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CU 2026: I CASI DI SUCCESSIONE

CU 2026: i casi di successione

La Certificazione Unica presentata dagli eredi in caso di prosecuzione dell'attività e non prosecuzione: istruzioni per il modello da inviare alle Entrate

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La Certificazione Unica 2026 va presentata con un calendario ben prestabilito a seconda del contenuto di questa attestazione dei sostituti d'imposta.

In generale, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e ai redditi diversi.

Per il calendario completo leggi anche: CU 2026: il calendario degli invii.

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1) CU 2026: i casi di successione

La CU 2026 anno di imposta 2025 per le successioni mortis causa comprende due casistiche:

  • senza prosecuzione dell’attività da parte dell’erede,
  • con prosecuzione dell’attività da parte dell’erede.

Pertanto nei due casi si verifica rispettivamente che:

  • qualora l’attività della persona fisica deceduta non sia proseguita dagli eredi, la Comunicazione Unica 2026 deve essere presentata da uno di essi in nome e per conto del deceduto, relativamente al periodo dell’anno in cui questi ha effettivamente operato avendo cura di riportare nel frontespizio della comunicazione, nel riquadro “Dati relativi al sostituto”, e nelle certificazioni intestate ai percipienti, i dati del sostituto d’imposta deceduto e nel riquadro “Dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione quelli dell’erede che la sottoscrive;
  • nel caso di successione avvenuta nel periodo d’imposta 2025, o nel 2026 ante presentazione della Comunicazione Unica 2026, con prosecuzione dell’attività da parte dell’erede, quest’ultimo ha l’obbligo di presentare la Comunicazione Unica 2026 anche per la parte dell’anno in cui ha operato il soggetto estinto. Con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora le operazioni di conguaglio siano state effettuate dal de cuius, l’erede dovrà trasmettere un’unica certificazione per ciascun percipiente contenente i risultati delle predette operazioni, avendo cura di indicare, il proprio codice fiscale nella sezione “Dati relativi al sostituto” presente sia nel frontespizio della comunicazione che nelle singole certificazioni e dovrà riportare il codice fiscale del soggetto estinto nel punto 681 presente nella sezione “casi particolari operazioni straordinarie” della certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale.

Attenzione al fatto che in tale ipotesi il dichiarante dovrà compilare le annotazioni riportando il codice GI.


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