L'apprendistato è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.
Si articola in 3 tipologie:
1. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (primo livello)
2. Apprendistato professionalizzante (secondo livello)
3. Apprendistato di alta formazione e ricerca (terzo livello).
In questa guida vediamo i principali aspetti dell'apprendistato di primo livello. In particolare nei paragrafi seguenti (prima parte ) vediamo a chi si rivolge, l'attivazione le modalità di attivazione e realizzazione del percorso formativo. Nella seconda parte di prossima pubblicazione vedremo gli aspetti retributivi, fiscali e contributivi e la chiusura del contratto.
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1) Finalità e fonti normative
La finalità dell’apprendistato di primo livello è quella è permettere ai giovani di conseguire un titolo di studio alternando momenti di lavoro a momenti di studio.
Le regole che governano l'apprendistato non si trovano in un'unica legge, ma sono il risultato di un "puzzle" normativo in cui intervengono tre attori principali:
• Stato (Normativa nazionale): fissa le regole base (D.Lgs. 81/2015 e D.I. 12 ottobre 2015). Stabilisce chi può essere assunto, per quali percorsi di studio e definisce gli standard formativi minimi per tutta Italia.
• Regioni (Normativa regionale): sono il vero motore di questo contratto. Decidono quanto dura il percorso, regolamentano i profili formativi e stabiliscono la ripartizione esatta delle ore tra formazione in azienda e formazione a scuola.
• CCNL (Contrattazione collettiva): nel primo livello ha un ruolo più limitato rispetto all'apprendistato professionalizzante. Interviene principalmente per stabilire quanto retribuire l'apprendista (scegliendo tra il sistema del sotto-inquadramento o della percentuale) e per regolare l'eventuale utilizzo del contratto nei lavori stagionali.
2) I destinatari e i titoli conseguibili
I destinatari dell'apprendistato di primo livello sono i giovani di età compresa tra i 15 anni compiuti e i 25 anni non ancora compiuti (quindi 24 anni e 364 giorni). Oltre al requisito anagrafico, per poter essere assunti è necessario che siano regolarmente iscritti e inseriti all'interno di un percorso scolastico e/o formativo.
Il sistema duale ed i titoli conseguibili
La caratteristica fondamentale dell’apprendistato è quella di operare all'interno di un "sistema duale", strutturato per coniugare la formazione effettuata sul posto di lavoro (in azienda) con l'istruzione e la formazione erogata dalle istituzioni scolastiche e formative. A differenza dell'apprendistato professionalizzante (che mira a far apprendere un mestiere), la finalità principale dell'apprendistato di primo livello è il conseguimento di un vero e proprio titolo di studio valido a fini legali, permettendo anche l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
Nello specifico, i titoli conseguibili sono:
- • Qualifica e Diploma di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP): si tratta di percorsi formativi gestiti a livello regionale, della durata rispettivamente di 3 anni (per la qualifica) o 4 anni (per il diploma). Sono mirati all'apprendimento pratico di mestieri specifici, come ad esempio l'operatore meccanico, l'operatore elettrico o il tecnico di acconciatura.
- • Diploma di istruzione secondaria superiore: è il classico diploma di "maturità" che si ottiene al termine dei percorsi scolastici quinquennali. Questo contratto può essere attivato per gli studenti iscritti agli istituti professionali, agli istituti tecnici e, sebbene poco diffusi, anche ai licei.
- • Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS): consiste in corsi post-diploma della durata di un anno, altamente professionalizzanti e specializzati, ideati per formare tecnici con competenze operative avanzate. Sono corsi erogati da Fondazioni ITS o da associazioni di scopo e non vanno confusi con i diplomi ITS (Istituti Tecnici Superiori), i quali rientrano invece nell'apprendistato di terzo livello.
- • Corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di Stato (art. 15, co. 6, D.lgs. n. 226/2005): l'apprendistato di primo livello può coprire anche la frequenza del corso annuale integrativo. Questo anno è specificamente rivolto a chi possiede già un diploma professionale quadriennale IeFP e desidera sostenere l'esame di maturità per poter accedere, ad esempio, all'università o all'alta formazione.
I limiti numerici all'assunzione degli apprendisti di primo livello seguono la disciplina generale prevista per tutte le tipologie di apprendistato, la cui ratio è garantire che in azienda vi sia un numero adeguato di maestranze qualificate in grado di seguire i giovani per assicurare loro un'effettiva formazione.
3) Come attivare un percorso di apprendistato di primo livello
L'iter per l'attivazione di questo contratto richiede una stretta sinergia tra l'impresa e l'istituzione formativa. Questi di seguito sono i passaggi fondamentali.
- 1. Requisiti preliminari, tempistiche di attivazione e coerenza formativa
Condizione imprescindibile per l'attivazione del contratto è che il giovane risulti regolarmente iscritto al percorso di formazione scolastica o professionale. Soddisfatto questo requisito, il contratto può essere attivato in tre momenti distinti:
• Prima dell'avvio del percorso formativo/scolastico, a patto che lo studente abbia già formalizzato l'iscrizione;
• Contestualmente all'avvio del percorso;
• In itinere (a percorso già avviato), a patto che venga comunque garantita la durata minima contrattuale prevista dalla legge (6 mesi) e venga rispettato il monte orario minimo dell'ordinamento scolastico.
Prima di procedere, il datore di lavoro deve effettuare un'attenta verifica di fattibilità: è infatti obbligatorio accertare la coerenza tra le le mansioni affidate al lavoratore e il titolo di studio che lo stesso dovrà conseguire. In assenza di questo collegamento, viene meno la causa formativa stessa del contratto.
- 2. Il possesso dei requisiti da parte del datore di lavoro
Per poter ospitare e formare un apprendista di primo livello, il datore di lavoro deve dimostrare di possedere specifici requisiti definiti dalla normativa:
• Capacità strutturali: disporre di spazi idonei per consentire lo svolgimento della formazione interna all'azienda e, in caso di studenti con disabilità, garantire il superamento o l'abbattimento delle barriere architettoniche.
• Capacità tecniche: avere una disponibilità strumentale adeguata per la formazione, in regola con le vigenti normative in materia di verifica, collaudo tecnico e sicurezza.
• Capacità formative: garantire la presenza e la disponibilità di uno o più tutor aziendali qualificati, a cui affidare lo svolgimento dei compiti formativi previsti.
- 3. Il protocollo formativo
Se l'azienda possiede i requisiti, il passo successivo è la sottoscrizione del Protocollo Formativo. Si tratta di un documento fondamentale per l'attivazione dei contratti di apprendistato di primo livello e di terzo livello (alta formazione e ricerca) all'interno del sistema duale. La sua funzione principale è quella di stabilire il contenuto e la durata della formazione interna (svolta in azienda) ed esterna (svolta presso l'istituzione formativa), definendo i precisi obblighi formativi a carico del datore di lavoro. Il protocollo deve essere redatto in duplice originale, firmato dal datore di lavoro e dall’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, e si articola in 8 articoli che regolano aspetti essenziali del percorso.
- 4. La selezione degli apprendisti
A questo punto si inserisce la fase di selezione dell'apprendista. L'individuazione degli apprendisti è un compito che spetta al datore di lavoro sentita anche l'istituzione formativa. Per quanto riguarda gli strumenti operativi per la selezione questa può avvenire tramite:
• questionari di orientamento professionale e/o l'effettuazione di un colloquio individuale;
• in alternativa (o come percorso propedeutico), il datore di lavoro può valutare il candidato attraverso percorsi di alternanza scuola-lavoro o tirocinio.
