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ABROGAZIONE DELLE ONLUS: CHIARIMENTI DELLA CICOLARE ADE 1/E/2026

Abrogazione delle ONLUS: chiarimenti della Cicolare ADE 1/E/2026

Enti del terzo settore: chiarimentI ADE nella circolare n 1/2026. Novità per le ONLUS

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La Circolare n. 1/E/2026, emanata dall’Agenzia delle Entrate il 19 febbraio 2026, rappresenta il documento di prassi definitivo per la piena operatività del regime fiscale degli Enti del Terzo Settore (ETS)). Al riguardo, fornisce anche chiarimenti sul trattamento normativo delle ONLUS che risultano formalmente abrogate come categoria tributaria

1) Quadro normativo e decorrenza di termini

La Circolare n. 1/E/2026 richiama l’art. 102, comma 2CTS che dispone l’abrogazione sia dell’articolo 150 del TUIR, sia degli articoli da 10 a 29 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, tra i quali sono comprese le disposizioni in materia di Anagrafe delle ONLUS.

L’abrogazione di dette norme decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. 

Pertanto, le disposizioni richiamate continuano a trovare applicazione fino al 31 dicembre 2025, per le ONLUS con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, mentre, per quelle con il periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, le vecchie disposizioni potranno essere fruite fino alla fine del relativo periodo (ad esempio una ONLUS con periodo d’imposta dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026, può godere delle agevolazioni contenute all’articolo 150 del TUIR fino al 30 giugno 2026).

Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 viene data alle ONLUS la possibilità di accedere al regime fiscale in favore degli ETS nel rispetto delle condizioni richieste dal CTS. 

Tipologia Ente

Esempio Periodo d'Imposta

Fine Validità Vecchie Norme (es. Art. 150 TUIR)

Decorrenza Nuovo Regime ETS

ONLUS con Anno Solare come periodo di imposta

1° Gen – 31 Dic

31 Dicembre 2025

1° Gennaio 2026

ONLUS non con anno solare come periodo di imposta

1° Lug 2025 – 30 Giu 2026

30 Giugno 2026

1° Luglio 2026

Gli enti ancora iscritti all’Anagrafe delle ONLUS al 31 dicembre 2025 che intendono acquisire la qualifica di ETS devono presentare entro il 31 marzo 2026 all’ufficio del RUNTS territorialmente competente apposita domanda di iscrizione, indicando la sezione nella quale intendono essere iscritte, allegando copia dell’atto costitutivo e dello statuto adeguato alle disposizioni inderogabili del CTS, nonché degli ultimi due bilanci approvati.

Il termine del 31 marzo 2026 resta fermo anche per le ONLUS con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.

Requisito / Scadenza 

Dettaglio Operativo

Data Limite Invio Domanda

31 marzo 2026 (valida per tutte le ONLUS, indipendentemente dall'esercizio).

Destinatario

Ufficio del RUNTS territorialmente competente.

Sezione di destinazione

L'ente deve indicare esplicitamente la sezione (es. OdV, APS, Altri ETS).

La Circolare ipotizza poi e diversi scenari possibili:

  1. La ONLUS chiede l’iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026 
  2. La ONLUS non presenta domanda di iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026
  3. La ONLUS non presenta domanda di iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026 ma continua a operare


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2) L'ONLUS chiede l’iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026

Si evidenzia che nell’ipotesi in cui la ONLUS richieda l’iscrizione nel RUNTS entro tale termine e questa venga accolta, l’ente acquisirà la qualifica di ETS con decorrenza dall’inizio del periodo d’imposta (1° gennaio 2026 se l’ente ha il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), senza soluzione di continuità con la qualifica di ONLUS. 

L’accoglimento della domanda di iscrizione al RUNTS produce effetti retroattivi, purché la stessa sia presentata entro il 31 marzo 2026.

Inoltre, si ritiene che le ex ONLUS possano applicare, sin dal 1° gennaio 2026 e nelle more della presentazione dell’istanza, il regime di esenzione IVA previsto per le prestazioni di cui all’articolo 10, comma 1, nn. 15), 19), 20) e 27‑ter) del dPR n. 633

del 1972.

Qualora, invece, la domanda non venga accolta, l’ente dovrà procedere alla rettifica delle fatture già emesse, applicando il regime fiscale ordinariamente previsto. 

Parimenti, l’iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026, anche in qualità di impresa sociale, non integra un’ipotesi di scioglimento dell’ente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli articoli 10, comma 1, lettera f), del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e articolo 4, settimo comma, lettera b), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e, pertanto, tali enti non devono devolvere il proprio patrimonio.


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3) L'ONLUS non presenta domanda di iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026

In tale caso, la mancata iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026 comporta che la ONLIS è obbligata a devolvere il proprio patrimonio ad altro ente con finalità analoghe, previa richiesta di parere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Infatti, con la cessazione dell’Anagrafe delle ONLUS dal 1° gennaio 2026,

viene meno la qualifica tributaria di ONLUS e questo equivale, in via generale, ai fini della destinazione del patrimonio, allo scioglimento dell’ente, in considerazione della ratio della disposizione recata dall’articolo 10, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 460 del 1997, volta a impedire all’ente che cessa per qualsiasi ragione di esistere come ONLUS, la distribuzione del patrimonio, costituito anche in forza di un regime fiscale privilegiato, o la sua destinazione a finalità estranee a quelle di utilita sociale tutelate dal decreto legislativo n. 460 del 1997.


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4) L'ONLUS non presenta domanda d'iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026 ma continua a operare

Infine, in caso di mancata iscrizione al RUNTS e persa la qualifica di ONLUS, se l’ente non si scioglie e continua a operare (senza acquisire la qualifica di ETS), lo stessa e tenuto a devolvere il patrimonio, limitatamente all’incremento patrimoniale realizzato nei periodi d’imposta in cui l’ente e stato iscritto nell’Anagrafe delle ONLUS. In tal caso viene fatto salvo il patrimonio acquisito prima dell’acquisizione della qualifica di ONLUS


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5) Ipotesi di TRUST e enti soggetti a direzione e controllo ex art. 4, comma 2 CTS

In ossequio al principio di continuità operativa e patrimoniale, si rileva che non soggiacciono all'obbligo di devoluzione del patrimonio i Trust (iscritti regolarmente all’Anagrafe ONLUS al 31.12.2025) e gli enti iscritti all'Anagrafe delle ONLUS che si trovino nell'impossibilità oggettiva di acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore in ragione dei vincoli di direzione, coordinamento o controllo esercitati dai soggetti istituzionali, politici o sindacali di cui all'articolo 4, comma 2, del Codice del Terzo Settore. Tale esimente opera a condizione che i medesimi enti recepiscano nei propri statuti disposizioni idonee a garantire l'esercizio esclusivo di attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 del CTS, prescrivendo rigorose modalità non commerciali e l'assenza del fine di lucro, nonché l'immutabile destinazione dei cespiti patrimoniali al perseguimento delle citate finalità sociali. Resta fermo che l'obbligo di devoluzione patrimoniale, previa acquisizione del parere vincolante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a favore di enti con finalità analoghe, si intenderà ripristinato qualora intervenga lo scioglimento dell'ente per qualsiasi causa ovvero la modifica delle clausole statutarie inerenti ai presupposti di non commercialità e di destinazione vincolata dei beni sopra richiamati.


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Fonte immagine: Foto di Gerd Altmann da Pixabay
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