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SOCIO USCENTE DI STUDIO: IMPOSTA DI REGISTRO SULL'INDENNIZZO

Socio uscente di studio: imposta di registro sull'indennizzo

L'ade chiarisce come valutare l'indennizzo spettante ad un socio uscente da studio associato professionale e l'imposta di registro da corrispondere

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Con la Risposta n 3 del 13 gennaio le Entrate si occupano di chiarire le modalità di calcolo dell'indennizzo spettante al socio uscente di studio associato notarile interpellante.

Si tratta di una associazione tra professionisti costituita mediante scrittura privata autenticata debitamente registrata, soggettivamente modificata per scrittura privata autenticata debitamente registrata, fra tre professionisti, uno dei quali raggiungerà il pensionamento a breve. I patti associativi riconoscono al professionista, al momento dello scioglimento del vincolo associativo, quale diritto particolare, un indennizzo a carico dell'associazione professionale, nell'ammontare da determinarsi in forma scritta da tutti gli associati, di comunce accordo.

l'Istante intende conoscere il corretto trattamento dell'accordo in parola ai fini dell'imposta di registro. In particolare, chiede di conoscere se il predetto accordo possa essere registrato solo in caso d'uso con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa di euro 200., vediamo il chiarimento ADE.

1) Imposta di registro indennizzo al socio uscente di uno studio associato

La Risposta n. 3/2026 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento, ai fini dell’imposta di registro, di un accordo tra uno studio professionale associato e un socio uscente per il riconoscimento di un indennizzo al momento del pensionamento.
Il caso nasce da un’interpellanza presentata da uno studio notarile  costituito tra più professionisti, uno dei quali ha recentemente cessato l’attività per raggiunti limiti di età.

I patti associativi dello studio prevedevano, in caso di pensionamento, la corresponsione di una somma a titolo di indennizzo, da determinarsi di comune accordo fra gli associati. 

In mancanza della polizza assicurativa originariamente prevista a garanzia del pagamento, le parti hanno optato per un accordo formale tra le parti via PEC, senza stipula contrattuale scritta, con pagamento dilazionato in 60 rate mensili.

Si chiede se tale accordo – perfezionato per corrispondenza e non avente forma scritta ad substantiam – debba essere registrato e quale imposta sia dovuta.

Lo studio ritiene che l'accordo, non essendo relativo a beni immobili e perfezionato per corrispondenza, debba essere registrato solo in caso d’uso, con imposta in misura fissa di 200 euro, ai sensi dell’articolo 1, Tariffa Parte II del d.P.R. 131/1986.

L’Agenzia chiarisce che l’accordo patrimoniale tra l’associazione e il socio uscente non coincide con una delibera dell’ente, ma è un accordo bilaterale, frutto dell’incontro di volontà tra soggetti distinti. 

Questo elemento distingue la fattispecie dal classico atto societario regolato dall’art. 4 della Tariffa Parte I del TUR.

Secondo l’Amministrazione, il pagamento dell’indennizzo non è una semplice restituzione o assegnazione, bensì rientra negli “atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale di cui all’art. 9 della Tariffa, Parte I, del TUR.
Conseguentemente, l’atto – se registrato – è soggetto ad imposta proporzionale del 3%.

Poiché non è richiesta forma scritta a pena di nullità e l’accordo è perfezionato tramite scambio di corrispondenza PEC, l’Agenzia conferma che:

  • la registrazione è obbligatoria solo in caso d’uso (ai sensi dell’art. 1, Tariffa Parte II TUR);
  • in caso di registrazione volontaria, vale comunque l’aliquota proporzionale del 3%.

Questo principio si applica anche in caso di registrazione volontaria dell’accordo, come chiarito ex art. 8 TUR.

L’interpello 3/2026 rappresenta un precedente utile per la gestione fiscale delle uscite da studi associati, specie quando si riconoscono somme a titolo di indennizzo in assenza di una polizza preesistente.

Dal punto di vista fiscale:

  • l’accordo non è esente da tassazione: se registrato, si applica l’aliquota del 3%.
  • la registrazione è necessaria solo in caso d’uso, se l’accordo è perfezionato per corrispondenza.
  • il trattamento ai fini delle imposte dirette è coerente con la tassazione separata per il percettore (art. 17 TUIR) e con la deducibilità per cassa per l’associazione.
Fonte immagine: chat gpt

Allegato

Risposta ADE n 3 del 13.01.2026 Interpello
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