Con la sentenza Learning Resources, Inc., et al. v. Trump, et al., n. 24‑1287, decisa insieme a Trump v. V.O.S. Selections, Inc., et al., n. 25‑250 (Argued November 5, 2025 - Decided February 20, 2026) la Supreme Court of the United States (SCOTUS) ha deciso in merito all’introduzione dei dazi applicati dal Presidente Trump sulla base dell’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), stabilendo che IEEPA non autorizza il Presidente a imporre dazi. La sentenza del Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia nel procedimento n. 24–1287 è annullata e la causa è rinviata con l’istruzione di disporne l’estinzione per difetto di giurisdizione. La sentenza nel procedimento n. 24–1287 è annullata e la causa è rinviata con l’istruzione di disporne l’estinzione per difetto di giurisdizione; la sentenza nel procedimento n. 25–250 è confermata.
Nel Syllabus (sintesi) della sentenza si può leggere che le tariffe di Trump disposte sulla base dello IEEPA sono illegittime, dal momento che l’espressione normativa che consente di regolare l’importazione (regulate importation) non include il potere del Presidente di tassare le importazioni con dazi di ampiezza, durata e discrezionalità illimitate (letteralmente conclude che IEEPA’s grant of authority to “regulate . . . importation” did not authorize the challenged tariffs, which “are unbounded in scope, amount, and duration).
L’illegittimità, però, è limitata ai soli dazi derivanti dallo IEEPA, non incidendo sul potere presidenziale di introdurre dazi sulla base di ulteriori e differenti norme. Per effetto di ciò rimangono pienamente operativi e riscuotibili da parte del CBP USA sia i dazi della Section 232 (Trade Expansion Act) sia quelli della Section 301 (Trade Act).
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1) La vicenda giuridica
Al fine, in particolare, di affrontare la dichiarata emergenza del deficit commerciale (large and persistent trade deficits), ritenuti causa di hollowing out del manifatturiero USA e di vulnerabilità delle supply chains, nei due casi riuniti la Corte USA ha dovuto stabilire se il Presidente possa usare l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) per imporre dazi su importazioni da qualunque Paese extra USA in tempo di pace, all’interno di un’emergenza dichiarata ai sensi del National Emergencies Act. (v. pag. 7 della sentenza).
La questione sottoposta alla Corte origina dal tentativo del Presidente Trump di fronteggiare due minacce esterne: l’afflusso di droghe illegali da Canada, Messico e Cina (varie Proclamazioni presidenziali e Ordini esecutivi) ed i consistenti e persistenti disavanzi commerciali.
È stato ritenuto, circa i primi, che l’afflusso di stupefacenti avesse creato una crisi di salute pubblica e, quanto ai secondi, che avessero svuotato la base manifatturiera americana e compromesso le catene di approvvigionamento. Trump ha quindi dichiarato lo stato di emergenza nazionale per entrambe le minacce, qualificandole come insolite e straordinarie (unusual and extraordinary), invocando i poteri conferitigli dallo IEEPA per reagire.
Per i dazi connessi al traffico di droga ha imposto un dazio del 25% sulla maggior parte delle importazioni da Canada e Messico e un dazio del 10% sulla maggior parte delle importazioni dalla Cina. Quanto ai dazi reciproci legati ai disavanzi commerciali, ha imposto un dazio su tutte le importazioni provenienti da tutti i partner commerciali di almeno il 10%, con dozzine di Paesi soggetti ad aliquote più elevate. Da allora, Trump ha adottato diversi aumenti, riduzioni ed altre modifiche di entrambe le misure tariffarie.
I ricorrenti hanno proposto azioni legali, sostenendo che lo IEEPA non autorizzi i dazi reciproci né quelli collegati al traffico di droga. I ricorrenti in Learning Resources (due piccole imprese) hanno citato in giudizio davanti al Tribunale distrettuale federale per il District of Columbia, il quale ha respinto l’istanza del Governo di trasferire la causa alla Court of International Trade (CIT) ed ha accolto la domanda di ingiunzione preliminare, concludendo che lo IEEPA non conferiva al Presidente il potere di imporre i dazi.