- 5. Il Piano Formativo Individuale (PFI)
Superata la selezione, viene elaborato lo schema del Piano Formativo Individuale (PFI). A differenza dell'apprendistato professionalizzante (dove è redatto dall'azienda), nel primo livello, il PFI è predisposto dall'istituzione formativa con il necessario coinvolgimento dell'impresa. Il PFI serve a definire in modo preciso il percorso di crescita formativa e professionale del giovane, stabilendo il contenuto, l'articolazione e la durata della formazione necessaria per fargli conseguire il titolo di studio e deve essere sottoscritto da tre soggetti: il legale rappresentante dell'istituzione formativa, il datore di lavoro e l'apprendista (o l'esercente la potestà genitoriale, se il ragazzo è minorenne).
- 6. La firma del contratto e la comunicazione UNILAV
Solo a valle di questi adempimenti si procede con la firma del contratto di lavoro individuale da parte del datore di lavoro e dell'apprendista (o di chi ne fa le veci, in caso di minore età). La legge impone che il contratto sia stipulato in forma scritta ai fini della prova e che contenga al suo interno il Piano Formativo Individuale. L'ultimo step è l'invio dell’UNILAV di instaurazione del rapporto di lavoro. Nel modulo UNILAV va indicata la "data di fine del periodo formativo"; poiché all'atto dell'assunzione non si conosce ancora la data esatta degli esami finali di diploma/qualifica, è prassi indicare come scadenza il termine dell'anno scolastico o formativo regionale di riferimento.
4) Durata del contratto, proroghe e sospensioni
A differenza dell'apprendistato professionalizzante, dove la durata è stabilita dai Contratti Collettivi, la durata dell'apprendistato di primo livello è strettamente legata all'ordinamento scolastico e rimessa alla regolamentazione delle Regioni. Poiché la finalità di questo contratto è il conseguimento di un titolo di studio, la sua durata coincide con il periodo formativo necessario per raggiungere il diploma. Il periodo formativo si intende ufficialmente concluso con la pubblicazione degli esiti dell'esame finale sostenuto dall'apprendista.
La legge fissa una durata minima del contratto pari a 6 mesi. L'unica eccezione a questo limite minimo è rappresentata dalle attività svolte in cicli stagionali, per le quali la durata può essere inferiore. Un aspetto importante nella progettazione di questo contratto è che la sua durata deve obbligatoriamente ricomprendere il conseguimento del titolo di studio. Ad esempio se un'azienda assume uno studente che ha appena iniziato il quarto anno di un istituto superiore, non potrà stipulare un contratto di un solo anno. Il contratto dovrà durare almeno due anni, per accompagnare lo studente fino al termine del quinto anno e al conseguimento del diploma. Se invece lo studente viene assunto all'inizio del quinto anno, il contratto potrà durare un anno. Un datore di lavoro che vuole attivare un apprendistato duale, per sapere la durata massima del contratto, non dovrà consultare il proprio CCNL ma dovrà fare riferimento alla normativa approvata dalla propria Regione che rispetterà i seguenti tetti massimi:
• 3 anni per il conseguimento di una qualifica di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).
• 4 anni per il conseguimento di un diploma quadriennale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).
• 4 anni per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore (es. licei, istituti tecnici e professionali).
• 2 anni per la frequenza del corso annuale integrativo necessario per l'ammissione all'esame di Stato.
• 1 anno per il conseguimento del diploma IeFP per chi è già in possesso della qualifica IeFP nello stesso indirizzo.
• 1 anno per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS).
La proroga del contratto
La normativa prevede la facoltà per il datore di lavoro di prorogare il contratto fino a un massimo di un anno, previo aggiornamento del Piano Formativo Individuale. Questa opzione è attivabile in due casi:
- In caso di esito positivo: se il giovane consegue regolarmente il titolo, il contratto può essere prorogato per consolidare le competenze acquisite, anche in vista della frequenza di un corso IFTS o del corso annuale integrativo per l'esame di Stato. Affinché la proroga sia valida, deve essere formalizzata per iscritto e accompagnata dal preventivo aggiornamento del Piano Formativo Individuale (PFI).
