Il Dlgs 4 dicembre 2025, n. 186 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 2025, n. 288) in vigore dal 13 dicembre 2025 oltre a temi relativi al Terzo settore, alla crisi d’impresa e allo sport, contiene anche talune disposizioni in materia di IVA.
Tra l’altro, il legislatore è intervenuto per modificare il comma 3 dell’articolo 9, DPR 633/1972, al fine di estendere il regime di non imponibilità IVA ai trasporti internazionali resi da intermediari.
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1) Ambito applicativo del regime di non imponibilità
Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, numero 2), Dpr 633/1972, sono non imponibili i servizi di trasporto – se territorialmente rilevanti in Italia[1]
- relativi a beni:
- in esportazione
- in transito,
- in importazione temporanea,
- in importazione definitiva, i cui corrispettivi sono inclusi nel valore delle merci dichiarato in dogana all'atto dell'importazione, ai sensi dell'articolo 69, comma 1, Dpr 633/1972.
Nelle suddette operazioni sono incluse quelle che vedono i beni che sono presi in consegna in uno Stato membro diverso dall'Italia e, a partire da questo, sono esportati e trasportati in un Paese extracomunitario.
Come detto, affinché rientrino nel regime di non imponibilità del menzionato articolo 9 deve comunque trattarsi di operazioni territorialmente rilevanti in Italia, situazione che si verifica allorché il committente (nei rapporti B2B) risulta essere residente o stabilito nel nostro Paese (articolo 7-ter, lettera a) del Dpr 633/1972).
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2) La questione dei servizi resi da sub-vettori
Il regime di non imponibilità (articolo 9, comma 1, numero 2), Dpr 633/1972) – legato ai trasporti di beni nelle operazioni di esportazione e di importazione, ecc. - è applicabile solo quando l’operazione è fatturata direttamente al mittente o al destinatario dei beni (articolo 146, paragrafo 1, lettera e), Direttiva 2006/112/Ce), e non si estende alle prestazioni rese dai sub-vettori nei confronti degli altri vettori (Corte di Giustizia Ue, sentenza 29 giugno 2017, causa C-286/16)[2].
Per adeguarsi alle norme unionali, il legislatore italiano è intervenuto:
- dapprima nel 2022 per circoscrivere l’ambito applicativo del regime di non imponibilità, aggiungendo un comma 3 all’articolo 9, Dpr 633/1972
- e poi nel 2025 per ampliare lo stesso ambito di applicazione.
L’evoluzione normativa dell’articolo 9, comma 3, Dpr 633/1972:
Testo della norma a seguito dell’emanazione dell’: | |
Articolo 5-septies, Dl 146/2021 (cd. Decreto Fiscale), in vigore dal 1° gennaio 2022 | Articolo 12, Dlgs 4 dicembre 2025, n. 186 (in neretto le aggiunte) |
«le prestazioni di cui al primo comma, numero 2), non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di transito, dall'importatore, dal destinatario dei beni o dal prestatore dei servizi di cui al numero 4) del medesimo primo comma». | «le prestazioni di cui al primo comma, numero 2), non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di transito, dall'importatore, dal destinatario dei beni o dal prestatore dei servizi di cui al numero 4) del medesimo primo comma, anche se resi da intermediari» |
Dal 1° gennaio 2022, come previsto dal Dl 146/2021, è posta una limitazione soggettiva, escludendo dall’agevolazione, ad esempio, i vettori principali che affidano ad un vettore terzo in tutto o in parte il trasporto internazionale[3].
Secondo la Circolare agenzia delle Entrate 25 febbraio 2022, n. 5/E, «A tal fine, il vettore principale può anche essere un consorzio o una società cooperativa a cui aderiscono o di cui sono soci i sub vettori, incaricati di svolgere il trasporto».
Inoltre, è stato precisato che il regime di non imponibilità Iva è circoscritto alle operazioni territorialmente rilevanti in Italia, ossia effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia.
