Con l’Ordinanza n. 143/2026, la Corte di Cassazione (II Sezione Civile) interviene su una tematica centrale per il mercato dell’arte e il diritto civile: la vendita di un’opera d’arte rivelatasi non autentica.
In particolare, il giudice di legittimità ha stabilito che l’annullamento del contratto di compravendita è possibile anche quando l’opera sia stata garantita come autentica, qualora emerga un errore essenziale condiviso tra le parti.
Una decisione che ha ricadute significative per collezionisti, gallerie, periti e operatori del settore artistico, in un ambito dove l’attribuzione dell’autore costituisce spesso il fondamento economico del valore dell’opera.
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1) Opere d'arte false: quando il contratto è annullabile
Nel 2002 un collezionista aveva acquistato, per 240.000 euro, un dipinto intitolato Movimento di danza, firmato da un noto artista e corredato da dichiarazioni di autenticità rilasciate dalle figlie dell’autore e da una galleria romana.
Nel 2015, in occasione del tentativo di vendita all’asta, emergono i primi dubbi sull’autenticità dell’opera, con il rifiuto da parte della curatrice del catalogo ragionato dell’artista di confermare l’attribuzione.
Nel 2020 il quadro è stato sequestrato dalla Procura di Milano, ritenuto potenzialmente contraffatto ai sensi dell’art. 178 del D.lgs. 42/2004.
Il compratore ha così citato in giudizio il venditore, chiedendo l’annullamento del contratto per errore e il risarcimento dei danni.
La Corte d’Appello di Milano ha riconosciuto il vizio del consenso derivante da un errore sull’autenticità, annullando il contratto e condannando il venditore a restituire il prezzo, ma non l’opera, per assenza di domanda in tal senso.
Il venditore ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che in presenza di garanzia sull’autenticità si dovesse configurare un caso di aliud pro alio, e quindi ricorrere alla risoluzione del contratto, non all’annullamento.
La Cassazione ha rigettato questa impostazione, affermando che annullamento e risoluzione possono coesistere, lasciando al giudice il compito di valutare quale rimedio sia più adatto alla tutela dell’interesse dell’acquirente.
Quando l’errore sull’autenticità è comune a entrambe le parti, non è necessario che l’errore sia riconoscibile (artt. 1428–1431 c.c.) per annullare il contratto.
Secondo la Cassazione l’identità dell’autore costituisce un elemento determinante del consenso nelle vendite d’arte.
La Cassazione ha ribadito che:
- anche in presenza di garanzia di autenticità, il vizio del consenso per errore essenziale resta autonomamente azionabile;
- la mancanza di certezza sull’attribuzione dell’opera integra un errore rilevante, anche in assenza di prova della falsità assoluta;
- in caso di errore bilaterale (ossia condiviso da venditore e acquirente), non è richiesta la riconoscibilità dell’errore per ottenere l’annullamento.
Questa pronuncia ha implicazioni dirette per gli operatori del mercato dell’arte:
- evidenzia l’importanza di condurre una due diligence seria e documentata prima di una vendita;
- rafforza la tutela dell’acquirente anche a distanza di anni, poiché il termine per l’azione decorre dalla scoperta dell’errore, non dalla stipula del contratto (art. 1442 c.c.);
- chiarisce che certificati, firme o perizie possono essere superati da elementi oggettivi contrari;
- richiama all’attenzione l’utilizzo delle perizie tecniche e grafologiche, oggi sempre più supportate anche da strumenti di intelligenza artificiale.