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GUIDA PRATICA ALL'APPRENDISTATO DI 1 LIVELLO: SECONDA PARTE

Guida pratica all'apprendistato di 1 livello: seconda parte

Retribuzione, contribuzione, istruzioni Uniemens e modalità di conclusione del contratto

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Prosegue l'analisi del contratto di apprendistato di primo livello con l'analisi degli aspetti retributivi, previdenziali,   la gestione dei flussi Uniemens e la conclusione del contratto,  con 4 possibili opzioni per il datore di lavoro e l'apprendista.

La prima parte   del contributo Guida pratica all'apprendistato di 1 livello  è stata pubblicata il 16 marzo scorso.

Ti possono interessare:

1) La retribuzione dell’apprendista

Il calcolo della retribuzione si divide in tre casistiche distinte:

1. Ore di formazione esterna (presso la scuola o l'istituto formativo): per le ore che il giovane trascorre a scuola o presso l'istituzione formativa per seguire le lezioni, il datore di lavoro è totalmente esonerato da ogni obbligo retributivo e contributivo. In pratica, le ore passate sui banchi di scuola non gravano in alcun modo sul costo del lavoro aziendale.

2. Ore di formazione interna (in azienda): per le ore destinate alla formazione pratica erogata direttamente sul posto di lavoro (quella a carico del datore di lavoro), all'apprendista viene riconosciuta una retribuzione ridotta, che è pari al 10% di quella che gli sarebbe normalmente dovuta per il suo inquadramento.

3. Ore di lavoro: per le ore di normale attività lavorativa svolta in azienda (non conteggiate come formazione), il lavoratore viene retribuito secondo la retribuzione prevista dal CCNL. I contratti collettivi prevedono generalmente due meccanismi per calcolare questa retribuzione:

  1.     Il sottoinquadramento: l'apprendista viene inquadrato in un livello contrattuale inferiore (fino a due livelli in meno) rispetto al livello finale che gli spetterà una volta conseguito il titolo.
  2.     La percentualizzazione: la retribuzione viene calcolata in percentuale rispetto alla paga di un lavoratore qualificato, con una quota che cresce progressivamente nel corso degli anni di contratto (ad esempio, partendo dal 70% il primo anno, per poi salire gradualmente).

2) La contribuzione previdenziale


L'apprendistato di primo livello  gode di un regime contributivo particolarmente vantaggioso rispetto alle altre forme contrattuali. 

Nello specifico, gli incentivi previsti per le aziende che assumono con questo contratto si sostanziano in tre agevolazioni principali:

  1.     Aliquota contributiva ridotta al 5%: a differenza della quota ordinaria del 10% prevista generalmente per gli apprendisti,  nell'apprendistato di primo livello l'aliquota unica a carico del datore di lavoro con più di 9 addetti è dimezzata, scendendo dal 10% al 5%.
  2.     Esonero totale dalla contribuzioneNASpI: il datore di lavoro beneficia di uno sgravio totale per quanto riguarda i contributi legati alla disoccupazione. Non sono infatti dovuti né il contributo di finanziamento della NASpI (pari all'1,31%), né il contributo integrativo aggiuntivo (pari allo 0,30%).
  3.     Esenzione dal "Ticket licenziamento": nel caso in cui il rapporto di lavoro si interrompa, l'azienda è totalmente esclusa dall'applicazione del contributo di licenziamento (il cosiddetto "ticket licenziamento").

Nel dettaglio le aliquote contributive sono le seguenti:

DATORE DI LAVORO CON UN ORGANICO SUPERIORE A 9 ADDETTI

A carico

Voci previdenziali

Aliquota


FPLD

4,50%


CUAF

0,06%

Datore di lavoro

MALATTIA

0,26%


MATERNITA'

0,03%


INAIL

0,15%


NASPI

0%


TOTALE

5%

Lavoratore

FPLD

5,84%


TOTALE CONTRIBUZIONE

10,84%


Possiamo notare che l’aliquota a carico azienda è appena del 5% per tutta la durata dell’apprendistato a fronte di un’aliquota di circa il 30% nel caso di un lavoratore qualificato. Inoltre, il datore di lavoro gode dell'esonero totale dal versamento della contribuzione NASpI (1,31%) e del contributo per i fondi interprofessionali (0,30%).

 Anche l’aliquota a carico dell'apprendista è fissa per tutta la durata del contratto ed è pari al 5,84%. 

Nella tabella non viene data evidenza delle ulteriori contribuzioni aggiuntive nel caso in cui le aziende siano soggette al FIS, CIGO e CIGS che quindi andranno a sommarsi alle aliquote sopra riportare.


