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DAZI USA: LA CORTE SUPREMA RIDISEGNA I CONFINI DEL POTERE ESECUTIVO

Dazi USA: la Corte Suprema ridisegna i confini del potere esecutivo

La Corte Suprema limita l’uso dell’IEEPA e riafferma la competenza esclusiva del Congresso in materia di dazi.

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Il perimetro dei poteri presidenziali in materia commerciale viene ridefinito con nettezza, fissando un limite chiaro all’azione dell’Esecutivo, l’IEEPA non può essere invocato come base giuridica per l’imposizione di dazi né interpretato come fonte implicita di potestà tariffaria.

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1) Dazi e separazione dei poteri: il confine fissato dalla Corte

Con la decisione del 20 febbraio 2026, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito in modo netto che l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) non autorizza il Presidente a imporre dazi. La pronuncia rappresenta un arresto di portata costituzionale in materia di separazione dei poteri e politica commerciale.

Il cuore della decisione è lineare: il potere di imporre e riscuotere imposte, dazi e accise appartiene al Congresso; l’IEEPA, pur attribuendo al Presidente la facoltà di investigare, bloccare durante un’indagine, regolare, dirigere e imporre, annullare, invalidare, prevenire o vietare l’importazione o l’esportazione, non contiene alcun riferimento espresso alla possibilità di introdurre dazi o altre misure impositive. Secondo la Corte, il termine “regulate” non può essere interpretato come comprensivo del potere impositivo, in quanto la tassazione costituisce una prerogativa distinta, tradizionalmente esercitata mediante deleghe esplicite e circoscritte. L’assenza di precedenti storici – nessun Presidente, in quasi cinquant’anni di vigenza dell’IEEPA, aveva imposto dazi sulla base di tale norma – rafforzerebbe questa conclusione.

La Corte afferma che un potere di così ampia incidenza sull’economia nazionale non può ritenersi implicitamente delegato sulla base di espressioni generiche: occorre una previsione legislativa chiara, specifica e inequivoca. Poiché l’IEEPA non contiene una simile attribuzione, la pretesa tariffaria dell’Esecutivo non trova fondamento normativo.

Sul piano procedurale, la Court of International Trade (CIT) aveva accolto i ricorsi di imprese e Stati federati e la recente pronuncia definisce in via definitiva l’interpretazione dell’IEEPA sotto il profilo tariffario.

I provvedimenti presidenziali oggetto di giudizio si articolavano in due blocchi originari:

  1. Dazi connessi al traffico di stupefacenti:
    • 25% sulla maggior parte delle importazioni da Canada e Messico;
    • 10% sulle importazioni cinesi (poi aumentate).
  2. Reciprocal tariffs legati ai deficit commerciali:
    • aliquota minima del 10% su tutte le importazioni;
    • maggiorazioni fino al 125% su beni cinesi, con un livello effettivo complessivo pari al 145%.

Successivamente, nel corso del 2025 l’Amministrazione aveva introdotto numerose modifiche e l’esenzione di specifiche categorie merceologiche – tra cui caffè, tè, spezie e fertilizzanti – dal regime dei dazi reciproci.

Tale dinamica negoziale ha condotto a un’intesa quadro tra Stati Uniti e Unione europea, in forza della quale è stato concordato un livello tariffario stabilizzato intorno al 15% per la generalità delle merci europee.

2) Le conseguenze operative e strategiche per gli importatori

La decisione apre un fronte rilevante sul piano doganale e contenzioso, prospettato da mesi ed in attesa di un giudizio da parte della Corte, anche tenuto conto che la declaratoria secondo cui l’IEEPA non conferisce potere tariffario non determina automaticamente il rimborso dei dazi già riscossi. 

La sentenza riafferma un principio strutturale: in materia di dazi, il Presidente non dispone di un potere autonomo in tempo di pace e non può ricavarlo da formule generiche che gli consentano di intervenire sulle importazioni. L’IEEPA non costituisce una delega tariffaria implicita e non può essere utilizzato quale strumento di politica doganale generale in assenza di una previsione espressa del Congresso.

Sul piano operativo, tuttavia, la decisione non determina automaticamente la restituzione dei dazi versati. La concreta possibilità di recupero dipende dallo stato delle singole operazioni, dai termini di liquidazione, dall’eventuale proposizione di protest e dalla strategia processuale già adottata.

Per le imprese importatrici si impone dunque un monitoraggio puntuale e tempestivo delle operazioni interessate, con una valutazione caso per caso che tenga conto:

  • dell’ammontare dei dazi corrisposti;
  • dei costi amministrativi e legali connessi alla presentazione dei protest o all’avvio di azioni giudiziarie;
  • dei termini decadenziali applicabili;

In presenza di volumi rilevanti, l’analisi economica diventa determinante: non tutte le posizioni giustificano necessariamente un contenzioso, ma l’inerzia può comportare la perdita definitiva del diritto al rimborso.

La pronuncia della Corte Suprema chiude il capitolo interpretativo sull’IEEPA; si apre ora una fase eminentemente gestionale, nella quale la tutela degli interessi economici dipenderà dalla capacità degli operatori di attivare, in modo selettivo e strategico, gli strumenti procedurali disponibili.

 

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