I ricorrenti in V.O.S. Selections (cinque piccole imprese e 12 Stati) hanno invece adito la CIT, che ha accolto la loro istanza. Il Federal Circuit ha poi concluso che il potere conferito dallo IEEPA non autorizzava i dazi contestati, in quanto illimitati quanto ad ambito, entità e durata (la Corte Suprema ha poi riunito le cause).
La Corte Suprema USA, con la posizione dei giudici John Roberts, Sonia Sotomayor, Elena Kagan, Neil Gorsuch, Amy Coney Barrett e Ketanji Brown Jackson contraria all’imposizione daziaria, ha concluso che solo il Congresso ha il potere di imporre e riscuotere imposte, dazi ed accise (It’s a congressional power, not a presidential power, to tax, Giudice Sotomayor), mentre lo IEEPA non autorizza il Presidente ad imporre dazi (Article I, Section 8, of the Constitution specifies that “The Congress shall have Power To lay and collect Taxes, Duties, Imposts and Excises.” The Framers recognized the unique importance of this taxing power—a power which “very clearly” includes the power to impose tariffs. Gibbons v. Ogden, 9 Wheat. 1, 201. And they gave Congress “alone . . . access to the pockets of the people.” The Federalist No. 48, p. 310, J. Madison).
In merito alla sottrazione dalla sfera presidenziale di un potere indefinito e libero da vincoli di imporre forme daziarie, la Corte ha ricordato in sentenza (v. pag. 73) che già Alexander Hamilton (primo Segretario al Tesoro, autore principale dei Federalist Papers – v. al riguardo il Federalist No. 30 del 28.12.1787, nonché dell’opera Sulle manifatture americane) non avesse alcun dubbio sul fatto che la regolazione del commercio estero fosse un legislative power (si chiese al riguardo What legislative power can be more sacred?).
La Corte ha inoltre affermato che il Presidente non gode di alcun potere intrinseco di imporre dazi in tempo di pace, non potendo affidarsi esclusivamente allo IEEPA per imporli.
La Corte, in particolare per voce dei giudici Roberts, Gorsuch e Barrett (v. Parte II-A-2) ha affermato che la Corte da tempo è riluttante ad interpretare la norma nel senso di poter consentire deleghe straordinarie dei poteri del Congresso (qui nel caso dello IEEPA), specie quando sono in gioco questioni di bilancio federale, aggiungendo che una delega in tal senso può promanare solo dal Congresso (il Chief Justice Roberts collega tale lettura al principio secondo cui il potere di imporre dazi è prerogativa del Congresso in Costituzione e non può essere trasferito implicitamente) se questo interviene in termini espliciti e con limiti rigorosi (v. i casi Nebraska v. Biden e West Virginia v. EPA).
Rispetto a tale impostazione interpretativa di deleghe chiare e circoscritte, la lettura governativa che colloca lo IEEPA come fonte di un potere presidenziale unilaterale e illimitato di imporre e modulare dazi costituirebbe al contrario un’espansione illegittima dell’autorità del Presidente in materia tariffaria priva di precedenti in mezzo secolo di vigenza della legge.
In un’ulteriore essenziale passaggio della sentenza si evidenzia come l’assenza di precedenti storici, l’ampiezza del potere rivendicato e la rilevanza economico‑politica della questione, abbiano indotto la Corte a ritenere che il Presidente, in casi analoghi, sia necessariamente tenuto ad indicare una chiara autorizzazione congressuale (point to clear congressional authorization to justify his extraordinary assertion of that power), che nello IEEPA di fatto non si rinviene.
Né su tale argomentazione impinge in alcun modo la circostanza giuridica che si tratti di una legge d’emergenza piuttosto che i dazi incidano sulla politica estera, fermo il fatto che il potere di imporre dazi in tempo di pace è stato affidato soltanto al Congresso, di modo che non si può presumere che questo l’abbia ceduto in maniera vaga e per giunta senza limiti (Article I, Section 8, of the Constitution specifies that “The Congress shall have Power To lay and collect Taxes, Duties, Imposts and Excises”).
