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METALMECCANICI: QUALI CAUSALI VALGONO PER I CONTRATTI A TERMINE?

Metalmeccanici: quali causali valgono per i contratti a termine?

Cosa prevede il CCNL metalmeccanici industria in tema di contratti a tempo determinato. Le causali e la trasformazione in contratto a tempo indeterminato: precedenza e anzianità

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Il Decreto lavoro N. 48 2023  convertito in legge ,  richiede per i contratti a termine di durata superiore a 12 mesi e per le proroghe o rinnovi di contratti di durata inferiore, fino ad un massimo di 24 mesi, l'apposizione di causali  che possono essere 

  1. previste dai contratti collettivi , 
  2.  dettate da esigenze tecniche-organizzative e produttive concordate tra le parti  e 
  3. quelle per  sostituzione dei lavoratori

Leggi in merito anche Contratti a termine le novità del Decreto lavoro 

Ai sensi dell’art. 4 – Tipologie contrattuali, lett. A) del CCNL metalmeccanici industria 22 novembre 2025 – 30 giugno 2028, il termine di durata superiore a 12 mesi e non eccedente i 24 mesi è consentito esclusivamente nei seguenti casi, da verificare all’atto dell’assunzione 

CCNL Metalmeccanici industria (22.11.2025 – 30.6.2028): causali ammesse per contratti a termine oltre 12 mesi (fino a 24 mesi)
N.CausaleDettaglio operativo
1Assunzione over 50Assunzione di lavoratori che abbiano superato i 50 anni di età.
2Assunzione under 35 (condizioni specifiche)Assunzione di lavoratori di età inferiore a 35 anni che soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:
a) non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
b) vivano soli con una o più persone a carico.
3CIGS o disoccupazione (≥ 6 mesi)Assunzione di lavoratori che abbiano fruito del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno 6 mesi oppure siano inseriti nelle liste di disoccupazione da almeno 6 mesi.
4Mostre e fiereAssunzione di lavoratori da impiegare nei periodi interessati dallo svolgimento di mostre e fiere, compresi tra 15 giorni precedenti e 15 giorni successivi all’evento.
5Coordinamento di progetti a durata predeterminataAssunzione di lavoratori da impiegare nelle attività di coordinamento di progetti aventi durata predeterminata.
6Specifiche commesse, ordini o incarichiAssunzione di lavoratori da impiegare nell’esecuzione di specifiche commesse, ordini o incarichi, la cui realizzazione presenti carattere temporaneo, compresi i casi in cui, per ritardi imputabili al committente o a fattori esterni, la durata dell’attività si prolunghi oltre i tempi inizialmente previsti, determinando un fabbisogno di personale aggiuntivo limitato al completamento della commessa anche mediante scorrimento interno.
Nota: i casi sopra indicati possono essere utilizzati anche per proroghe e rinnovi dei contratti oltre i 12 mesi, purché la durata rientri nel limite massimo di 24 mesi.

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1) Trasformazione del rapporto a termine in tempo indeterminato


Nel caso di trasformazione a tempo indeterminato o di successiva assunzione a tempo indeterminato di lavoratore già impiegato a termine si terrà conto complessivamente di tutti i periodi di lavoro (compresa l’attività prestata in somministrazione) effettuati presso il medesimo datore di lavoro, per lo svolgimento di mansioni equivalenti, ai fini dell’applicazione della disciplina degli aumenti periodici d’anzianità e della mobilità professionale, purché  non interrotti da periodi di non lavoro superiori a 12 mesi.

ATTENZIONE  i lavoratori che abbiano avuto :

  • con la medesima azienda e 
  • per mansioni equivalenti 
  • sia rapporti   con contratto a termine che con quello di somministrazione

 acquisiscono il diritto alla stabilizzazione del rapporto qualora la somma dei periodi di lavoro nelle due tipologie superi i 44 mesi   complessivi anche non consecutivi, comprensivi dell’eventuale proroga in deroga assistita.

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2) Diritto di precedenza dopo contratti a tempo determinato

Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda,  abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza  nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i 12 mesi successivi alla scadenza del contratto a termine con riferimento alle mansioni già espletate in  esecuzione dei rapporti a termine.

Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionale ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le  medesime attività.

Il diritto di precedenza può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in forma scritta al datore di lavoro la propria volontà in tal senso entro rispettivamente 6 mesi e 3 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e si estingue entro 1 anno dalla data di  cessazione del rapporto di lavoro.

Nel caso di una concomitanza di più aspiranti che abbiano maturato i requisiti e manifestato  nei termini previsti la volontà di avvalersi del diritto di precedenza, sarà data priorità ai  lavoratori che abbiano cumulato il maggior periodo di lavoro a termine; in caso di parità si  farà riferimento alla maggiore età anagrafica.

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