Il Sistema Armonizzato (SA) 2022 e le relative Note Esplicative non includono una definizione esaustiva di integratori alimentari, che risultano classificati spesso in diverse voci doganali, in funzione della loro composizione e della modalità di assunzione. Di conseguenza, la classificazione degli integratori alimentari è stata oggetto di numerosi quesiti, richieste di interpello e pronunce giurisprudenziali, dando luogo a divergenze classificatorie ed incertezze tra gli stakeholders.
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1) la questione della classificazione degli integratori alimentari
La tematica è particolarmente sentita perché intreccia questioni regolatorie, doganali e, insieme, fiscali, tanto da rendere la classificazione degli integratori particolarmente complessa. Essi, in generale, sono infatti ricompresi in una voce doganale, la 2106, che per definizione è residuale, perché sono ascritti a questa VD le preparazioni alimentari “non nominate, né comprese altrove”, qui essendo riconducibili, dunque, non solo gli integratori, ma anche molti altri preparati alimentari. Eppure, la VD 2106 non è l’unica qualifica di un integratore, che – in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, di presentazione, di assunzione e di conservazione – può altresì trovare la sua corretta classificazione in altre voci doganali, come si dirà di seguito.
Gli effetti di una scelta di classificazione sono, come cennato, estremamente rilevanti e, per l’Italia, assumono importanza particolare perché, in ragione della classificazione dell’integratore, esso può avere accesso, o meno, ad aliquote di IVA ridotta. Ancora oggi, infatti, seppure dopo le modifiche da ultimo intervenute ed in ragione di una non felice formulazione di legge, come più volte chiarito dall’Agenzia, i cd. ''integratori alimentari'' di per sé non beneficiano dell'aliquota IVA ridotta, perché non sono espressamente previsti in forma generalizzata in alcuna delle parti della Tabella A, allegata al Decreto IVA. Numerosi documenti di prassi chiariscono che l’aliquota del 10% può essere applicata agli integratori alimentari soltanto quando questi sono classificabili alla voce doganale 21.06 e quindi riconducibili al numero 80) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA, come “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove”.
Da qui, dunque, il proliferare di quesiti, interpelli e dubbi interpretativi, sui quali è intervenuta anche la Corte di Giustizia dell’UE (cfr., tra le altre, la sentenza resa in causa C-252.24), che esprimono e testimoniano la varietà degli esiti di una analisi di classificazione che, si ricorda, può coinvolgere l’integratore in senso proprio, quello regolatorio, ma anche l’integratore nella sua forma generalmente intesa, come avviene – solo ad esempio – per le acque o le bevande addizionate di sali, per le pastiglie a base di vitamine o le gocce a base di emollienti o fluidificanti.
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2) La classificazione doganale degli integratori alimentari oggi
Come anticipato, la classificazione doganale degli integratori alimentari, ad oggi, si presenta come un tema particolarmente complesso e fonte di frequenti incertezze interpretative. La difficoltà nasce dall’assenza, fino ad oggi, di una voce doganale specifica per questi prodotti, che vengono spesso ricondotti a diverse categorie merceologiche in base alla loro composizione, presentazione e destinazione d’uso.
In linea generale, per essere classificati nella voce doganale 2106, gli integratori alimentari non devono essere nominati né compresi in altre voci della Nomenclatura Combinata e devono essere presentati in confezioni che riportino chiaramente la destinazione a mantenere l’organismo in buona salute; un approccio, dunque, in negativo e residuale. Un ulteriore elemento distintivo riguarda la forma di presentazione: gli integratori devono essere confezionati in dosi, come capsule, compresse, pastiglie o pillole ed in generale, nel caso in cui siano presentati in forma liquida, non devono essere pronti per il consumo diretto.
Tuttavia, esistono integratori alimentari che, per le loro caratteristiche, possono essere ricondotti ad altre voci doganali. Ad esempio, le preparazioni con scopi terapeutici o profilattici, destinate a prevenire o curare malattie o affezioni, rientrano nella voce 30.04. Le preparazioni presentate in forma liquida e pronte per essere bevute, anche sotto forma di gocce, sono invece classificate nella voce 22.02. Infine, le preparazioni a base di zuccheri possono essere inquadrate nella voce 17.04, oppure ancora possono condurre a far prevalere l’elemento alcolico o il cacao, come ingredienti potenzialmente qualificanti.
La corretta individuazione della voce doganale dipende quindi dalle specifiche caratteristiche e dalla destinazione d’uso del prodotto, ad oggi da approcciare con una logica case by case non in grado, in ogni caso, di fornire le dovute certezze alle imprese, sia per il lato regolatorio, sia doganale (dazio), sia fiscale (IVA, corrisposta in dogana ma anche nelle cessioni interne).