Nella Parte II-B, il Presidente della Corte (John G. Roberts Jr., Chief Justice of the United States), rileva che lo IEEPA autorizza il Presidente ad indagare, bloccare durante lo svolgimento di un’indagine, regolare, dirigere e imporre, annullare, rendere nullo, prevenire o proibire l’importazione o l’esportazione (investigate, block during the pendency of an investigation, regulate, direct and compel, nullify, void, prevent or prohibit . . . importation or exportation ” §1702, a, 1, B), ma in tale elenco dettagliato manca qualsiasi riferimento a dazi o imposte.
Il termine “regolare” (regulate . . . importation), quindi, nel suo significato ordinario, non include in alcun modo la possibilità di introdurre dazi, né il Governo è stato in grado di indicare altre norme in cui tale potere sia stato inteso come comprensivo di quello di imporre tributi (ha quindi escluso la spendibilità, in concreto, del precedente United States v. Yoshida relativo alla Trading with the Enemy Act, sui precedenti bellici e sulle decisioni Algonquin e Dames & Moore), dal momento che il Congresso non ha mai inteso autorizzare l’Esecutivo ad introdurre dazi tramite lo IEEPA.
Un ulteriore passaggio chiave dello IEEPA è quello che autorizza il Presidente, durante una unusual and extraordinary threat alla sicurezza, politica estera o economia USA, a investigate, block during the pendency of an investigation, regulate, direct and compel, nullify, void, prevent or prohibit … importation or exportation, di qualsiasi bene in cui un paese estero o un suo nazionale abbia un interesse,
Inoltre lo IEEPA, entrato in vigore nel 1977, conferendo al Presidente strumenti per affrontare minacce estere significative gli impone allo stesso tempo, quando agisce in base all’International Emergency Economic Powers Act, di individuare una minaccia insolita e straordinaria alla sicurezza nazionale, alla politica estera o all’economia degli Stati Uniti, che abbia origine principalmente al di fuori del territorio USA (50 U.S.C., §1701, a), dovendo inoltre dichiarare un’emergenza nazionale ai sensi del National Emergencies Act. Ibid..
Sulla base di tali poteri può quindi adottare le seguenti misure per far fronte alla minaccia: indagare, bloccare per la durata di un’indagine, regolare, ordinare ed obbligare, annullare, rendere nullo, impedire o proibire qualsiasi acquisizione, possesso, uso, trasferimento, prelievo, trasporto, importazione o esportazione di, o negoziazione, o esercizio di qualsiasi diritto, potere o privilegio rispetto a, o operazioni che coinvolgano qualsiasi bene nel quale qualsiasi Stato straniero o un suo cittadino abbia un interesse (v. §§1701(a), 1702(a)(1)(B).
In sentenza, inoltre, si ricorda (v. pag. 10) come già la Court of Appeals for the Federal Circuit avesse confermato in parte la decisione, concludendo che la CIT avesse giurisdizione esclusiva, poiché le domande dei ricorrenti traevano origine da modifiche alla Harmonized Tariff Schedule of the United States (HTSUS) e concordando nel merito con la CIT che il conferimento di poteri dello IEEPA relativo a “regolare … l’importazione” non autorizzasse i dazi contestati, i quali sono illimitati quanto a oggetto, entità e durata.
La Corte ha quindi concluso nel senso che la sentenza nel procedimento n. 24-1287 è annullata e la causa è rinviata con l’istruzione di disporne l’estinzione per difetto di giurisdizione, mentre la sentenza nel procedimento n. 25-250 è confermata.
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2) Le eventuali contromisure adottabili da Trump
In sentenza la SCOTUS ha, da un lato, privato del loro fondamento legale le tariffe imposte per mezzo dello IEEPA e, dall’altro, evidenziato la possibile introduzione di nuove ed eventuali tariffe fondate su differenti normative.
In particolare, il Giudice dissenziente Kavanaugh (v. pagg. 112 e ss. in sentenza) ha evidenziato che molte leggi federali attuali continuano a conferire al Presidente un’ampia autorità di imporre tariffe, tra le quali:
- il Trade Expansion Act del 1962, Sezione 232, sulla base del quale, ad es., nel 1975 il Presidente Ford impose dazi sulle importazioni straniere di petrolio (Presidential Proclamation No. 4341, 3 CFR 433, 1971-1975 Comp.). La Sezione 232 autorizza il Presidente a adjust the imports di un article, ma solo dopo che il Secretary of Commerce, consultato il Secretary of Defense, ha condotto un’indagine e preparato una relazione che rilevi che l’article is being imported into the United States in such quantities or under such circumstances as to threaten to impair the national security.
