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IMPORTAZIONI DI GAS E GNL: IL REGOLAMENTO (UE) 2026/261 E I CHIARIMENTI ADM

Importazioni di gas e GNL: il Regolamento (UE) 2026/261 e i chiarimenti ADM

Le nuove restrizioni alle importazioni di gas (non solo) russo: ambito applicativo e procedure autorizzative

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Il Regolamento (UE) 2026/261 introduce il progressivo divieto di importazione di gas naturale e GNL dalla Federazione Russa. Il regolamento in oggetto, tuttavia, introduce anche un obbligo autorizzativo in capo agli importatori di gas e GNL originario di paesi diversi dalla Russia. Attraverso la Circolare ADM n. 5/2026 del 17 febbraio 2026, l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli ha fornito importanti chiarimenti sull'ambito di applicazione del divieto, sul rilascio delle autorizzazioni e sui soggetti obbligati.

Di seguito una disamina delle principali caratteristiche del divieto e del regime autorizzativo previsto. 

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1) Ambito di applicazione: beni interessati e definizione di "Paese di produzione"

Come specificato dall’ADM, il Regolamento stabilisce che è vietata – a partire dal 18 marzo 2026 - l'importazione di gas naturale allo stato gassoso (via pipeline) originario della Federazione Russa o esportato, direttamente o indirettamente, dalla Federazione Russa (salve le esenzioni transitorie di cui all'art. 4). Analogamente, è vietata l'importazione di GNL originario della Russia o esportato, direttamente o indirettamente, dalla Russia, o ottenuto da gas estratto in Russia; il divieto si applica anche alle miscele per la quota di contenuto russo.

I divieti riguardano, nello specifico, i prodotti classificati con i codici NC 2711 11 00 e NC 2711 21 00, corrispondenti rispettivamente al gas naturale allo stato gassoso e al gas naturale liquefatto.

La nuova disciplina prevede un'interpretazione estensiva del concetto di provenienza russa, al fine di contrastare eventuali pratiche elusive. Per il gas importato tramite pipeline, il divieto riguarda tutto il gas originato o esportato, direttamente o indirettamente, dalla Federazione russa. Ciò significa che tutto il gas estratto in Russia e trasportato attraverso gasdotti nell'UE è soggetto al divieto, indipendentemente dal fatto che sia importato direttamente nell'UE dalla Russia o esportato da un Paese terzo.

Per il GNL, il divieto si estende anche al gas estratto in Paesi diversi dalla Russia che sia stato liquefatto o rigassificato sul territorio russo.

La corretta individuazione del Paese di produzione costituisce elemento essenziale per l'applicazione della disciplina. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2026/261, per Paese di produzione deve intendersi il Paese di estrazione del gas. Se il gas, estratto altrove, è poi liquefatto o rigassificato in Russia, la Russia è considerata Paese di produzione.

2) Divieto e tempistiche applicative

Il Regolamento adotta un approccio graduale nell'implementazione del divieto, prevedendo scadenze differenziate in ragione della tipologia e della data di conclusione dei contratti di fornitura.

  • Per i contratti a breve termine (≤ 1 anno), conclusi o modificati prima del 17 giugno 2025, il divieto di importazione si applica dal 25 aprile 2026 per il GNL, incluse le miscele, e dal 17 giugno 2026 per il gas via gasdotto.
  • Per i contratti a lungo termine (> 1 anno), conclusi o modificati prima del 17 giugno 2025, il divieto si applica dal 1º gennaio 2027 per il GNL e dal 30 settembre 2027 per il gas via gasdotto, con possibilità di proroga al 1º novembre 2027 per singoli Stati membri.

Fatte salve le modifiche previste dal Regolamento, i contratti conclusi o modificati (con esclusione delle modifiche ammesse) dopo il 17 giugno 2025 non possono beneficiare di alcuna esenzione. Il divieto si applica, pertanto, a partire dal 18 marzo 2026.

3) Il sistema autorizzativo preventivo

L'importazione di gas e GNL è subordinata – a partire dal 18 febbraio 2026 - al rilascio di un'apposita autorizzazione preventiva da parte dell’ADM (da presentare utilizzando i moduli allegati alla Circolare stessa), nei seguenti termini:

  1. Per le importazioni di Gas/GNL di produzione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione Russa ammesse in regime transitorio: l'autorizzazione andrà richiesta almeno un mese prima dell'ingresso nel Territorio doganale dell'Unione.
  2. Per le importazioni di Gas/GNL di produzione non russa è previsto l'obbligo di autorizzazione preventiva per tutte le importazioni provenienti da Paesi diversi da quelli esenti. La richiesta andrà presentata almeno 5 giorni lavorativi prima dell'ingresso. 

Andrà, pertanto, richiesta autorizzazione preventiva per le importazioni di gas prodotto o proveniente da TUTTI i Paesi ad esclusione di quelli esenti ai sensi dell'art. 5 par. 4 del Regolamento (UE) 2026/261. Le importazioni di GNL riferite a miscele andranno sempre autorizzate qualora sia presente GNL prodotto in Paesi differenti da quelli esclusi da obbligo di autorizzazione preventiva.

I Paesi esentati - ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) 2026/335 - dall'obbligo di autorizzazione preventiva sono: Norvegia, Nigeria, Qatar, Stati Uniti, Algeria e Regno Unito.

4) Chi dovrà presentare la richiesta di autorizzazione?

Secondo quanto disposto dall’ADM, il soggetto obbligato a presentare richiesta di autorizzazione preventiva è l'importatore (dichiarante), o il suo rappresentante in dogana. 

