Lo sdoganamento centralizzato consente alle imprese di dichiarare merci in arrivo in qualunque punto di ingresso nazionale, oggi, e unionale, post riforma esecutiva del codice doganale dell’UE (CDU), presso il luogo in cui l’operatore è stabilito e detiene le scritture rilevanti ai fini doganali.
Ovviamente, la procedura non è assimilabile ad un regime doganale, definito dal CDU come un regime a cui possono essere vincolate le merci ossia: immissione in libera pratica, regimi speciali ed esportazione; piuttosto, come normato dall’art. 179 del CDU, esso integra una modalità esecutiva delle operazioni di vincolo ad uno di questi regimi, consentendo il relativo adempimento dichiarativo presso un ufficio diverso da quello rispetto al quale è fisicamente presentata la merce.
Il requisito, unico, per accedere alla semplificazione è fissato dal par. 2 dell’art. 179, secondo cui il richiedente l’autorizzazione allo sdoganamento centralizzato deve essere un soggetto AEO; di seguito, l’operatore potrà richiedere sul Customs Decision System (CDS) l’abilitazione ad uno o più regimi quali l’immissione in libera pratica, l’esportazione, la riesportazione, il deposito doganale, l’ammissione temporanea, l’uso finale, il perfezionamento attivo e passivo, restando esclusi i regimi del transito e della zona franca.
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1) Lo sdoganamento centralizzato nazionale
L’Autorità Doganale Italiana ha iniziato il percorso di adeguamento del proprio sistema interno ed a recepire la normativa istitutiva unionale, anticipandola, realizzando, nelle more dello sdoganamento centralizzato UE, una sua forma nazionale (lo sdoganamento centralizzato nazionale - SCN), ora prevista per l’importazione e con obiettivo di estensione ad ulteriori regimi.
È la Circolare n. 19/2025, ora, il documento di prassi da avvio alla dimensione nazionale dello SCN e per il solo regime dell’immissione in libera pratica, non anche per l’esportazione e gli altri regimi doganali sospensivi, come elencati dall’art. 149 RD. In dettaglio, lo Sdoganamento Centralizzato Nazionale è concesso ad un operatore, il quale deve godere dello status di AEOC ed essere stabilito in Italia, da ciò dispiegandosi la procedura di scissione degli uffici competenti, per la verifica (ufficio di controllo - SCO) e per l’incardinamento del rapporto tributario (ufficio di presentazione della dichiarazione - PCO).
La Circolare sintetizza poi i contenuti sui controlli e le formalità previsti dall’art. 179 CDU e 231 RE, che si possono riportare come segue:
- l’importatore o il titolare dell’autorizzazione presenta la dichiarazione doganale all’SCO per le merci presentate al PCO.
- La dichiarazione è sottoposta al Circuito Doganale di Controllo e i controlli sono suddivisi in tal modo: SCO svolge i controlli documentali mentre il PCO svolge tutti i controlli fisici in linea sulla merce.
- Il PCO può effettuare i controlli sulla base delle risultanze automatiche del Circuito Doganale di Controllo oppure può agire su impulso del SCO. Dopo lo svolgimento di tutti i controlli, SCO svincola la merce e riscuote i diritti doganali, eventualmente adeguando e ricorrendo alle ulteriori autorizzazioni di cui gode il titolare/importatore, come la dilazione di pagamento o la garanzia globale.
Da un punto di vista soggettivo, la Circolare chiarisce che l’autorizzazione può essere richiesta da due tipi di operatori:
- l’impresa di produzione o commercializzazione, ossia l’operatore economico in quanto tale. Questo soggetto può richiedere direttamente l’autorizzazione e comparire in dichiarazione sia come importatore che dichiarante, avvalendosi degli appositi codici e facendo indicazione dell’autorizzazione, al momento di presentazione di merce e dichiarazione. Tale impresa può agire da sola oppure potrebbe avvalersi di un rappresentante doganale, anche in regime di rappresentanza diretta;
- l’impresa di servizi di logistica integrata/doganalisti/spedizionieri, ossia tutti i soggetti che possono offrire alle imprese, che non hanno i requisiti dello sdoganamento, questa tipologia di servizio. L’impresa, quindi, comparirà in dichiarazione come importatore ma il titolare dell’autorizzazione è lo spedizioniere, il quale, però, dovrà agire solo ed esclusivamente in regime di rappresentanza indiretta e sarà indicato come dichiarante in dichiarazione. La Circolare è chiara: in questo scenario è precluso l’uso della rappresentanza diretta, ragione per cui la chance per gli spedizionieri internazionali ed i dichiarai di poter operare su tutto il territorio è in effetti compensata dal maggior rischio che risiede nella solidarietà tributaria che il regime della rappresentanza indiretta comporta.