- il Trade Act del 1974 (Sezioni 122, 201 e 301), il quale consente al Presidente di imporre un temporary import surcharge per deal with large and serious United States balance-of-payments deficits. La Sezione 201, in particolare, prevede che, se la International Trade Commission determina che una merce viene importata in quantità tali da costituire a substantial cause of serious injury, or the threat thereof, to the domestic industry producing an article like or directly competitive with the imported article, il Presidente possa prendere appropriate and feasible action, inclusa l’imposizione di un duty. Mentre la Sezione 301 autorizza il Presidente ad imporre tariffe su Paesi che adottano pratiche commerciali sleali;
- il Tariff Act del 1930 (Sezione 338), il quale consente al Presidente di imporre dazi quando rileva che any foreign country places any burden or disadvantage upon the commerce of the United States.
Il Giudice Kavanaugh ha osservato, inoltre, che gli effetti provvisori della decisione della Corte potrebbero essere sostanziali, dal momento che il Governo potrebbe essere tenuto a rimborsare miliardi di dollari agli importatori che hanno pagato i dazi IEEPA (v. pag. 113).
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3) Le strade per i possibili rimborsi
In sentenza la Corte non disciplina direttamente il meccanismo di restituzione dei dazi già riscossi, rinviando in sostanza alla legislazione doganale USA esistente ed al ruolo del CBP e della CIT (v. ad es. la giurisprudenza su caso Harbor Maintenance Tax-HMT o U.S. Shoe).
In breve, esclusa in radice ogni forma di automatic refund, le aziende importatrici potranno utilizzare tre distinte vie, ossia:
- presentare una Post‑Summary Correction (PSC), utilizzabile solo per i dazi non ancora liquidati;
- presentare una contestazione (administrative protest) alla Custom and Border Protection (CBP) ai sensi della Sezione 514 del Tariff Act del 1930 (art. 19 U.S.C. § 1514), per i dazi già liquidati, contestando l’importo liquidato entro 180 giorni mediante il CBP Form 19 alla Dogana USA, la quale ha 2 anni per decidere (art. 19 U.S.C. § 1515). Se il CBP accoglie la richiesta procede al rimborso dei dazi eccedenti, se invece rigetta è consentito un ricorso alla Court of International Trade (CIT) entro 180 giorni, ai sensi dell’art. 28 U.S.C. § 1581.
4) La Proclamation e gli ordini esecutivi del 20 febbraio 2026
Nella medesima giornata del 20 febbraio in cui la SCOTUS rendeva pubbliche le motivazioni dell’illegittimità delle misure daziarie disposte sulla base dello IEEPA, il Presidente Trump ha compiuto tre distinte azioni:
- ha sostituito i dazi IEEPA con un dazio aggiuntivo generalizzato del 10% ex Section 122 del Trade Act su (quasi) tutte le importazioni;
- ha confermato la sospensione del regime de minimis per tutte le merci, agganciando l’aliquota ai 10 punti della sovrattassa;
- ha ordinato la cessazione di tutti i dazi aggiuntivi imposti ai sensi dell’IEEPA, lasciando però intatte le emergenze nazionali e le altre misure non‑tariffarie.
Proclamation 20 febbraio 2026 - sovrattassa 10% ex Section 122.
La Proclamation Imposing a Temporary Import Surcharge to Address Fundamental International Payments Problems utilizza la Section 122 del Trade Act of 1974 (art. 19 U.S.C. 2132) per constatare l’esistenza di fundamental international payments problems (grave deficit di bilancia dei pagamenti, disavanzo al 4% del PIL, posizione patrimoniale netta estera fortemente negativa, ecc.) ed imporre di conseguenza un nuovo dazio temporaneo del 10% sulle importazioni provenienti da qualsiasi Paese (su all articles imported into the United States, salvo le eccezioni specificate negli Annexes I e II).