Il citato comma 3 prevede che i trasporti non imponibili Iva non includono i trasporti resi a soggetti diversi:
- dall'esportatore;
- dal titolare del regime di transito;
- dall'importatore;
- dal destinatario dei beni;
- dal prestatore dei servizi di cui al numero 4) del comma 1 del medesimo articolo 9, Dpr 633/1972[4] (prestatore dei servizi di spedizione; es case di spedizione), ossia: 1) servizi di spedizione relativi a trasporti di beni in esportazione / transito / temporanea importazione o trasporti di beni in importazione (sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile ai sensi dell'articolo 69, comma 1, Dpr 633/1972); 2) servizi relativi alle operazioni doganali.
Il Legislatore ha così aggiornato l'ordinamento nazionale al fine di definire un ambito di applicazione della non imponibilità IVA dei trasporti internazionali più aderente e conforme alla normativa comunitaria.
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3) L’intervento correttivo del Dlgs n. 186/2025 e l’allineamento alla normativa unionale
La norma interna però ha interpretato restrittivamente la norma unionale, in quanto respinge l’applicazione del regime di non imponibilità per il fatto che, nel trasporto internazionale, interviene un intermediario. Infatti, l’articolo 153 della direttiva Iva prevede che gli «Stati membri esentano le prestazioni di servizi effettuate dagli intermediari che agiscono in nome e per conto di terzi, quando intervengono nelle operazioni di cui ai capi 6, 7 e 8…», in cui rientrano i servizi qui in commento. In altre parole, la non imponibilità Iva per il traporto di merci, ad esempio, esportate dovrebbe potersi applicare anche ad altri soggetti lungo la catena di fornitura, in quanto intermediari che agiscono «in nome e per conto».
E così, dal 13 dicembre 2025[5], a seguito dell’articolo 12, Dlgs 4 dicembre 2025 n. 186, viene ampliata la non imponibilità IVA dei trasporti internazionali di beni, includendo anche i casi in cui intervengono intermediari che agiscono in nome e per conto di esportatori, importatori o titolari del regime di transito o di spedizionieri.
La modifica si è resa necessaria per rendere conforme la norma nazionale a quella sovranazionale: da un lato l’articolo 146, Direttiva 2006/112/CE prevede l’esenzione (il regime di non imponibilità) per i servizi, compresi i trasporti, direttamente connessi alle esportazioni verso Paesi terzi, ma dall’altro lato l’articolo 153 della stessa Direttiva estende l’esenzione alle prestazioni degli intermediari che agiscono in nome e per conto di terzi nelle operazioni esenti. Come precisato dalla Corte di Giustizia Ue, sentenza 29 giugno 2017, causa C-288/16 l’esenzione di cui all’articolo 146, paragrafo 1, lettera e), Direttiva 2006/112/CE spetta solo ai servizi di trasporto forniti direttamente al mittente o al destinatario dei beni, escludendo i servizi resi a soggetti terzi. Successivamente, nella sentenza della Corte di Giustizia Ue, 8 novembre 2018, causa C-495/17, Cartrans Spedition Srl, è stata riconosciuta l’esenzione anche per i servizi resi da intermediari che agiscono in nome e per conto dei citati soggetti qualificati.
Pertanto, superando la restrittiva interpretazione dell'Agenzia delle entrate (risposta ad interpello 26 luglio 2022, n. 392; si vedano anche le risposte 229 e 514 del 2022), che considerava imponibile ai fini Iva la prestazione di trasporto affidata da un vettore principale a un sub-vettore, il regime di non imponibilità Iva viene esteso anche ai servizi resi all’esportatore, al titolare del regime di transito, all’importatore, al destinatario dei beni o al prestatore dei servizi di spedizione, anche se svolti da intermediari.
