L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risoluzione n 9 del 24 febbraio con chiarimenti sul trattamento IVA e di fatturazione della:
- osteopatia,
- chiropratica,
- chinesiologia
- massaggio di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici o massoterapia.
Si chiarisce quando può operare l’esenzione prevista dall’articolo 10, primo comma, n. 18), del DPR 633/1972 e si forniscono indicazioni anche sulle modalità di fatturazione.
L’obiettivo è delimitare in modo puntuale il perimetro delle prestazioni sanitarie esenti da IVA, alla luce della normativa interna e dei principi unionali.
L’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie si applica alle attività di diagnosi, cura e riabilitazione della persona, purché siano soddisfatti due requisiti:
- oggettivo: la natura sanitaria della prestazione (diagnosi, cura o riabilitazione);
- soggettivo: l’esercizio dell’attività nell’ambito di una professione sanitaria o arte ausiliaria soggetta a vigilanza, individuata dall’articolo 99 del Testo unico delle leggi sanitarie (R.D. n. 1265/1934) oppure riconosciuta con decreto del Ministero della Salute, di concerto con il MEF.
A livello europeo, la direttiva IVA 2006/112/CE consente agli Stati membri di esentare le prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche come definite dai rispettivi ordinamenti.
È quindi decisiva la qualificazione giuridica attribuita dallo Stato alla professione esercitata.
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1) Massoterapia: esclusa dalla e-fattura e esente IVA
L’Agenzia delle Entrate nel chiarimento distingue la posizione del massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (MCB) dalle altre figure esaminate.
Le prestazioni di massoterapia possono beneficiare dell’esenzione IVA prevista dall’articolo 10, primo comma, n. 18), del DPR 633/1972 esclusivamente quando sono rese da soggetti in possesso della qualifica di MCB, espressamente ricompresa tra le arti ausiliarie delle professioni sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell’articolo 99 del TULS.
In tal caso risultano integrati sia il requisito oggettivo (prestazione sanitaria di cura o riabilitazione) sia il requisito soggettivo (professione vigilata).
Diversamente, qualora la massoterapia sia svolta da operatori privi di tale qualifica, le prestazioni restano assoggettate ad IVA ordinaria.
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2) Trattamento IVA attività di osteopata
Per quanto riguarda gli osteopati, la professione è stata individuata dalla legge n. 3/2018, che ha riformato l’assetto delle professioni sanitarie.
Tuttavia, il percorso di piena istituzione non si è ancora concluso.
In particolare:
- non è stato stipulato l’accordo Stato-Regioni sui titoli equipollenti;
- non è stato istituito l’albo professionale;
- non risulta un decreto ministeriale che riconosca l’attività ai fini dell’esenzione IVA.
Di conseguenza, l’attività dell’osteopata non rientra attualmente tra le professioni sanitarie o arti ausiliarie soggette a vigilanza ai sensi dell’articolo 99 TULS. Le relative prestazioni sono quindi soggette ad IVA con aliquota ordinaria.
3) Trattamento IVA attività di chiropratico
Analoga conclusione riguarda i chiropratici.
Anche questa professione è stata menzionata dalla legge n. 3/2018, ma la procedura di istituzione non è stata avviata.
Secondo i chiarimenti richiamati nella risoluzione:
- l’attività non è qualificata come professione sanitaria riconosciuta;
- non rientra tra le arti ausiliarie soggette a vigilanza;
- non è stata oggetto di specifico decreto ministeriale ai fini IVA.
In assenza del requisito soggettivo richiesto dall’articolo 10 del decreto IVA, le prestazioni rese dai chiropratici non possono beneficiare dell’esenzione e sono quindi imponibili.
4) Trattamento IVA attività di chinesiologi
Diverso è il riferimento normativo per i chinesiologi, disciplinati dal Dlgs n. 36/2021 in materia di ordinamento sportivo.
La loro attività è finalizzata alla promozione del benessere psicofisico, dell’attività motoria e del miglioramento dello stile di vita, senza sovrapporsi alle competenze riservate alle professioni sanitarie regolamentate.
Proprio questa distinzione impedisce di qualificare la prestazione come sanitaria ai fini dell’esenzione IVA.
Anche in questo caso, manca il requisito soggettivo richiesto dalla norma agevolativa.
Le prestazioni rese dal chinesiologo restano pertanto assoggettate ad IVA ordinaria.
5) Regole di fatturazione per massoterapia, chiaropratica, osteopatia, chinesologia
In merito alla fatturazione, per le prestazioni rese dal massoterapista come del massaggiatore capo bagnino, in quanto prestazioni sanitarie esenti e potenzialmente detraibili, si applica il divieto di fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio (SdI) previsto dall’articolo 10-bis del Dl n. 119/2018 e dall’articolo 9-bis del Dl n. 135/2018.
Tali prestazioni possono essere documentate anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria.
Diversamente, le prestazioni rese da osteopati, chiropratici e chinesiologi – non qualificate come sanitarie ai fini IVA – non rientrano nel divieto, di conseguenza, per tali attività è obbligatoria l’emissione della fattura elettronica via SdI.
Vediamo ora maggiori dettagli.