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RITENUTE PROVVIGIONI AGENZIE DI VIAGGIO: OBBLIGATORIA DAL 1° MARZO

Ritenute provvigioni agenzie di viaggio: obbligatoria dal 1° marzo

Novità per le agenzie di viaggio dal 1° marzo: si applica la ritenuta sulle provvigioni pagate dopo tale data

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La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto, dal 1° marzo, una novità per le agenzie di viaggio.

In particolare, diventa obbligatoria la ritenuta d’acconto sulle provvigioni percepite da agenzie di viaggi e tour operator. 

L’art.25-bis Dpr 600/73 prevede la ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, ad eccezioni delle agenzie di viaggio fino a prima della recente novità.

Vediamo maggiori dettagli.

1) Ritenute provvigioni agenzie di viaggio: obbligatoria dal 1° marzo

Dal 1 marzo prossimo debutterà la ritenuta sulle provvigioni delle agenzie di viaggio e turismo

La ritenuta d’acconto prevista dall’art. 25-bis del DPR 600/73 andrà effettuata anche sulle provvigioni percepite da:

  • agenzie di viaggio e turismo;
  • agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
  • agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni a esse rese direttamente.

La legge di bilancio 2026 con in commi 140-142 ha modificato il suddetto art. 25-bis comma 5 del DPR 600/73 ha eliminato il regime di esonero da ritenuta applicabile fino al 28 febbraio.

La ritenuta a titolo d’acconto si applica in misura pari al 23% ma la base imponibile della ritenuta varia a seconda della struttura dell'attività:

è possibile una base ordinaria (50%) senza l'apposita dichiarazione dell'operatore, in questo caso la ritenuta si applica sul 50% della provvigione;

è possibile una base ridotta (20%) se l’agenzia dichiara di avvalersi in via continuativa di dipendenti o collaboratori terzi.

Per beneficiare della base ridotta al 20%, l’agenzia deve inviare al committente una dichiarazione formale ai sensi del DM 16 aprile 1983 attestante i requisiti necessari.

E' bene specificare che la novità riguarda la data del pagamento della provvigione.

Pertanto per fare una esemplificazione, per una provvigione relativa a un viaggio venduto a gennaio, ma liquidata dopo il 1° marzo 2026, essa sarà soggetta a ritenuta.

Fonte immagine: Foto di congerdesign da Pixabay
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