Nel prossimo Decreto milleproroghe, sono sempre più insistenti le voci di conferma di uno slittamento per l’entrata effettiva della handling fee italiana sulle piccole spedizioni, formalmente in vigore dal primo gennaio scorso, in attesa della data di metà marzo, quando si procederà al pagamento della misura secondo le indicazioni di differimento stabilite dall’Agenzia delle Dogane con le circolari nn. 37/2025 e 1/2026.
Con la Legge di Bilancio 2026, infatti, “nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia doganale e fiscale”, è stato introdotto “un contributo alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi”. Questa è la portata dell’art. 1, commi da 126 a 129, della Legge di Bilancio 2026, che dunque introduce un prelievo di confine, appunto a titolo di contributo per le spese di sdoganamento, per tutte le spedizioni, e-commerce in particolare, in arrivo in Italia.
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1) La misura nazionale e le ipotesi di slittamento
La norma in questione ha inteso agire, in qualche misura, in coerenza con i trend globali ed unionali che hanno inteso (o intendono, nel prossimo futuro) ridurre o disincentivare l’acquisto massivo di beni da piattaforme e-commerce che stoccano beni sul territorio extra UE e che, con la semplice mossa di spostare la logistica all’estero, possono vendere a prezzi irrisori beni di ogni tipo al consumatore che accetta la (sempre più breve) attesa del trasporto. I beni a prezzi bassi favorevoli ai consumatori ed alle fasce meno abbienti recano, però, l’esternalità negativa della sostenibilità ambientale e della discutibile sicurezza di molti dei beni in importazione (contraffazione, sicurezza generale, marcatura CE), oltre a contrarre le attività produttive e distributive interne.
Tuttavia, la misura si è innestata, in maniera forse frettolosa, su un quadro unionale, anticipandolo, che già prevede la prossima istituzione, da luglio 2026, di una handling fee UE, ragione per cui la volontà di addizionare una ulteriore misura a questa, prossima, UE, ha reso l’Italia particolarmente vulnerabile, perché – a quanto riferito dalle associazioni di categoria – la contromossa immediata dei giganti dell’e-commerce è stata di spostare il luogo di sdoganamento in altri paesi, per poi giungere in Italia via camion.
Il risultato è: meno indotto, meno operazioni doganali, meno contributi raccolti; per questa ragione, come sopra cennato, la modifica della norma appare estremamente probabile, nel senso di procedere, per lo meno, ad un suo differimento per luglio 2026, in attesa di migliori chiarimenti anche sulla compatibilità della misura con il diritto UE.
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2) Questioni applicative – la circolare 4 del 2025
In questo contesto, è intervenuta il 5 febbraio un’ulteriore circolare, la n. 4 del 2025, per chiarire alcuni aspetti estremamente rilevanti, che si aggiungono ad un quadro dichiarativo ancora peculiare, cartaceo, non armonizzato con i sistemi IT dell’autorità e delle imprese, che sta rendendo le bolle, le contabilità ed i conteggi estremamente complessi, per quanto siano rilevanti per i primi versamenti previsti per marzo.
Il punto più rilevante della circolare 4/2025 risiede nel chiarimento relativo alla natura del contributo che, trattandosi di un contributo destinato alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali a carico dell’amministrazione, viene dalla Dogana correlato all’articolo 52 del codice doganale unionale (CDU - Regolamento UE 952/2013) e, pertanto, inteso come non da considerarsi un diritto doganale e da non includere nella base imponibile ai fini IVA.
Il riferimento all’art. 52 del CDU non è propriamente illustrato ed appare, a prima lettura, discutibile, perché, a mente di tale disposizione, è anzitutto stabilito che le autorità doganali non impongono alcun onere per l’espletamento dei controlli doganali o di qualsiasi altro atto richiesto dall'applicazione della normativa doganale durante gli orari ufficiali di apertura degli uffici doganali competenti. Tuttavia, “esse possono imporre oneri o recuperare costi per servizi specifici resi, in particolare, in relazione a quanto segue: a) la presenza, ove richiesta, del personale doganale fuori degli orari d'ufficio ufficiali o in locali diversi da quelli delle dogane; b) analisi o perizie sulle merci e spese postali per la restituzione di merci a un richiedente, in particolare in relazione alle decisioni prese a norma dell'articolo 33 o alla fornitura di informazioni a norma dell'articolo 14, paragrafo 1; c) la visita delle merci o il prelevamento di campioni a scopi di verifica, o la distruzione delle merci, in caso di costi diversi da quelli relativi all'impiego del personale doganale; d) misure di controllo eccezionali, quando sono necessarie a causa della natura delle merci o di un rischio potenziale.