Oltre ai requisiti soggettivi e alle tipologie di rappresentanza, giova ricordare che, al momento, un soggetto autorizzato può presentare solo dichiarazioni in procedura ordinaria all’importazione, attraverso i messaggi Hx, i quali dovranno essere popolati con gli appositi codici identificativi dell’Ufficio di Controllo, dell’Ufficio di Presentazione, il numero di Autorizzazione e il codice tipo identificativo.
La richiesta di autorizzazione deve essere necessariamente presentata sul CDS a mezzo del Trader Portal, che inoltrerà l’istanza, da esitare entro 120 giorni, all’Ufficio Regimi e Procedure Doganali della Direzione Dogane, competente per il rilascio. Nella richiesta di autorizzazione devono essere indicati l’Ufficio SCO della Società, tutti i PCO coinvolti, il tipo di rappresentanza doganale di cui intende avvalersi, la tipologia di merce e altri luoghi.
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2) Lo sdoganamento unionale all’import e all’export
L’UE ha dato una doppia connotazione allo sdoganamento centralizzato, poiché il progetto transeuropeo per l’import è un progetto autonomo, ossia il CCI – Centralised Clearance for Import, mentre per l’export lo sdoganamento centralizzato, ossia il CCE - Centralised Clearance at Export, è una parte del progetto AES – Automated Export System.
Il principio semplificativo è sempre il medesimo: la società Alfa s.r.l., stabilita in Italia, avendo ottenuta l’autorizzazione allo sdoganamento centralizzato, può presentare la dichiarazione doganale all’Ufficio doganale di controllo in Italia, dove ha la sede, ma la merce, che si trova fisicamente in Francia, sarà presentata presso l’Ufficio doganale di presentazione francese.
Sulla road map di implementazione del processo, si deve qui segnalare l’Avviso del 15 dicembre 2025 dell’Agenzia Dogane Monopoli, con cui si comunica che, a partire dal 16 dicembre 2025, è avviata la fase 2 del progetto dello Sdoganamento Centralizzato unionale all’importazione, che riconosce:
- la combinazione di questa semplificazione con quelle della dichiarazione semplificate e dell’iscrizione nelle scritture del dichiarante, e
- inclusione del regime di ammissione temporanea per le merci sottoposte ad accisa, alle merci unionali nell’ambito degli scambi con i territori fiscali speciali e le merci sottoposta a misure di politica agricola comune.
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3) Prospettive e punti critici
Il sistema dello sdoganamento centralizzato è uno dei più interessanti istituti per l’efficientamento dell’operatività doganale oggi potenzialmente a disposizione di un operatore economico, il quale, in proprio o a mezzo di un prestatore di servizi, potrà accentrare tutte le proprie operazioni presso un unico interlocutore, il quale sarà poi quest’ultimo a coordinarsi con tutti gli altri uffici di entrata della merce.
I benefici da valutare, soprattutto per le imprese aventi una operatività frammentata o sofisticata, sono evidenti: processi più semplici grazie all’unico ufficio per presentare le dichiarazioni, controlli e conformità validate da unico ufficio, intensificazione dell’affidabilità nei confronti dell’Ufficio, fluidità degli scambi e maggiore collaborazione con le autorità doganali, riduzione di oneri e regimi doganali, come ad esempio il transito, merce consegnata più rapidamente, unico ufficio che emetterà eventuali avvisi di accertamento e, di conseguenza, certezza nell’individuazione della CGT competente, che sarà quella di prossimità dell’operatore. Questi sono i benefici principali, che sono estensibili sia in nell’ottica dello sdoganamento nazionale sia di quello unionale.
L’istituto dello sdoganamento centralizzato unionale, in particolare, pone qualche critica: la prima è quella più ovvia sulla sua completa implementazione e, soprattutto, il suo coordinamento con il sistema nazionale già avviato. Inoltre, lo sdoganamento centralizzato unionale porrà un grado maggiore di complessità poiché gli operatori dovranno essere ben consapevoli delle diverse fiscalità nazionali, che potranno essere autonomamente riscosse dai vari uffici PCO, ma anche dalla complessità di normative nazionali extra-tributarie, laddove esistenti.