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ELIMINAZIONE DELLA FRANCHIGIA DOGANALE PER LE SPEDIZIONI SOTTO I 150 EURO

Eliminazione della franchigia doganale per le spedizioni sotto i 150 euro

Le novità introdotte dal Regolamento n. 382/2026

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Dal 1° luglio 2026 cambia radicalmente il regime doganale delle spedizioni di modico valore: il Regolamento n. 382/2026 elimina la storica franchigia sotto i 150 euro e introduce, in via transitoria, un dazio di 3 euro per articolo in determinati casi. La riforma, motivata dall’esplosione dei flussi e-commerce e dalla necessità di rafforzare i controlli, inaugura un modello ibrido destinato a incidere profondamente sulle strategie operative degli operatori e sugli equilibri del sistema IOSS.

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1) Il nuovo dazio UE sulle spedizioni e-commerce

L’art. 1 del Regolamento n. 382 dell’11 febbraio 2026 sopprime, a decorrere dal 1° luglio 2026, il capo V del titolo II del regolamento (CE) n. 1186/2009, che prevede una franchigia dai dazi all’importazione per le spedizioni composte di merci di valore trascurabile, spedite direttamente da un paese terzo a una persona che si trova nella Comunità.

Al contempo, in sostituzione della franchigia eliminata ai sensi dell’articolo 1, l’art. 2 dello stesso Regolamento introduce una misura transitoria, a decorrere dal 1° luglio 2026 e fino al 1° luglio 2028, consistente nell’applicazione di un dazio doganale di 3 euro per articolo, su spedizioni il cui valore intrinseco non superi un totale di 150 euro, se:

a) l’importazione dei beni è esente dall’IVA a norma dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera c bis), della direttiva 2006/112/CE (cosiddetto regime IOSS); oppure

b) le merci sono contenute in spedizioni postali quali definite all’articolo 1, punto 24, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

Dunque, il trattamento tariffario temporaneo semplificato di 3 euro, applicabile per articolo contenuto in spedizioni di valore inferiore a 150 euro, senza considerare l’origine dei beni, si applica a tutti gli operatori economici che si sono registrati per il regime speciale dello sportello unico per le importazioni, il «regime IOSS», e che si avvalgono di tale regime, nonché alle merci contenute in spedizioni postali. Per contro, la tariffa doganale comune continua ad applicarsi a tutti gli altri operatori non registrati per il regime IOSS.

Si tratta di una novità estremamente rilevante, che introduce in ambito e-commerce un vero e proprio dazio unionale, del tutto nuovo ed estremamente peculiare nello scenario della fiscalità di confine.

La ratio di tale previsione è da rinvenirsi nella crescita esponenziale del commercio elettronico e, dunque, nell’aumento del volume delle importazioni di modico valore, che hanno reso oltremodo difficile per le autorità doganali vigilare in maniera efficace sul rispetto dei requisiti fiscali e non fiscali.

In aggiunta, come esplicitato nel considerando 3 del Regolamento, in un contesto doganale digitalizzato in cui sono disponibili dati elettronici per tutte le merci importate, indipendentemente dal loro valore, è stato ritenuto non più giustificato mantenere una franchigia doganale, originariamente introdotta per evitare oneri amministrativi sproporzionati per le autorità doganali, le imprese e i privati. Allo stesso tempo, tenuto conto dei volumi significativi delle importazioni di modesto valore, è diventato necessario tutelare in modo più efficiente gli interessi finanziari dell’Unione e dei suoi Stati membri.

In altre parole, l’elevato volume di piccoli pacchi che entrano nell’Unione costituisce ormai una sfida estremamente rilevante e, per questo motivo, si è reso necessario eliminare la franchigia basata su soglie; in ogni caso, nell’attesa della nuova infrastruttura informatica centralizzata dell’Unione, necessaria per il calcolo e la notifica dell’obbligazione doganale, è stato ritenuto opportuno introdurre una misura transitoria temporanea – il dazio di 3 euro – per facilitare la concreta attuazione dell’eliminazione della franchigia.