DATORE DI LAVORO CON UN ORGANICO PARI O INFERIORE A 9 ADDETTI

A carico

Voci previdenziali

Durata apprendistato


Dal 1° al 12° mese

dal 13° al 24° mese

Oltre il 24° mese

 

FPLD

1,35%

2,70%

4,50%


CUAF

0,02%

0,03%

0,06%

Datore

MALATTIA

0,08%

0,16%

0,26%


MATERNITA'

0,01%

0,02%

0,03%


INAIL

0,04%

0,09%

0,15%


NASPI

0,00%

0,00%

0,00%

Lavoratore

FPLD

5,84%

5,84%

5,84%

 

TOTALE CONTRIBUZIONE

7,34%

8,84%

10,84%


Come possiamo notare dalla tabella non si applica l’aliquota del 1,61% per il finanziamento della NASpI e non viene data evidenza delle ulteriori contribuzioni aggiuntive nel caso in cui le aziende siano soggette al FIS, CIGO e CIGS che quindi andranno a sommarsi alle aliquote sopra riportare.

3) Codici di esposizione Uniemens


Nell’elemento <Qualifica1> va indicato il codice 5

Nell’elemento <Qualifica2> va indicato il codice:

-    F per l’apprendista a tempo pieno

-    P per l’apprendista a tempo parziale orizzontale

-    V per l’apprendista a tempo parziale verticale 

-    M per l’apprendista a tempo parziale misto

Nell’elemento <Qualifica3> va indicato il codice:

-    I nel caso di apprendistato a tempo indeterminato  (normale contratto di apprendistato

-    D nel caso di apprendistato a tempo determinato (lavoratori sportivi)

Elemento <TipoLavoratore>

Codice    Descrizione

  • PA    Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.
  • PB    Apprendistato professionalizzante
  • PC    Apprendistato di alta formazione e ricerca
  • M0    Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale presso aziende esercenti miniere, cave e torbiere, per periodi di lavoro compiuti in sotterraneo 
  • M1    Apprendistato professionalizzante presso aziende esercenti miniere, cave e torbiere, per periodi di lavoro compiuti in sotterraneo
  • M2    Apprendistato di alta formazione e ricerca presso aziende esercenti miniere, cave e torbiere, per periodi di lavoro compiuti in sotterraneo

Elemento <TipoContribuzione>

Datori di lavoro fino a 9 dipendenti

  • Codice    Descrizione
  • Y1    Dal 1° al 12° mese di vigenza del contratto (aliquota a carico datore 1,5%)
  • Y2    Dal 13° al 24° mese di vigenza del contratto ( aliquota a carico datore 3%)
  • J9    Oltre il 24° mese di vigenza del contratto (aliquota a carico datore 5%)

Datori di lavoro con più di 9 dipendenti

  • Codice    Descrizione
  • J9    Aliquota a carico del datore 5%


4) La conclusione dell’apprendistato di 1 livello: 4 opzioni

Il periodo dell'apprendistato di primo livello si intende ufficialmente concluso con la pubblicazione degli esiti dell'esame finale sostenuto dall'apprendista, risultato che l'istituzione formativa è tenuta a comunicare al datore di lavoro entro 3 giorni.

 A decorrere da questo preciso momento, si aprono quattro possibili scenari per il futuro del rapporto di lavoro. 

  1. In primo luogo, entrambe le parti hanno la facoltà di recedere liberamente dal contratto (recesso ad nutum), fornendo il regolare preavviso che decorre esattamente dal termine del periodo formativo; durante i giorni di preavviso lavorato, al giovane continua ad applicarsi in toto la disciplina dell'apprendistato.
  2.  Se nessuna delle due parti esercita il diritto di recesso formale, il rapporto prosegue automaticamente come un ordinario contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 
  3. Una terza opzione consiste nella proroga del contratto fino a un massimo di un anno, utilizzabile sia in caso di esito positivo del percorso di studio (per consolidare le competenze in vista dell'ammissione ad altri corsi) sia in caso di esito negativo per permettere allo studente di sanare il debito formativo e conseguire il titolo di studio. In quest’ultimo caso la proroga avviene mediante invio della C.O. entro 5 giorni dalla pubblicazione degli esiti dell’esame e successiva modifica del PFI e del Protocollo Formativo.
  4.  In caso di esito positivo del percorso di studio, previo aggiornamento del piano formativo individuale, è possibile optare per la trasformazione del contratto in un'altra tipologia di apprendistato ad esempio in apprendistato professionalizzante (di secondo livello) oppure in un apprendistato di alta formazione e ricerca (di terzo livello). In tal caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui all’articolo 42, comma 5.
Fonte immagine: Foto di Maria_Domnina da Pixabay
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