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3) L’indirizzo di classificazione degli integratori alimentari dal 2028
Col fine di risolvere in modo strutturale le incertezze classificatorie sugli integratori alimentari e garantire una classificazione uniforme e coerente a livello internazionale, l’edizione 2028 del Sistema Armonizzato, seguendo gli annunci ufficiali emanati dal WCO, introdurrà la nuova voce doganale, la VD 2107, espressamente dedicata agli “integratori alimentari e prodotti simili destinati ad integrare la dieta”.
Verranno dunque classificati gli integratori non in via residuale, perché non nominate o compresi altrove, ma in via principale, perché la nuova voce 2107 comprenderà, a quanto si rileva dai primi working paper, gli integratori alimentari presentati in forme di dosaggio (come capsule, compresse, polveri o liquidi) e destinati a fornire nutrienti, vitamine, minerali o altre sostanze con effetto nutrizionale o fisiologico. L’obiettivo esplicito è garantire una maggiore uniformità a livello internazionale, facilitando le operazioni doganali e offrendo maggiore certezza agli operatori economici sia in ambito doganale che fiscale.
In dettaglio, la nuova voce 21.07 dedicata agli integratori alimentari comprenderà due sottovoci:
- integratori alimentari presentati in dosi misurate – capsule, pillole, compresse, fiale e cachet destinati all’assunzione come dose singola, indipendentemente dal fatto che siano o meno in confezioni per la vendita al dettaglio (2107.10);
- preparazioni di integratori alimentari in confezioni per la vendita al dettaglio, ma non in dosi misurate (2107.90).
L’HS 2028 definirà inoltre, attraverso le nuove Note 4 e 5 al Capitolo 21, i concetti di “integratore alimentare” e di “dose misurata” ai fini della voce 21.07, consentendo di distinguere i prodotti rientranti in tale voce da quelli classificabili in altre voci e di valutare la revisione dei codici doganali derivanti dalla modifica.
L’edizione 2028 del Sistema Armonizzato introdurrà inoltre una nuova Nota 2 alla Sezione IV, volta a stabilire la priorità applicativa della nuova voce 21.07, prevedendo che, ai fini della classificazione degli integratori alimentari presentati in dosi misurate come descritti nella Nota 5 al Capitolo 21, la voce 21.07 prevalga su qualsiasi altra voce della Nomenclatura, ad eccezione delle voci del Capitolo 30. Il Capitolo 30 riguarda i prodotti farmaceutici e comprende anche le preparazioni nutrizionali per somministrazione endovenosa.
È interessante, infine, notare che le modifiche che saranno introdotte al Sistema Armonizzato 2028 prevedono la classificazione degli integratori alimentari nella nuova voce doganale 2107. Questo rappresenta una sorta di ritorno alle origini: il numero 80) della Tabella A allegata al decreto IVA, infatti, faceva già riferimento alla voce 2107 della Tariffa doganale in vigore al 31 dicembre 1987 per individuare i prodotti soggetti ad aliquota agevolata. Si tratta di una curiosa coincidenza normativa che, a distanza di decenni, riporta gli integratori alimentari nell’alveo di una classificazione doganale storicamente già utilizzata dal legislatore fiscale italiano.
4) Osservazione conclusive
L’introduzione della nuova voce doganale 21.07 nell’edizione 2028 del Sistema Armonizzato rappresenta una svolta significativa per la classificazione degli integratori alimentari. Dopo anni di incertezze interpretative e divergenze tra le amministrazioni doganali, la nuova disciplina offre finalmente criteri chiari e uniformi, agevolando sia gli operatori economici che le autorità di controllo, almeno per la maggior parte delle casistiche.
Questa innovazione non solo semplifica le procedure doganali e riduce il rischio di contenziosi, ma ha anche importanti ricadute fiscali, in particolare per quanto riguarda l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta. La definizione precisa di “integratore alimentare” e di “dose misurata”, insieme alla priorità applicativa della voce 21.07, consentirà una più agevole individuazione del corretto trattamento doganale e fiscale dei prodotti, favorendo la certezza normativa e la trasparenza nei rapporti con l’amministrazione, seppure sarebbe auspicabile, a valle della modifica, una riconsiderazione numero 80) della Tabella A allegata al decreto IVA.
In ogni caso, gli operatori del settore sono quindi chiamati a monitorare attentamente le novità e a valutare l’impatto delle nuove regole sulle proprie attività, per cogliere al meglio le opportunità offerte dal nuovo quadro normativo.