Con una recente sentenza, (n. 32283 2025 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema dell’utilizzabilità delle comunicazioni effettuate tramite chat aziendali ai fini disciplinari, affrontando il delicato equilibrio tra poteri di controllo del datore di lavoro e tutela della riservatezza. Emerge in estrema sintesi che le comunicazioni fatte con account e strumenti aziendali e riguardanti l'attività lavoratoriva non si possono considerare del tutto private,
La decisione si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato che distingue nettamente tra strumenti di lavoro e controlli difensivi, chiarendo i presupposti in presenza dei quali i dati raccolti possono essere legittimamente utilizzati nell’ambito del rapporto di lavoro.
Il caso esaminato riguarda in particolare un licenziamento per giusta causa fondato sul contenuto di messaggi scambiati tramite una piattaforma di messaggistica interna, utilizzata dai dipendenti per comunicazioni di servizio. La Corte è stata chiamata a valutare, in particolare, se tali conversazioni potessero essere acquisite e poste a base del provvedimento espulsivo, nonché se il controllo esercitato dal datore rispettasse i limiti fissati dall’ordinamento.
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1) Il caso: violazione della riservatezza dei dati aziendali tramite chat
La vicenda trae origine dal licenziamento disciplinare intimato a un dipendente con funzioni di responsabilità, al quale era stata contestata la violazione degli obblighi di riservatezza connessi a un processo interno di selezione del personale.
La contestazione si fondava sul contenuto di messaggi scambiati tramite una chat aziendale, utilizzata mediante account fornito dal datore di lavoro e destinata alle comunicazioni professionali. Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento sostenendo l’inutilizzabilità delle conversazioni, ritenute frutto di un controllo illecito, e deducendo la violazione delle regole in materia di controlli a distanza e di protezione dei dati personali. I giudici di merito avevano respinto tali doglianze, qualificando la chat come strumento di lavoro e ritenendo adeguata l’informazione resa ai dipendenti circa le modalità di utilizzo e di possibile controllo. In sede di legittimità, il ricorrente ha insistito sulla natura difensiva del controllo e sulla necessità che l’acquisizione dei dati fosse limitata temporalmente al momento successivo all’insorgere di un fondato sospetto di illecito.
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2) La decisione finale e le motivazioni della Cssazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di merito e soffermandosi su due profili distinti ma autonomi.
In primo luogo, è stata ribadita la qualificazione della chat aziendale come strumento utilizzato dal lavoratore per rendere la prestazione, con conseguente applicazione della disciplina prevista per tali strumenti. In questo ambito, la Corte ha richiamato l’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, nella versione modificata dal decreto legislativo n. 151 del 2015, evidenziando che le informazioni raccolte tramite strumenti di lavoro sono utilizzabili a fini disciplinari a condizione che il lavoratore sia stato adeguatamente informato sulle modalità d’uso e di controllo e che siano rispettate le regole in materia di protezione dei dati personali. Nel caso esaminato, tali condizioni sono state ritenute soddisfatte, anche in considerazione della policy aziendale accessibile ai dipendenti e richiamata nel contratto di lavoro.
In secondo luogo, la Corte ha esaminato il tema dei cosiddetti controlli difensivi, precisando che essi si collocano al di fuori del perimetro applicativo dell’articolo 4 quando sono finalizzati ad accertare specifiche condotte illecite ascrivibili a singoli lavoratori, sulla base di un fondato sospetto.
Viene pero sottolineato che la sentenza impugnata si fondava anche sulla qualificazione della chat come strumento di lavoro, ratio autonoma che non era stata specificamente censurata dal ricorrente. Tale omissione ha reso il ricorso inammissibile, secondo il principio costante per cui, in presenza di più motivazioni autonome, l’impugnazione deve investire ciascuna di esse. La decisione conferma così la legittimità dell’utilizzo delle comunicazioni interne quando avvengano tramite strumenti aziendali e nel rispetto delle condizioni informative e normative previste dall’ordinamento, chiarendo ulteriormente i confini tra controllo lecito e tutela della sfera personale del lavoratore.
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3) In pratica
In termini piu semplici , la Corte ha chiarito che i messaggi scambiati attraverso chat aziendali possono essere utilizzati dal datore di lavoro anche per adottare sanzioni disciplinari, compreso il licenziamento, se la chat è uno strumento fornito dall’azienda per svolgere il lavoro e se il lavoratore è stato informato delle regole di utilizzo.
Questo significa che le comunicazioni fatte con account e strumenti aziendali non possono essere considerate del tutto private, soprattutto quando riguardano attività lavorative. Se dai messaggi emergono comportamenti contrari ai doveri di correttezza, riservatezza e lealtà, il loro contenuto può legittimamente essere valutato dall’azienda.
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