Nessuna delle predette quattro ipotesi appare chiaramente attagliata alla misura in questione, che peraltro per la prima volta compare, di fatto, in dichiarazione ed in forma generalizzata, e non in formati specifici, per operazioni specifiche, con costi specifici, su servizi specifici (viste, analisi, fuori circuito, ecc..).
A prescindere dall’art. 52 CDU, il posizionamento circa la non imponibilità IVA è comprensibile e, a livello sistematico, coerente con la volontà di arginare ogni ipotesi di riconduzione della misura ad un dazio, al quale invece la misura somiglia molto.
Se la vera natura del contributo fosse, invero, quella di un dazio o una misura di effetto equivalente, i profili di censura sono almeno due: (i) la competenza, perché i dazi li impone solo l’UE e non i singoli Stati membri; (ii) la compatibilità con il diritto vivente, perché: (A) oggi, oltre ai proclami, esiste una franchigia dai dazi per i beni di valore inferiore a 150 euro, pertanto imporne uno nuovo, di dazio, significa aggirare la volontà del legislatore UE, mentre (B) domani un dazio sarà già previsto e non è pacifico che sia tollerabile un altro, analogo ma nazionale.
In effetti, oltre alla sua individuazione quale “contributo” per spese amministrative, questo prelievo appare avere natura, a tutti gli effetti, di imposta acausale sulle importazioni, oggettiva ed erariale, alla stregua di un dazio di ingresso nel Paese e, come tale, riconducibile a tutti gli schemi gestione propri dei dazi, come normati dal Codice Doganale dell’unione Europea. Se così fosse, si potrebbe ancora ragionare di schemi di rimborso per incompatibilità della misura con il diritto UE.
Di contro, come del resto ora ufficialmente osserva l’autorità doganale, si potrà sempre osservare che una cosa è il dazio, altra è questo contributo, che attiene semplicemente alla copertura di spese, in qualche modo, di handling ed a coprire le esternalità negative del sistema dell’e-commerce di beni di scarso valore, fast fashion o simil tale, comunque si voglia chiamare il modello ritenuto di scarsa sostenibilità, qui in argomento.
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3) Regimi esclusi e modalità applicative del contributo
Altro chiarimento fondamentale attiene all’esclusione del contributo sulle importazioni nell’ambito della temporanea esportazione, rendendolo non dovuto qualora la spedizione di merce unionale venga reimportata nell’ambito della temporanea esportazione ex articolo 72 dell’Allegato 1 al D.lgs. 141/2024; in particolare, osserva l’Agenzia, il contributo non si applica nel caso di operazioni di importazione per le quali venga utilizzato il codice regime 61, 63 e 68 (dove entrano anche i return, che non sono tecnicamente delle reimportazione di merce in temporanea).
Ergo, il regime interessato resta solo quello della pura immissione in libera pratica, in modello dichiarativo H1 o H7 (regimi doganali 40, 42 e 45).
Infine, per i modelli H1, si dispone che nell’ipotesi di una dichiarazione di importazione con tracciato H1 che contenga una molteplicità di spedizioni, a prescindere dal valore in dogana dell’intera dichiarazione che potrebbe anche essere superiore ai 150 euro, il dichiarante dovrà comunque liquidare il contributo in argomento su ogni singola spedizione con valore in dogana non eccedente i 150 euro, mentre nel caso di dichiarazione H1 contenente una sola spedizione costituita però da più singoli, il contributo dovrà essere liquidato una sola volta con riferimento al primo singolo.
A quanto pare, una H1 con vari destinatari moltiplicherà il contributo per il numero di destinatari; mentre vari item per un destinatario, sconteranno un solo contributo.
L’impressione è che sulla natura di questo contributo si discuterà ancora, sia in sede nazionale, sia in sede unionale, per comprendere mille sfaccettature e profili operativi, formali sostanziali, se non ora, almeno a luglio, quando la misura potrebbe entrare in vigore ove venisse ora sospesa e congelata per alcuni mesi.