), il contributo dovrà essere calcolato e versato direttamente in dichiarazione, utilizzando il codice tributo 159. Per le operazioni in forma semplificata (H7), salvo nuove indicazioni, continuerà ad applicarsi il sistema di contabilizzazione e pagamento periodici già previsto dalla circolare.
Infine, l’Agenzia chiarisce che, durante il periodo transitorio, l’eventuale assenza del codice tributo 159 nella dichiarazione H1 non comporta automaticamente il blocco dello svincolo delle merci né l’applicazione di sanzioni per omesso o ritardato pagamento, proprio per consentire agli operatori di completare gli adeguamenti tecnici necessari.
Fonte immagine: ChatGPT
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DOGANE E COMMERCIO INTERNAZIONALE
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