La durata di tale nuovo dazio è fissata a 150 giorni, con efficacia per le merci immesse in consumo (o estratte da magazzino per il consumo) dalle 12:01 a.m. del 24 febbraio 2026 fino alle 12:01 a.m. del 24 luglio 2026, salvo sospensione/cessazione anticipata o proroga da parte del Congresso.
Circa le categorie escluse dalla sovrattassa, in quanto ritenute necessarie per l’economia USA o già oggetto di altre restrizioni, queste riguardano:
- minerali critici
- prodotti energetici e materie prime naturali/fertilizzanti non disponibili (o non sufficientemente disponibili) negli USA
- alcuni prodotti agricoli (inclusi manzo, pomodori, arance), farmaci, talune elettroniche e determinati prodotti aerospaziali
- veicoli passeggeri, alcuni light trucks, medium/heavy duty vehicles, bus e relative parti
- tutti gli articoli coperti da dazi aggiuntivi ex Section 232 (acciaio/alluminio ecc.), per i quali la sovrattassa non si applica in aggiunta ma solo, eventualmente, sulla parte dell’import non coperta da 232
- merci originarie di Canada e Messico ammesse duty‑free
- alcuni tessili/abbigliamento ammessi duty‑free
La Proclamation precisa inoltre che tale sovrattassa è in addition to tutti gli altri dazi e oneri, salvo il coordinamento con Section 232 e sono esentate, tra l’altro, le merci in transito già caricate e in viaggio prima delle 12:01 a.m. del 24 febbraio, a condizione che siano sdoganate entro le 12:01 a.m. del 28 febbraio.
Ordine su de minimis - Continuing the Suspension of Duty‑Free De Minimis Treatment.
L’ordine Continuing the Suspension of Duty-Free De Minimis Treatment for All Countries interviene sull’Executive Order 14324, che aveva sospeso il trattamento duty‑free de minimis (19 U.S.C. 1321(a)(2)(C)) per motivi di sicurezza nazionale (IEEPA/NEA).
Alla luce in particolare dell’invalidazione dei dazi IEEPA e la notifica del Secretary of Commerce che esistono sistemi adeguati per la riscossione dei dazi sulle spedizioni postali, Trump ha deciso comunque di mantenere sospeso il regime de minimis.
Ordine Ending Certain Tariff Actions - cessazione dei dazi IEEPA.
L’ordine Ending Certain Tariff Actions rappresenta anch’esso la risposta esecutiva alla declaratoria di illegittimità dei dazi IEEPA da parte della Corte Suprema, e richiama una serie di executive orders (14193, 14194, 14195, 14245, 14257, 14323, 14329, 14380, 14382), tutti caratterizzati dall’uso dell’IEEPA per imporre additional ad valorem duties a vari partner commerciali.
Nello specifico dispone che tutti i dazi aggiuntivi ad valorem imposti ai sensi dell’IEEPA tramite questi EOs cessano di avere effetto e non devono più essere riscossi as soon as practicable.
Le altre misure adottate per gestire le emergenze (sanzioni non‑tariffarie, controlli, divieti di transazione, ecc.) restano invece pienamente in vigore.
5) Considerazioni conclusive
Al fine di mantenere un livello di protezione tariffaria e di leva negoziale simile a quello dei vecchi dazi IEEPA, con le tre misure del 20 febbraio Trump si sposta su una base giuridica diversa, la Section 122 del Trade Act, introducendo una sovrattassa del 10% su quasi tutte le importazioni per 150 giorni.
Contemporaneamente, tramite l’ordine su de minimis, conferma che tale regime resta sospeso per tutte le merci e collega l’aliquota applicabile alle spedizioni postali internazionali proprio al nuovo surcharge del 10% ex Section 122.
Per gli operatori doganali, in pratica, i dazi aggiuntivi ex IEEPA cessano, ma l’impatto è sostituito da una sovrattassa generalizzata del 10% ex Section 122 e da un regime de minimis di fatto abolito, con riscossione di dazi (incluso il 10%) anche sulle piccole importazioni, soprattutto via posta internazionale.