Allo stesso tempo, l’Articolo 3 del Regolamento introduce due clausole di valutazione e riesame:

  • la prima, entro il 1° ottobre 2026 e successivamente ogni mese, per valutare se si verifichi una deviazione dei flussi commerciali (in particolare dal regime IOSS verso un regime non IOSS, finalizzata a evitare che gli attori versino il dazio forfettario temporaneo); in caso positivo, la Commissione presenta, se del caso, una proposta di misura transitoria di cui all’articolo 2 per tutte le merci contenute in spedizioni il cui valore intrinseco non superi complessivamente 150 EUR;
  • la seconda, Entro il 1° dicembre 2027, per valutare se un’infrastruttura informatica centralizzata dell’Unione per riscuotere i dazi all’importazione sulle spedizioni per la vendita a distanza sarà realisticamente operativa entro il 1° luglio 2028. In caso negativo, la Commissione presenta, se del caso, una proposta di proroga della misura transitoria di cui all’articolo 2.

2) La doppia ipotesi di tassazione

Il dato più interessante della nuova misura adottata in luogo della franchigia è costituito dal fatto che non è stato solo introdotto un dazio provvisorio e transitorio di 3 euro per item, ma una doppia ipotesi di tassazione.

Infatti, come anticipato sopra, il trattamento tariffario temporaneo semplificato, basato su un unico importo specifico di dazio doganale di 3 euro per articolo, si applicherà a tutti gli operatori economici che si sono registrati per il regime speciale IOSS, nonché alle merci contenute in spedizioni postali, mentre la tariffa doganale comune continuerà ad applicarsi a tutti gli altri operatori non registrati per il regime IOSS.

Il risultato della nuova disposizione sarà un sistema dove, da una parte, chi si avvale del sistema IOSS corrisponde un dazio fisso pari a 3 euro che, di fatto, applicato ad ogni singolo articolo (inteso come categoria merceologica identificata da una specifica sottovoce doganale, e non come singolo pezzo fisico), potrebbe rivelarsi anche di molto superiore al valore intrinseco della singola spedizione; dall’altro, chi non si avvale di tale sistema e procede con le dichiarazioni ordinarie, senza franchigia, corrisponderà il dazio di tariffa ordinario.

Non a caso, la prima clausola di valutazione e riesame ha proprio lo scopo di evitare una deviazione dei flussi commerciali dal regime IOSS verso un regime non IOSS, con conseguente svuotamento dello stesso regime. In esito al riesame, che la Commissione effettuerà entro il 1° ottobre 2026, si valuterà una eventuale misura transitoria, con applicazione del trattamento tariffario temporaneo semplificato per tutte le merci contenute in spedizioni il cui valore intrinseco non superi complessivamente 150 euro, a prescindere dall’applicazione del regime IOSS.

In pratica, per ciascuna tipologia di articolo individuata secondo la sottovoce doganale contenuta in un pacco, verrà applicato il dazio fisso di 3 euro. Questo significa che, ad esempio, un pacco contenente sia libri che magliette sarà soggetto a due dazi separati, uno per ciascuna categoria, anche se all’interno vi sono più unità della stessa tipologia.

3) Il rapporto con il contributo di 2 Euro introdotto dalla Legge di bilancio 2026

La legge n. 199 del 30.12.2025 (la Legge di Bilancio 2026) ha istituito con l’art. 1, commi da 126 a 128, un contributo di 2 euro alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi. Tale contributo si applica alle spedizioni di beni provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea e di valore dichiarato non superiore a 150 euro.

La norma, nell’introdurre il contributo, riporta un generico riferimento al rispetto della normativa dell'Unione europea in materia doganale e fiscale, e uno più specifico all’applicazione dello stesso in coerenza con le disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione.

Tuttavia, il contributo, a differenza del dazio doganale europeo di 3 euro che si applica per articolo (inteso come categoria merceologica identificata da una specifica sottovoce doganale) contenuto nella spedizione di modico valore, si applica per ciascuna spedizione.

Dunque, la gestione di tale contributo, laddove esso non dovesse essere oggetto di sospensione o congelamento, unita alla nuova misura del trattamento tariffario temporaneo semplificato di 3 euro, comporterà inevitabili complessità applicative, operative e contabili per gli importatori.

Sul tema si discuterà ancora molto, sia nel nostro Paese, sia a livello europeo, anche in relazione ad un’eventuale illegittimità sostanziale della misura italiana che, nonostante la qualificazione come contributo confermata recentemente dall’Agenzia delle dogane con la Circolare n. 4 del 2025, appare come un vero e proprio dazio doganale o misura similare, alla stessa stregua del dazio europeo di 3 euro.

 

Fonte immagine: ChatGPT
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