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CPB E STP: ESCLUSIONE SOLO SE LE ATTIVITÀ SONO COLLEGATE

CPB e STP: esclusione solo se le attività sono collegate

CPB e partecipazione a STP: quando opera la causa di esclusione? I chiarimenti dell’Agenzia nella Risposta 45/2026

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Con la Risposta a interpello n 45 del 24 febbraio le Entrate replicano ad un quesito sul concordato preventivo biennale per attività di lavoro autonomo e contemporanea partecipazione a un'associazione tra professionisti, quando ricorre la causa di esclusione.

La nuova causa di esclusione dal concordato preventivo biennale (CPB) per i professionisti che partecipano a un’associazione o a una STP ha sollevato dubbi applicativi rilevanti.

L’Agenzia delle Entrate interviene chiarendo quando l’esclusione opera realmente e quando, invece, il professionista può aderire al CPB in autonomia.

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1) CPB e STP: esclusione solo se le attività sono collegate

L’art. 11, comma 1, lett. b-quinquies), del d.lgs. 13/2024, introdotto dal d.lgs. 81/2025, prevede l’esclusione dal CPB per il professionista che:

  • dichiara redditi di lavoro autonomo individualmente;
  • e contemporaneamente partecipa a un’associazione professionale o STP.

La norma precisa però che l’esclusione non opera se anche l’associazione o la STP aderisce al CPB per i medesimi periodi d’imposta.

La ratio è evidente: evitare possibili disallineamenti o comportamenti opportunistici tra attività individuale e attività associata.

Il caso esaminato dall’Agenzia riguarda un professionista che:

  • esercita l’attività di dottore commercialista (ISA DK05U);
  • partecipa come associato a una Scuola di sci (ISA DG10U);
  • ha ricevuto proposta di CPB per il biennio 2025-2026 per l’attività di commercialista;
  • mentre l’associazione aveva aderito al CPB per il biennio 2024-2025.

Viene domandato se la scuola di sci non avesse rinnovato l’adesione al CPB per il biennio successivo, il professionista sarebbe stato escluso dal concordato per la propria attività individuale?

Il contribuente sostiene un’interpretazione restrittiva e sistematica della norma specificando che: 

  • la causa di esclusione dovrebbe operare solo quando le attività sono sostanzialmente coincidenti o affini;
  • cioè quando esiste un collegamento economico unitario;
  • e quando le attività sono riconducibili al medesimo ISA o a parametri di affidabilità assimilabili.

Nel caso concreto:

  • attività di commercialista;
  • attività di insegnante di sci;

sono ambiti completamente diversi, con ISA distinti e parametri autonomi.

L'agenzia concorda con l'istante evidenziando i seguenti elementi:

  • assenza di collegamento tra le attività 
  • disallineamento dei bienni 

Secondo l’Agenzia, il professionista può aderire al CPB per la propria attività individuale, anche se l’associazione non rinnova l’adesione per il biennio successivo. 

La causa di esclusione sarà invece applicabile quando:

  • il professionista svolge la stessa attività sia individualmente sia tramite STP;
  • vi è identità o forte affinità economica;
  • l’ISA è il medesimo o strettamente collegato;
  • i periodi di CPB coincidono.

In questi casi, l’adesione disgiunta potrebbe alterare la coerenza dichiarativa e gli obiettivi di affidabilità fiscale perseguiti dal concordato.

Fonte immagine: Foto di Gerd Altmann da Pixabay

Allegato

Risposta ADE n 45 del 24.02.2026 Interpello
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