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ASSOCIAZIONE DIVENTA STP: CHIARIMENTI SULLE RITENUTE

Associazione diventa STP: chiarimenti sulle ritenute

Scissione di un’associazione professionale e costituzione di una STP: le Entrate chiariscono cosa fare per le ritenute e gli incassi dei compensi

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Con la Risposta n. 21/2026, l’Agenzia delle Entrate interviene su un caso concreto di scissione totale asimmetrica trasformativa da un’associazione professionale verso una società tra professionisti (STP). 

Al centro del quesito: i compensi incassati dalla STP per prestazioni rese e fatturate dall’associazione scissa

Vanno assoggettati a ritenuta d’acconto? Possono essere scomputati dall’IRES?

1) Scissione di una STP: chiarimenti sulle ritenute

La società istante è una STP costituita per l’esercizio di attività professionale ordinistica, ai sensi dell’art. 10 della Legge 183/2011. Deriva dalla scissione totale asimmetrica dell’associazione professionale [ALFA] – Avvocati, Commercialisti e Consulenti del Lavoro, che ha cessato di esistere il 30 giugno 2025.

La scissione ha avuto l’obiettivo di separare le attività professionali: da una parte quelle degli Avvocati, dall’altra quelle dei Commercialisti e Consulenti del lavoro, ora confluite nella nuova STP. «Per effetto della scissione, un certo ammontare di crediti dell’ente scisso è confluito nella STP», precisa l’Istante.

La STP ha quindi ereditato crediti per prestazioni rese e fatturate dall’associazione, ma che saranno incassati solo successivamente, nel nuovo assetto societario.

Il dubbio è se, al momento dell’incasso, quei compensi debbano essere considerati redditi di lavoro autonomo (con ritenuta d’acconto) o redditi d’impresa (senza ritenuta).

In particolare, l’Istante chiede:

  • se i clienti, in qualità di sostituti d’imposta, debbano operare la ritenuta d’acconto del 20% (art. 25, DPR 600/1973) quando versano alla STP i compensi;
  • se la STP possa scomputare le eventuali ritenute subite dall’IRES dovuta nel periodo d’imposta.

Secondo l’Istante, la natura dei crediti non cambia: si tratta di prestazioni professionali rese prima della trasformazione, quindi da assoggettare a ritenuta.

In alternativa, anche se la ritenuta non fosse dovuta, la STP ritiene comunque di poterla scomputare dall’IRES in caso i clienti la applichino erroneamente.

L’Agenzia delle Entrate smentisce l’interpretazione dell’Istante

I compensi incassati dalla STP, anche se derivano da prestazioni professionali, non devono essere assoggettati a ritenuta

Questo perché: «La STP, mutando veste giuridica in società di capitali, produce redditi d’impresa, non soggetti a ritenuta».

In base all’art. 25 del DPR 600/1973, infatti, la ritenuta d’acconto si applica solo sui redditi da lavoro autonomo.

Non è dovuta sui redditi d’impresa, anche se relativi a prestazioni “ereditate”.

Cosa succede se un cliente, ignorando la trasformazione, applica comunque la ritenuta? L’Agenzia chiarisce che in tal caso:

«La STP potrà scomputare le ritenute subite dall’imposta IRES dovuta, nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui le ritenute sono state subite».

Il riferimento normativo è all’art. 79 del TUIR, in combinato disposto con l’art. 22.

Dal punto di vista operativo, la STP dovrà comunicare formalmente ai clienti la propria nuova qualifica giuridica, dichiarando che:

  • è una società di capitali che produce redditi d’impresa;
  • i compensi versati non sono soggetti a ritenuta ai sensi dell’art. 25.

«È necessario che la STP rilasci ai clienti/sostituti d’imposta un’apposita dichiarazione», afferma l’Agenzia.

Se i clienti continuano ad applicare la ritenuta, la STP potrà recuperarla in dichiarazione, ma si tratta di un’ipotesi da evitare tramite una comunicazione tempestiva e chiara.

La scissione di associazioni professionali in STP è una modalità sempre più diffusa di riorganizzazione, con rilevanti implicazioni fiscali, l’Agenzia delle Entrate contribuisce a chiarire:

  • che i compensi incassati dalla STP per prestazioni pregresse non sono soggetti a ritenuta;
  • che è possibile scomputare eventuali ritenute applicate erroneamente;
  • che è fondamentale la comunicazione preventiva ai clienti per evitare errori.

Allegato

Risposta a interpello AdE 21 del 28.1.2026
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