L'autorizzazione andrà richiesta, secondo le tempistiche riportate, all'Autorità Doganale dello Stato Membro in cui il Gas/GNL sarà immesso in libera pratica. In caso di importazioni di Gas/GNL effettuate in Italia, l'istanza di autorizzazione riferita alla singola operazione di importazione, unitamente a tutta la relativa documentazione di accompagnamento o giustificativa, è presentata a mezzo PEC all'UADM competente nel luogo in cui verrà presentata la dichiarazione di importazione.

Il sistema prevede una procedura semplificata per gli operatori in possesso dello status di AEO. Sarà infatti possibile produrre istanza per ottenere un'Autorizzazione Unica da presentare, diversamente rispetto a quanto indicato nel precedente paragrafo, a mezzo PEC presso il medesimo Ufficio locale competente per la gestione dell'autorizzazione AEO, anche se le importazioni potranno essere effettuate presso altri uffici.

In tutti i casi la richiesta di autorizzazione dovrà essere inoltrata tramite PEC all'UADM competente e al MASE, allegando all'istanza il documento di identità del richiedente e una relazione tecnica, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

La relazione tecnica deve attestare: i) la data di conclusione del contratto di fornitura e la sua durata; ii) l'identità di tutte le parti del contratto di fornitura di GAS o GNL, inclusi eventuali intermediari; iii) i quantitativi appaltati; iiii) il luogo di estrazione del Gas/GNL e la descrizione della supply chain contenente una sintesi delle informazioni presenti nella dichiarazione del produttore e nella clausola d'origine.

Per le importazioni di GNL, la relazione deve inoltre indicare il luogo di liquefazione/rigassificazione del GNL, il porto di primo carico e l'indicazione delle navi rigassificatrici impiegate per il trasporto, in modo da consentire di verificare che le stesse non siano incluse nella cd. "Flotta Ombra" impiegata dalla Federazione Russa.

È richiesto, inoltre:

  • la dichiarazione del produttore debitamente sottoscritta (Producer's Declaration o Upstream Production Statement) riportante informazioni sul giacimento o sul bacino di estrazione, incluso il Paese in cui gli stessi sono situati; volumi prodotti e quota allocata al venditore; terminale di liquefazione;
  • l'estratto del contratto di fornitura (sia esso riferito a GNL o a fornitura tramite pipeline) riferito alla sola clausola di origine da cui si evinca Paese di produzione, bacino upstream, flussi logistici fino al punto di consegna contrattuale (FOB/DES per GNL).

Per le importazioni di gas russo ammesse in regime transitorio, andranno fornite anche tutte le informazioni necessarie per valutare se le condizioni stabilite all'articolo 4 Regolamento (UE) 2026/261 sono soddisfatte, in particolare: la data della conclusione del contratto di fornitura di gas; la durata del contratto di fornitura di gas; i quantitativi contrattuali, inclusi tutti i diritti di flessibilità verso l'alto o verso il basso; l'identità delle parti del contratto di fornitura di gas, indicando anche, per le parti registrate nell'Unione, il numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI); per le importazioni di GNL, il luogo di liquefazione e il porto di primo carico.

Ricevute le istanze gli UADM provvederanno a verificare, per tutte le autorizzazioni riferite a gas non prodotto e non proveniente dalla Federazione Russa: i) la corretta compilazione dell'istanza secondo modelli allegati o comunque riportanti tutte le informazioni previste, nonché la presenza di tutta la documentazione richiesta; ii) la coerenza formale tra le informazioni fornite nella relazione tecnica e la documentazione a supporto (Dichiarazione del produttore, Estratto del contratto di fornitura); iii) la presenza di eventuali controlli e/o accertamenti con esito difforme riferiti alle pregresse importazioni di Gas naturale o GNL effettuate dal medesimo operatore.

Nel caso in cui la documentazione prodotta risulti completa e coerente, l'autorizzazione sarà rilasciata entro 5 giorni dalla data di ricezione dell'istanza in caso di autorizzazione riferita alla singola operazione di importazione ed entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza in caso di autorizzazione unica-AEO riferita a plurime operazioni di importazione effettuate dal medesimo operatore nell'ambito di un unico contratto di fornitura.

Il rilascio dell'autorizzazione non pregiudica eventuali successive attività di controllo da effettuarsi all'atto dell'importazione, come da circuito doganale di controllo. Da ultimo, l’ADM ha specificato che, per questo specifico iter autorizzativo, è esclusa l’applicazione dell'istituto del silenzio assenso di cui all'art. 20 L. 241/1990.

5) Obblighi di comunicazione per transiti e depositi doganali

Quando il Gas naturale/GNL, anche di produzione russa o importato direttamente o indirettamente dalla Russia, è trasportato attraverso l'UE da un Paese terzo a un Paese terzo nell'ambito di un regime di transito, anche ai fini del magazzinaggio in regime di deposito doganale, il titolare del regime è tenuto ad informare l'UADM competente sul luogo di vincolo al regime almeno 5 giorni prima, fornendo, tra le altre, le seguenti informazioni: il paese di produzione del gas naturale in transito; i calendari dei programmi di trasporto previsti o effettivi che specificano il volume, la tempistica e i punti di entrata e di uscita del gas in transito, con granularità giornaliera, se del caso.

La comunicazione andrà trasmessa tramite PEC, almeno 5 giorni prima dell'ingresso, secondo modello di comunicazione allegato, anche al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per consentire gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 5 par. 11 del Regolamento.

Il nuovo quadro normativo delineato dal Regolamento (UE) 2026/261 – così come integrato dalle indicazioni contenute nella Circolare ADM n. 5/2026 - impone agli operatori del settore oil & gas nuovi adempimenti, richiedendo un'attenta pianificazione delle operazioni di importazione e delle catene di approvvigionamento, nel rispetto delle tempistiche e delle procedure oggi previste dalla legge.

Fonte immagine: Foto di Vlad Vasnetsov da Pixabay
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