Operazioni rese da sub-vettori:
Committente | Prestazione di trasporto internazionale (anche se resa da intermediari) resa a: | Qualificazione dell’operazione | Regime Iva | Riferimento |
IT | esportatore | servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili ai fini Iva | Non imponibile | Art, 9, co. 1, n. 2), Dpr 633/1972 |
titolare del regime di transito | ||||
importatore | ||||
destinatario dei beni | ||||
prestatore dei servizi di spedizione (*) | ||||
Soggetti diversi dai precedenti (es. vettore principale o altro sub-vettore) | Servizi generici non legati agli scambi internazionali | Iva |
| |
Ue o extra-Ue |
|
| Operazione non soggetta | Art. 7-ter, Dpr 633/1972 |
(*) Le imprese di trasporto che, quindi, rendono servizi alle case di spedizione potranno continuare a beneficiare della non imponibilità, sempreché il trasporto abbia a oggetto beni in esportazione, in transito, in ammissione temporanea o in importazione (e i relativi corrispettivi siano inclusi nella base imponibile dichiarata in dogana). Così, sarà non imponibile Iva (ai sensi del numero 2) dell’articolo 9) la prestazione di trasporto fornita ad una casa di spedizione, la quale ribalta il servizio sull’importatore o sull’esportatore. A sua volta, quando la casa di spedizione fattura a questi ultimi soggetti, emetterà fattura non imponibile ai sensi del numero 4) dell’articolo 9.
Un’ultima osservazione: il regime di non imponibilità dovrebbe applicarsi anche alle prestazioni effettuate dagli intermediari che agiscono in nome e per conto di terzi (ossia in presenza di un mandato con rappresentanza), quando intervengono nei servizi di trasporto relativi ai beni in esportazione, importazione ecc. Nella fattispecie, si configura una prestazione di trasporto resa direttamente dal terzo al mandante (non imponibile ai sensi dell’articolo 9, comma 1, n. 4, Dpr 633/1972), mentre il mandatario presta un servizio di intermediazione (cui si applica il regime di non imponibilità ai sensi dell’articolo 9, comma 1, n. 7), Dpr 633/1972.
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4) NOTE
[1] Alle prestazioni di trasporto di beni si applicano le regole di territorialità previste:
1) dall’articolo 7-ter, comma 1, Dpr 633/1972, in base al quale «Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato:
a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;
b) quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato»;
2) dall’articolo 7-sexies, comma 1, Dpr 633/1972, secondo cui «In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, lettera b), si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi: …
b) le prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto intracomunitario, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato;
c) le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni, quando la relativa esecuzione ha inizio nel territorio dello Stato; …».
[2] Secondo la Corte, la finalità della non imponibilità è quella di garantire che i beni destinati ad uscire dall'Ue e le prestazioni di trasporto connesse con gli stessi siano tassati nello Stato di destinazione.
[3] Viene, così, superato l’orientamento della prassi amministrativa secondo il quale la disposizione agevolativa sarebbe stata applicabile anche nel caso in cui i trasporti fossero effettuati da più vettori o da terzi sub-contraenti (Circolare ministero delle Finanze 26/1979; Risoluzioni ministero delle Finanze nn. 412019/1977 e 411861/1978).
[4] Il numero 4) citato prevede: «costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili … i servizi di spedizione relativi … ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché ai trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile ai sensi del primo comma dell'art. 69; i servizi relativi alle operazioni doganali».
[5] In assenza di indicazioni in merito, la decorrenza va intesa secondo le regole fissate dall’articolo 6, Dpr 633/1972. Nello specifico: a) per i servizi resi nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia il momento di effettuazione coincide con la data di pagamento (anche parziale) del corrispettivo o, se antecedente, con la data di emissione della fattura (commi 3 e 4 dell’articolo 6); b) per i servizi resi nei confronti di soggetti passivi non residenti o non stabiliti in Italia rileva il momento in cui la prestazione è ultimata ovvero, per i servizi di carattere periodico o continuativo, la data di maturazione dei corrispettivi (comma 6 del medesimo articolo 6).