La Rottamazione quinquies è una misura agevolativa riproposta dalla legge di Bilancio con la quale per determinate cartelle esattoriali il contribuente che aderisce non paga sanzioni e interessi ma solo il debito principale.
Vediamo cosa accade se chi ha aderito entro il 30 aprile non paga una o due rate e se paga in modo insufficiente o parziale rispetto al piano di rateizzazione accordato dalla Riscossione.
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1) Rottamazione quinquies: cosa accade se salto una rata?
La Legge n. 199/2025 prevede l’inefficacia della Rottamazione-quinquies (ossia la “decadenza” dai relativi benefici) in caso di omesso ovvero insufficiente versamento:
- della prima e unica rata scelta per effettuare il pagamento (in scadenza il 31 luglio 2026);
• di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata del piano nel caso di pagamento rateale.
In caso di inefficacia della Rottamazione-quinquies, la legge prevede che:
- i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute;
- riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero deicarichi per i quali si è determinata l’inefficacia della misura agevolativa con l’avvio di nuove procedure cautelari o esecutive, nonché con la prosecuzione delle procedure esecutive che erano già state avviate alla data di presentazione della domanda di adesione;
- i carichi non sono più rateizzabili ai sensi dell’art.19 del DPR n. 602/1973
Invece, nel caso in cui si sia optato per il pagamento in un’unica soluzione, l’omesso o insufficiente pagamento delle somme dovute per la Definizione agevolata entro la scadenza del 31 luglio 2026, determina l’inefficacia della misura agevolativa e quindi la perdita dei benefici della Rottamazione-quinquies.
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