- In caso di esito negativo: se l'apprendista non riesce a conseguire il titolo (ad esempio per una bocciatura), la proroga offre la possibilità di sanare il debito formativo e tentare nuovamente di ottenere la qualifica o il diploma.
Sospensioni e prolungamento del contratto
Il periodo di apprendistato subisce uno slittamento (prolungamento) qualora si verifichino eventi che determinano una sospensione involontaria del rapporto di lavoro. Nello specifico, il contratto si prolunga in caso di malattia, infortunio, o maternità/paternità di durata superiore a 30 giorni. Questo limite di 30 giorni può riferirsi a un singolo evento o alla sommatoria di più periodi brevi. Inoltre, nel caso in cui l'azienda faccia ricorso ad ammortizzatori sociali, il periodo formativo viene prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruite, per permettere al giovane di recuperare la formazione perduta.
5) La formazione in apprendistato
La formazione costituisce il tratto essenziale e caratterizzante dell'apprendistato, che per legge si configura come un contratto "a causa mista". In questa speciale tipologia contrattuale, infatti, il normale scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione non basta: il datore di lavoro assume anche l'obbligo imprescindibile di garantire un effettivo addestramento professionale. Di conseguenza, senza formazione non può esserci apprendistato. Se l'attività formativa è del tutto assente, puramente figurativa, o risulta inadeguata rispetto agli obiettivi prefissati, viene meno la natura stessa dell'istituto.
La formazione si articola in
- esterna e
- interna.
Il percorso si realizza in parte presso l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto (formazione esterna) e in parte presso l'impresa che lo ha assunto (formazione interna). Il monte ore formativo corrisponde all’orario scolastico ordinario e non aumenta rispetto a quello di un normale studente iscritto allo stesso percorso. Cambia, invece, la metodologia: una parte degli obiettivi didattici viene raggiunta non più in aula, ma attraverso l'esperienza pratica sul luogo di lavoro.
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Limiti temporali della formazione
Rispetto all'orario ordinamentale (quello scolastico), i limiti massimi della formazione esterna (svolta a scuola o nell'ente di formazione) sono:
• Istruzione e formazione professionale regionale (IeFP): massimo 60% per il 2° anno e 50% per il 3° e 4° anno (e per l'eventuale anno successivo per il certificato di specializzazione tecnica). Se il contratto è attivato già dal primo anno, i limiti sono del 60% per il 1° e 2° anno, e del 50% per il 3° e 4° anno.
• Istruzione secondaria superiore: massimo 70% per il 2° anno e 65% per il 3°, 4° e 5° anno.
• Istruzione tecnica superiore (IFTS): massimo 60%dell’orario ordinamentale.
• Specializzazione tecnica superiore: massimo 50% dell'orario ordinamentale.
• Corso annuale integrativo (per l'esame di Stato): massimo 65% dell’orario ordina mentale.
Le ore destinate alla formazione interna sono determinate dalla differenza tra le ore complessive obbligatorie del percorso di studi e le ore dedicate alla formazione esterna.
Il doppio tutor
Nell'apprendistato duale (di primo e terzo livello) è obbligatoria la presenza di un doppio tutor per seguire costantemente l'apprendista-studente nel suo percorso.
- Da un lato interviene il tutor formativo, designato dall'istituzione scolastica, che assiste il giovane nel rapporto con la scuola, monitora l'andamento del percorso e partecipa alle valutazioni iniziali, intermedie e finali.
- Dall'altro lato opera il tutor aziendale (ruolo che può essere ricoperto anche dallo stesso datore di lavoro), il quale favorisce l'inserimento del giovane nell'impresa e gli trasmette le competenze pratiche necessarie allo svolgimento delle attività lavorative. Il costante dialogo e l'integrazione tra queste due figure sono fondamentali.